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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00838/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorsoproposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Potenza, confermava la sentenza del Gup del medesimo Tribunale, emessa a seguito di giudizio abbreviato, in data 30/05/2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] ad anni uno di arresto ed €. 6.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis, 2-sexies, d.lgs. 285 del 92 nonché, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena finale di anni uno di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 589, commi 3, n. 1 e 4 cod. pen., perché, per colpa consistita in imperizia, imprudenza e negligenza nonché in violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale, ponendosi alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], tg. [OSCURATO:TARGA], con un tasso alcolemico pari a 2,34 g/1 e percorrendo alle ore 00.30 circa la S.S. 7 ad una velocità di circa 83 km/h (velocità superiore a quella consentita pari a 50 Krn/h), poneva in essere le condizioni per il verificarsi di un sinistro stradale cui conseguiva il decesso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In particolare, secondo la ricostruzione delle conformi sentenze di merito, il Gallucci, in stato di ebbrezza, si era posto alla guida della [OSCURATO:PERSONA] con a bordo i passeggeri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, mentre sopraggiungeva ad una velocità di circa 83 km/h (velocità superiore a quella consentita pari a 50 Krn/h) all'altezza del km 427+600, nei pressi dello [OSCURATO:PERSONA] nel comune di Bella (PZ), impattava contro una Mercedes classe A condotta da [OSCURATO:PERSONA] che, in uscita da un'area di servizio sita sulla stessa corsia di marcia, attraversava la carreggiata, nonostante la doppia striscia continua, ponendo in essere una manovra vietata.

A seguito dello scontro, il veicolo condotto dal Gallucci colpiva il muretto di contenimento delimitante la strada, prendeva fuoco e poi cadeva sotto la scarpata.

A seguito dell'urto, [OSCURATO:PERSONA] decedeva.

In relazione a tale decesso, si procedeva separatamente anche nei confronti del conducente della [OSCURATO:PERSONA] A, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile per aver posto in essere una condotta colposa avendo impegnato impropriamente la carreggiata al fine di immettersi nel senso di marcia opposto, ancorché ciò gli fosse precluso dalla segnaletica orizzontale della doppia striscia continua, ed omettendo, comunque, di dare la precedenza all'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dal Gallucci.

2. La Corte territoriale, investita dell'appello proposto dall'odierno ricorrente, con il quale si eccepiva che l'incidente stradale si sarebbe verificato in via esclusiva per le gravi infrazioni al codice della strada commesse da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza di primo grado che aveva individuato nella causazione del sinistro il concorso di colpa di entrambi i conducenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condividendone la motivazione e le conclusioni raggiunte alla stregua del materiale probatorio acquisito.

I giudici territoriali hanno, infatti, evidenziato che, secondo la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal perito nominato dal tribunale, il Gallucci, giunto in prossimità della zona di collisione, percepiva il pericolo costituito dalla [OSCURATO:PERSONA] A, che, proveniente dal piazzale dell'area di servizio, stava compiendo la manovra d'immissione nel flusso della circolazione e, nel tentativo di evitare lo scontro deviava verso la parte sinistra della carreggiata, ma tale manovra risultava superflua posto che la Mercedes tagliava trasversalmente la corsia riservata al [OSCURATO:PERSONA] che quindi non riusciva ad evitare l'impatto.

All'esito dell'analisi basata sul principio dell'energia conservata nelle deformazioni e di conservazione della quantità di moto, il perito stimava, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA], dopo l'impatto con la Mercedes fosse giunta all'urto con il muretto di contenimento alla velocità di circa 60 Km/h, per poi concludere che, sebbene il Gallucci, anche ove avesse rispettato il limite di velocità, non avrebbe avuto la possibilità di evitare l'impatto in considerazione dell'improvvisa ed imprudente manovra eseguita dal signor Santangelo, probabilmente le conseguenze del sinistro sarebbero state più lievi soprattutto in relazione al secondo impatto della [OSCURATO:PERSONA] contro il muretto di contenimento.

Alla luce delle risultanze degli accertamenti tecnici, i giudici di merito hanno pertanto affermato che, indubbiamente, il Gallucci aveva violato le regole cautelari poste dall'art. 186 cod. strada, che impone di non mettersi alla guida di veicoli in stato di ebbrezza alcolica, e dagli artt. 140 e 141 cod. strada, che impongono di rispettare i limiti di velocità e di tenere comunque una velocità adeguata allo stato dei luoghi.

E, quanto al giudizio controfattuale, in adesione alla pronuncia di prime cure, hanno concluso che, certamente, può ritenersi provata la sua responsabilità in quanto ove egli non avesse violato tali regole cautelari "certamente avrebbe potuto evitare l'impatto o - quanto meno - le conseguenze del sinistro sarebbero state più lievi soprattutto in relazione al secondo impatto della [OSCURATO:PERSONA] contro il muretto di contenimento".

3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione all'art. 40 cod. pen., con riferimento all'art. 589 cod. pen., laddove la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza del nesso causale tra la condotta del Gallucci e l'evento.

Si osserva che la Corte si è soffermata esclusivamente sullo stato di ebrezza dell'imputato e sulla violazione dei limiti di velocità imposti dalla segnaletica verticale, trascurando, la dinamica effettiva dell'incidente.

Infatti, ferma restando la accertata violazione delle regole cautelari, ritiene la difesa che non può dirsi, tuttavia, con assoluta certezza che tali violazioni siano state da sole idonee a cagionare l'evento essendo, comunque, necessario accertare l'esistenza di un coefficiente causale della condotta del conducente rispetto al sinistro.

Nel caso di specie, si evidenzia che, per quanto emerso dagli accertamenti peritali, può sostenersi che il contributo apportato dal conducente della Mercedes al verificarsi dell'evento morte è stato abnorme, in quanto se egli non avesse effettuato la manovra vietata, svoltando a sinistra in uscita dall'area di servizio ed attraversando la carreggiata nonostante la presenza della doppia striscia continua di mezzeria, sicuramente l'evento non si sarebbe verificato.

Tale condotta integrerebbe pertanto una causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, tale, alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia, da escludere il nesso causale; - vizio di motivazione e travisamento della prova in quanto entrambi i giudici del merito, richiamando la perizia, sarebbero incorsi nel medesimo travisamento concernente il dettato letterale della perizia le cui conclusioni sarebbero state del tutto travisate.

Si osserva infatti che, nonostante la conclusione categorica del perito circa l'inevitabilità dell'impatto anche nell'ipotesi in cui il Gallucci fosse stato sobrio ed avesse rispettato i limiti di velocità, i giudici hanno affermato che, con "assoluta certezza" il Gallucci avrebbe potuto evitare l'impatto o - quanto meno - le conseguenze del sinistro sarebbero state più lievi - e non assenti - soprattutto in relazione al secondo impatto della [OSCURATO:PERSONA] contro il muretto di contenimento.

I giudici, quindi, avrebbero disatteso la conclusione peritale omettendo tuttavia di motivare tale scelta.

4. Con ampia memoria pervenuta in data 10.02.21, le parti civili costituite, controdeducendo diffusamente alle eccezioni sollevate dal ricorrente alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia hanno concluso per la inammissibilità del ricorso.

5. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato in quanto infondato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.2.

Il primo motivo di ricorso deve essere respinto in virtù del consolidato principio secondo il quale in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità. (Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, Busdraghi, Rv. 281399 - 01 che, in applicazione di tale principio ha ritenuto immune da vizi l'affermazione della responsabilità per omicidio stradale del conducente di un'autovettura che, in autostrada, aveva investito un pedone che si trovava accanto alla propria autovettura, ferma per un precedente sinistro, dovendosi ritenere prevedibile l'eventualità di un incidente tale da comportare l'ostruzione totale o parziale della strada).

In tema di circolazione stradale, tale principio ha trovato costante applicazione nella giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto effettività al cd. principio di affidamento ammettendo che il conducente possa fare affidamento sull'altrui correttezza e sul rispetto delle regole cautelari, al fine di garantire la regolarità della circolazione ed evitare che debba gravare sul conducente qualsiasi mancanza di diligenza da parte degli altri utenti della strada.

Tale principio, tuttavia, ha da sempre trovato un contemperamento nell'opposto principio della prevedibilità della condotta del terzo o della vittima da parte del soggetto attivo potendosi ragionevolmente pretendere che il conducente si attivi al fine di far fronte a situazioni di pericolo determinate da altrui comportamenti non diligenti ma prevedibili (Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997 - 01; Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Pavich, Rv. 265981 - 01; Sez. 4, n. 12260 del 09/01/2015, Moccia e altro, Rv. 263010; Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, dep. 2014, Saporito, Rv. 259277; Sez. 4, n. 46741 del 08/10/2009, Minunno, Rv. 245663).

Così, come già evidenziato da questa Corte, le norme sulla circolazione stradale prevedono ampi obblighi di gestione del rischio connesso alle altrui condotte imprudenti, come ad esempio, per quanto qui di rilievo, l'art. 141 cod. strada che impone di regolare la velocità in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza; e di mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni "ostacolo prevedibile".

Pertanto, si è affermato che in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali il conducente ha l'obbligo di prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende, in modo da essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176).

3. Alla luce di tali principi, si deve rilevare che, nel caso di specie, dall'esame dell'apparato argomentativo della sentenza d'appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logicogiuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Nella sentenza impugnata, infatti, in totale adesione alle argomentazioni sviluppate dal giudice di prime cure, è stata ricostruita, in modo assai analitico, la cinematica del sinistro sulla base, in particolare, delle risultanze della perizia espletata che ha evidenziato come il Gallucci essendosi posto alla guida in stato di ebbrezza ed avendo condotto il proprio veicolo ad una velocità nettamente superiore al limite consentito aveva concorso con [OSCURATO:PERSONA] alla determinazione dell'incidente, avendo percepito la manovra di immissione del veicolo antagonista.

La condotta colposa del conducente della Mercedes, che fuoriuscendo dall'area di servizio si era immesso nel flusso della circolazione attraversando la carreggiata, non presentando profili di eccezionaniltà ed imprevedibilità, riveste, dunque, esclusivamente valenza di concausa, ma non di fattore causale determinante, avendo l'imputato con la sua condotta colposa posto in essere un concorrente antecedente causale.

4. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso relativo alla evitabilità dell'evento.

5. Sul tema costituisce ius receptum di questa Corte, il principio per cui, nell'ambito della circolazione stradale, l'accertata violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può di per sé far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere (giurisprudenza pacifica: si veda ad es.

Sez. 4, n. 40802 del 18/09/2008, Spoldi, Rv. 241475; Sez. 4, Sentenza n. 24898 del 24/05/2007, Venticinque e altri, Rv. 236854; Sez. 4, Sentenza n. 5963 del 02/05/1988, Mannuzzi, Rv. 178402).

Il tema è stato approfondito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nel delineare i tratti distintivi tra la regola di giudizio relativa all'evitabilità dell'evento per effetto di condotte appropriate e quella relativa alla dimostrazione del nesso causale, hanno precisato che è proprio la regola fissata dall'art. 43 cod. pen., che, affermando che per aversi colpa l'evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole, implica che l'indicato nesso eziologico non si configura quando una condotta diligente (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) non avrebbe comunque evitato l'evento.

Si ritiene, infatti, che non sarebbe razionale pretendere, fondando poi su di esso un giudizio di rimproverabilità, un comportamento che sarebbe comunque inidoneo ad evitare il risultato antigiuridico.

Concludono, dunque, le Sezioni Unite che la colpa si configura quando la cautela richiesta avrebbe avuto significative probabilità di successo; quando cioè l'evento avrebbe potuto essere ragionevolmente evitato, quando - insomma - si configura la cosiddetta "causalità della colpa" (Sez.

U, n. 38343 del 24.04.2014, Espenhahn, in motivazione).

In tale ambito ricostruttivo, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento non sono, pertanto, sufficienti per fondare l'affermazione di responsabilità, essendo necessario, per muovere l'addebito colposo, che l'agente abbia omesso di tenere una condotta osservante delle prescritte cautele che sarebbe stata certamente risolutiva o avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verificazione dell'evento o avrebbe avuto significative, non trascurabili, probabilità di salvare il bene protetto.

6. Tanto chiarito, si osserva che la sentenza impugnata appare rispettosa dei richiamati principi di legittimità e che il motivo di ricorso non si confronta in realtà con le puntuali e logiche argomentazioni della Corte territoriale che, come il giudice di primo grado, ha ritenuto provato, sulla scorta delle conclusioni formulate dal perito, che qualora l'imputato non avesse fatto uso di sostanze alcoliche e avesse viaggiato a velocità moderata le conseguenze dannose del sinistro sarebbero state certamente più lievi.

Non è dunque ravvisabile il denunciato travisamento della prova in quanto i giudici di merito hanno chiaramente valutato le conclusioni del perito, non obliterando la evidenziata considerazione per cui quand'anche il Gallucci non avesse tenuto la condotta antigiuridica l'impatto si sarebbe comunque verificato, ma dando rilievo alla conclusione per cui comunque le conseguenze del sinistro sarebbero state meno gravi soprattutto con riferimento al secondo impatto cui è conseguito il decesso della persona offesa.

7. Il ricordo deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorsoproposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Potenza, confermava la sentenza del Gup del medesimo Tribunale, emessa a seguito di giudizio abbreviato, in data 30/05/2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] ad anni uno di arresto ed €. 6.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis, 2-sexies, d.lgs. 285 del 92 nonché, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena finale di anni uno di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 589, commi 3, n. 1 e 4 cod. pen., perché, per colpa consistita in imperizia, imprudenza e negligenza nonché in violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale, ponendosi alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], tg. [OSCURATO:TARGA], con un tasso alcolemico pari a 2,34 g/1 e percorrendo alle ore 00.30 circa la S.S. 7 ad una velocità di circa 83 km/h (velocità superiore a quella consentita pari a 50 Krn/h), poneva in essere le condizioni per il verificarsi di un sinistro stradale cui conseguiva il decesso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In particolare, secondo la ricostruzione delle conformi sentenze di merito, il Gallucci, in stato di ebbrezza, si era posto alla guida della [OSCURATO:PERSONA] con a bordo i passeggeri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, mentre sopraggiungeva ad una velocità di circa 83 km/h (velocità superiore a quella consentita pari a 50 Krn/h) all'altezza del km 427+600, nei pressi dello [OSCURATO:PERSONA] nel comune di Bella (PZ), impattava contro una Mercedes classe A condotta da [OSCURATO:PERSONA] che, in uscita da un'area di servizio sita sulla stessa corsia di marcia, attraversava la carreggiata, nonostante la doppia striscia continua, ponendo in essere una manovra vietata. A seguito dello scontro, il veicolo condotto dal Gallucci colpiva il muretto di contenimento delimitante la strada, prendeva fuoco e poi cadeva sotto la scarpata. A seguito dell'urto, [OSCURATO:PERSONA] decedeva. In relazione a tale decesso, si procedeva separatamente anche nei confronti del conducente della [OSCURATO:PERSONA] A, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile per aver posto in essere una condotta colposa avendo impegnato impropriamente la carreggiata al fine di immettersi nel senso di marcia opposto, ancorché ciò gli fosse precluso dalla segnaletica orizzontale della doppia striscia continua, ed omettendo, comunque, di dare la precedenza all'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dal Gallucci. 2. La Corte territoriale, investita dell'appello proposto dall'odierno ricorrente, con il quale si eccepiva che l'incidente stradale si sarebbe verificato in via esclusiva per le gravi infrazioni al codice della strada commesse da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza di primo grado che aveva individuato nella causazione del sinistro il concorso di colpa di entrambi i conducenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condividendone la motivazione e le conclusioni raggiunte alla stregua del materiale probatorio acquisito. I giudici territoriali hanno, infatti, evidenziato che, secondo la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal perito nominato dal tribunale, il Gallucci, giunto in prossimità della zona di collisione, percepiva il pericolo costituito dalla [OSCURATO:PERSONA] A, che, proveniente dal piazzale dell'area di servizio, stava compiendo la manovra d'immissione nel flusso della circolazione e, nel tentativo di evitare lo scontro deviava verso la parte sinistra della carreggiata, ma tale manovra risultava superflua posto che la Mercedes tagliava trasversalmente la corsia riservata al [OSCURATO:PERSONA] che quindi non riusciva ad evitare l'impatto. All'esito dell'analisi basata sul principio dell'energia conservata nelle deformazioni e di conservazione della quantità di moto, il perito stimava, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA], dopo l'impatto con la Mercedes fosse giunta all'urto con il muretto di contenimento alla velocità di circa 60 Km/h, per poi concludere che, sebbene il Gallucci, anche ove avesse rispettato il limite di velocità, non avrebbe avuto la possibilità di evitare l'impatto in considerazione dell'improvvisa ed imprudente manovra eseguita dal signor Santangelo, probabilmente le conseguenze del sinistro sarebbero state più lievi soprattutto in relazione al secondo impatto della [OSCURATO:PERSONA] contro il muretto di contenimento. Alla luce delle risultanze degli accertamenti tecnici, i giudici di merito hanno pertanto affermato che, indubbiamente, il Gallucci aveva violato le regole cautelari poste dall'art. 186 cod. strada, che impone di non mettersi alla guida di veicoli in stato di ebbrezza alcolica, e dagli artt. 140 e 141 cod. strada, che impongono di rispettare i limiti di velocità e di tenere comunque una velocità adeguata allo stato dei luoghi. E, quanto al giudizio controfattuale, in adesione alla pronuncia di prime cure, hanno concluso che, certamente, può ritenersi provata la sua responsabilità in quanto ove egli non avesse violato tali regole cautelari "certamente avrebbe potuto evitare l'impatto o - quanto meno - le conseguenze del sinistro sarebbero state più lievi soprattutto in relazione al secondo impatto della [OSCURATO:PERSONA] contro il muretto di contenimento". 3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione all'art. 40 cod. pen., con riferimento all'art. 589 cod. pen., laddove la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza del nesso causale tra la condotta del Gallucci e l'evento. Si osserva che la Corte si è soffermata esclusivamente sullo stato di ebrezza dell'imputato e sulla violazione dei limiti di velocità imposti dalla segnaletica verticale, trascurando, la dinamica effettiva dell'incidente. Infatti, ferma restando la accertata violazione delle regole cautelari, ritiene la difesa che non può dirsi, tuttavia, con assoluta certezza che tali violazioni siano state da sole idonee a cagionare l'evento essendo, comunque, necessario accertare l'esistenza di un coefficiente causale della condotta del conducente rispetto al sinistro. Nel caso di specie, si evidenzia che, per quanto emerso dagli accertamenti peritali, può sostenersi che il contributo apportato dal conducente della Mercedes al verificarsi dell'evento morte è stato abnorme, in quanto se egli non avesse effettuato la manovra vietata, svoltando a sinistra in uscita dall'area di servizio ed attraversando la carreggiata nonostante la presenza della doppia striscia continua di mezzeria, sicuramente l'evento non si sarebbe verificato. Tale condotta integrerebbe pertanto una causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, tale, alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia, da escludere il nesso causale; - vizio di motivazione e travisamento della prova in quanto entrambi i giudici del merito, richiamando la perizia, sarebbero incorsi nel medesimo travisamento concernente il dettato letterale della perizia le cui conclusioni sarebbero state del tutto travisate. Si osserva infatti che, nonostante la conclusione categorica del perito circa l'inevitabilità dell'impatto anche nell'ipotesi in cui il Gallucci fosse stato sobrio ed avesse rispettato i limiti di velocità, i giudici hanno affermato che, con "assoluta certezza" il Gallucci avrebbe potuto evitare l'impatto o - quanto meno - le conseguenze del sinistro sarebbero state più lievi - e non assenti - soprattutto in relazione al secondo impatto della [OSCURATO:PERSONA] contro il muretto di contenimento. I giudici, quindi, avrebbero disatteso la conclusione peritale omettendo tuttavia di motivare tale scelta. 4. Con ampia memoria pervenuta in data 10.02.21, le parti civili costituite, controdeducendo diffusamente alle eccezioni sollevate dal ricorrente alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia hanno concluso per la inammissibilità del ricorso. 5. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato in quanto infondato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.2. Il primo motivo di ricorso deve essere respinto in virtù del consolidato principio secondo il quale in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità. (Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, Busdraghi, Rv. 281399 - 01 che, in applicazione di tale principio ha ritenuto immune da vizi l'affermazione della responsabilità per omicidio stradale del conducente di un'autovettura che, in autostrada, aveva investito un pedone che si trovava accanto alla propria autovettura, ferma per un precedente sinistro, dovendosi ritenere prevedibile l'eventualità di un incidente tale da comportare l'ostruzione totale o parziale della strada). In tema di circolazione stradale, tale principio ha trovato costante applicazione nella giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto effettività al cd. principio di affidamento ammettendo che il conducente possa fare affidamento sull'altrui correttezza e sul rispetto delle regole cautelari, al fine di garantire la regolarità della circolazione ed evitare che debba gravare sul conducente qualsiasi mancanza di diligenza da parte degli altri utenti della strada. Tale principio, tuttavia, ha da sempre trovato un contemperamento nell'opposto principio della prevedibilità della condotta del terzo o della vittima da parte del soggetto attivo potendosi ragionevolmente pretendere che il conducente si attivi al fine di far fronte a situazioni di pericolo determinate da altrui comportamenti non diligenti ma prevedibili (Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997 - 01; Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Pavich, Rv. 265981 - 01; Sez. 4, n. 12260 del 09/01/2015, Moccia e altro, Rv. 263010; Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, dep. 2014, Saporito, Rv. 259277; Sez. 4, n. 46741 del 08/10/2009, Minunno, Rv. 245663). Così, come già evidenziato da questa Corte, le norme sulla circolazione stradale prevedono ampi obblighi di gestione del rischio connesso alle altrui condotte imprudenti, come ad esempio, per quanto qui di rilievo, l'art. 141 cod. strada che impone di regolare la velocità in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza; e di mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni "ostacolo prevedibile". Pertanto, si è affermato che in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali il conducente ha l'obbligo di prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende, in modo da essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176). 