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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 ottobre 2024

Cassazione n. 45612/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 20 maggio 2024 di applicazione della pena ai s ensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di rapina. 1.1 Il difensore lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc.pen., in quanto la comunicazione della notizia di reato della [OSCURATO:PERSONA] di Chiari del 24 marzo 2020 si riferiva ad altri episodi, per i quali Abramo aveva già riportato condanna; inoltre, gli indizi erano stati desunti da atti che si palesavano in contrasto tra loro. 1.2 Il difensore rileva un erroneo computo della pena nella riduzione operata per la scelta del rito , in quanto vi era stata una riduzione inferiore ad 1/3 della pena comminata. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017.

"Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; i motivi di ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicati, considerato, quanto al secondo motivo, che l'art. 444 cod. proc. pen. prevede che la pena possa essere ridotta "fino a un terzo".

3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 29/10/2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 20 maggio 2024 di applicazione della pena ai s ensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di rapina. 1.1 Il difensore lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc.pen., in quanto la comunicazione della notizia di reato della [OSCURATO:PERSONA] di Chiari del 24 marzo 2020 si riferiva ad altri episodi, per i quali Abramo aveva già riportato condanna; inoltre, gli indizi erano stati desunti da atti che si palesavano in contrasto tra loro. 1.2 Il difensore rileva un erroneo computo della pena nella riduzione operata per la scelta del rito , in quanto vi era stata una riduzione inferiore ad 1/3 della pena comminata. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; i motivi di ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicati, considerato, quanto al secondo motivo, che l'art. 444 cod. proc. pen. prevede che la pena possa essere ridotta "fino a un terzo". 3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29/10/2024 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 45612/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris