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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32631/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI NORDvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il gennaio 2023, il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] proscioglieva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di diffamazione ascrittogli difettando la condizione di procedibilità della querela. [OSCURATO:PERSONA] osservava che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], si era limitata a sottoscrivere la querela presentata dal figlio, [OSCURATO:PERSONA], senza in alcun modo manifestare la sua volontà di procedere nei confronti dell'imputato.

2. Propone ricorso il pubblico ministero, su sollecitazione del difensore della persona offesa, deducendo, con l'unico motivo, che la volontà della persona offesa circa la punizione del colpevole del reato consumato a suo danno era rinvenibile a pagina 2 della querela laddove questi l'aveva chiaramente espressa.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con nota scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso della pubblica accusa merita di essere accolto.

1. Agli atti dell'odierno processo - che possono essere compulsati da questa Corte essendo stato dedotto un error in procedendo: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - si è rinvenuto l'atto di querela a firma del figlio della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], e si è così potuto appurare- pur dando atto che nell'intestazione viene citato il solo [OSCURATO:PERSONA] - che lo stesso è sottoscritto anche dall'odierna persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che era stato, appunto, dato per presente alla stesura dell'atto e che (pur riferite dal figlio le circostanze che lo riguardavano e che erano stata ascritte all'imputato ai sensi dell'art. 595 cod. pen.), dichiarava anch'egli di voler perseguire il responsabile di tale condotta, riservandosi anche di costituirsi parte civile nell'instaurando processo e chiedendo di essere avvisato dell'eventuale richiesta di archiviazione.

2. Tanto premesso, si deve concludere che l'odierna persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], aveva indubitabilmente sporto la necessaria querela, anche considerando che si è già avuto modo di affermare che: - ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria, deve emergere chiaramente dal suo contenuto, ancorchè senza la necessità di utilizzare formule sacramentali (Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, PG in proc.

Martinez, Rv. 266722); - in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae": Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, PM/ Baia, Rv. 282648; - la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae".

Ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela (Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557).

3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA].

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI NORDvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il gennaio 2023, il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] proscioglieva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di diffamazione ascrittogli difettando la condizione di procedibilità della querela. [OSCURATO:PERSONA] osservava che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], si era limitata a sottoscrivere la querela presentata dal figlio, [OSCURATO:PERSONA], senza in alcun modo manifestare la sua volontà di procedere nei confronti dell'imputato. 2. Propone ricorso il pubblico ministero, su sollecitazione del difensore della persona offesa, deducendo, con l'unico motivo, che la volontà della persona offesa circa la punizione del colpevole del reato consumato a suo danno era rinvenibile a pagina 2 della querela laddove questi l'aveva chiaramente espressa. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con nota scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso della pubblica accusa merita di essere accolto. 1. Agli atti dell'odierno processo - che possono essere compulsati da questa Corte essendo stato dedotto un error in procedendo: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - si è rinvenuto l'atto di querela a firma del figlio della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], e si è così potuto appurare- pur dando atto che nell'intestazione viene citato il solo [OSCURATO:PERSONA] - che lo stesso è sottoscritto anche dall'odierna persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che era stato, appunto, dato per presente alla stesura dell'atto e che (pur riferite dal figlio le circostanze che lo riguardavano e che erano stata ascritte all'imputato ai sensi dell'art. 595 cod. pen.), dichiarava anch'egli di voler perseguire il responsabile di tale condotta, riservandosi anche di costituirsi parte civile nell'instaurando processo e chiedendo di essere avvisato dell'eventuale richiesta di archiviazione. 2. Tanto premesso, si deve concludere che l'odierna persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], aveva indubitabilmente sporto la necessaria querela, anche considerando che si è già avuto modo di affermare che: - ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria, deve emergere chiaramente dal suo contenuto, ancorchè senza la necessità di utilizzare formule sacramentali (Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, PG in proc. Martinez, Rv. 266722); - in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae": Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, PM/ Baia, Rv. 282648; - la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae". Ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela (Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557). 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA]. Così
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