3. Alla luce di tali principi, si deve rilevare che, nel caso di specie, dall'esame dell'apparato argomentativo della sentenza d'appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logicogiuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Nella sentenza impugnata, infatti, in totale adesione alle argomentazioni sviluppate dal giudice di prime cure, è stata ricostruita, in modo assai analitico, la cinematica del sinistro sulla base, in particolare, delle risultanze della perizia espletata che ha evidenziato come il Gallucci essendosi posto alla guida in stato di ebbrezza ed avendo condotto il proprio veicolo ad una velocità nettamente superiore al limite consentito aveva concorso con [OSCURATO:PERSONA] alla determinazione dell'incidente, avendo percepito la manovra di immissione del veicolo antagonista. La condotta colposa del conducente della Mercedes, che fuoriuscendo dall'area di servizio si era immesso nel flusso della circolazione attraversando la carreggiata, non presentando profili di eccezionaniltà ed imprevedibilità, riveste, dunque, esclusivamente valenza di concausa, ma non di fattore causale determinante, avendo l'imputato con la sua condotta colposa posto in essere un concorrente antecedente causale. 4. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso relativo alla evitabilità dell'evento. 5. Sul tema costituisce ius receptum di questa Corte, il principio per cui, nell'ambito della circolazione stradale, l'accertata violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può di per sé far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere (giurisprudenza pacifica: si veda ad es. Sez. 4, n. 40802 del 18/09/2008, Spoldi, Rv. 241475; Sez. 4, Sentenza n. 24898 del 24/05/2007, Venticinque e altri, Rv. 236854; Sez. 4, Sentenza n. 5963 del 02/05/1988, Mannuzzi, Rv. 178402). Il tema è stato approfondito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nel delineare i tratti distintivi tra la regola di giudizio relativa all'evitabilità dell'evento per effetto di condotte appropriate e quella relativa alla dimostrazione del nesso causale, hanno precisato che è proprio la regola fissata dall'art. 43 cod. pen., che, affermando che per aversi colpa l'evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole, implica che l'indicato nesso eziologico non si configura quando una condotta diligente (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) non avrebbe comunque evitato l'evento. Si ritiene, infatti, che non sarebbe razionale pretendere, fondando poi su di esso un giudizio di rimproverabilità, un comportamento che sarebbe comunque inidoneo ad evitare il risultato antigiuridico. Concludono, dunque, le Sezioni Unite che la colpa si configura quando la cautela richiesta avrebbe avuto significative probabilità di successo; quando cioè l'evento avrebbe potuto essere ragionevolmente evitato, quando - insomma - si configura la cosiddetta "causalità della colpa" (Sez. U, n. 38343 del 24.04.2014, Espenhahn, in motivazione). In tale ambito ricostruttivo, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento non sono, pertanto, sufficienti per fondare l'affermazione di responsabilità, essendo necessario, per muovere l'addebito colposo, che l'agente abbia omesso di tenere una condotta osservante delle prescritte cautele che sarebbe stata certamente risolutiva o avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verificazione dell'evento o avrebbe avuto significative, non trascurabili, probabilità di salvare il bene protetto. 6. Tanto chiarito, si osserva che la sentenza impugnata appare rispettosa dei richiamati principi di legittimità e che il motivo di ricorso non si confronta in realtà con le puntuali e logiche argomentazioni della Corte territoriale che, come il giudice di primo grado, ha ritenuto provato, sulla scorta delle conclusioni formulate dal perito, che qualora l'imputato non avesse fatto uso di sostanze alcoliche e avesse viaggiato a velocità moderata le conseguenze dannose del sinistro sarebbero state certamente più lievi. Non è dunque ravvisabile il denunciato travisamento della prova in quanto i giudici di merito hanno chiaramente valutato le conclusioni del perito, non obliterando la evidenziata considerazione per cui quand'anche il Gallucci non avesse tenuto la condotta antigiuridica l'impatto si sarebbe comunque verificato, ma dando rilievo alla conclusione per cui comunque le conseguenze del sinistro sarebbero state meno gravi soprattutto con riferimento al secondo impatto cui è conseguito il decesso della persona offesa. 7. Il ricordo deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00838/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris