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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17190/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:SOCIETA]. , corrente in Anzio, con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sedente in Roma, con avv. [OSCURATO:PERSONA]; Avverso la sentenza della CTR del Lazio, n. 3247/2016 depositata il 24 maggio 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’otto maggio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società contribuente impugnava intimazione di pagamento contenente una pretesa per € 69.835,24 relativa a una cartella di pagamento.

La CTP accoglieva il ricorso e con separati ricorsi sia l’Agenzia che l’agente della riscossione proponevano appello; riuniti i gravami, la CTR li accoglieva e quindi la contribuente propone ricorso in [OSCURATO:PERSONA] cassazione affidato a quattro motivi.

Entrambi i contraddittori resistono con controricorso.

Successivamente la contribuente presentava istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018, a seguito del quale però l’Agenzia opponeva diniego. [OSCURATO:PERSONA] 1.A fronte della domanda di definizione agevolata, è in atti il diniego dell’amministrazione finanziaria che risulta altresì essere stato notificato alla contribuente il 24 febbraio 2020, e del resto l’atto risulta depositato in atti da diversi anni.

La contribuente non risulta aver proposto ricorso avverso il diniego suddetto, né è stata formulata alcuna istanza di fissazione dell’udienza nei termini di legge, per cui a mente dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018 il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, con passaggio in giudicato della sentenza di merito, mentre le spese del presente giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:SOCIETA]. , corrente in Anzio, con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sedente in Roma, con avv. [OSCURATO:PERSONA]; Avverso la sentenza della CTR del Lazio, n. 3247/2016 depositata il 24 maggio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’otto maggio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società contribuente impugnava intimazione di pagamento contenente una pretesa per € 69.835,24 relativa a una cartella di pagamento. La CTP accoglieva il ricorso e con separati ricorsi sia l’Agenzia che l’agente della riscossione proponevano appello; riuniti i gravami, la CTR li accoglieva e quindi la contribuente propone ricorso in [OSCURATO:PERSONA] cassazione affidato a quattro motivi. Entrambi i contraddittori resistono con controricorso. Successivamente la contribuente presentava istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018, a seguito del quale però l’Agenzia opponeva diniego. [OSCURATO:PERSONA] 1.A fronte della domanda di definizione agevolata, è in atti il diniego dell’amministrazione finanziaria che risulta altresì essere stato notificato alla contribuente il 24 febbraio 2020, e del resto l’atto risulta depositato in atti da diversi anni. La contribuente non risulta aver proposto ricorso avverso il diniego suddetto, né è stata formulata alcuna istanza di fissazione dell’udienza nei termini di legge, per cui a mente dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018 il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, con passaggio in giudicato della sentenza di merito, mentre le spese del presente giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio. Così d
Sentenza Cassazione n. 17190/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris