CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 06068/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nate Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 16 agosto 2024, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare la nullità della notifica degli estratti contumaciali di alcune sentenze e, conseguentemente, l'inefficacia del titolo esecutivo. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'interessata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge rilevando che il giudice non avrebbe potuto provvedere de plano. A fronte della specifica richiesta di dichiarare la nullità delle notifiche effettuate il giudice, infatti, avrebbe dovuto acquisire i relativi fascicoli e verificare la fondatezza o meno dell'istanza che, diversamente da quanto apoditticamente indicato nel provvedimento impugnato, non può essere definita di tenore "esplorativo". 3. In data 28 ottobre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge evidenziando che il giudice dell'esecuzione, a fronte della richiesta proposta, avrebbe dovuto fissare l'udienza e non avrebbe potuto decidere de plano. La doglianza è fondata. 2.1. Il decreto di inammissibilità, come correttamente indicato dal Procuratore generale, può essere emesso de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., solo quando la richiesta risulta manifesta infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero se costituisce mera riproposizione di una già rigettata (Sez. 1, n. 28917 del 26/3/2024, Espinosa, n.m.; Sez. 1, n. 6378 del 11/12/2023, dep. 2024, Bajri, n.m.; Sez. 1, Sentenza n. 6558 del 10/01/2013, Piccinno, Rv. 254887, 01) Al di fuori di tali specifiche ipotesi il provvedimento emesso de plano, senza la fissazione della udienza e la necessaria partecipazione del difensore, è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014. Vitiello, Rv. 259475 - 01; Sent. n. 10747 del 18/02/2009, Mastrillo, Rv. 242894 - 01; Sez. 1, Sent. n. 44859 del 05/11/2008. Caci, Rv. 242196 - 01). 2.2. Nel caso di specie la richiesta, alla quale erano allegate le sentenze sulle quali questa si fondava, non può ritenersi a prima lettura manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge. La stessa affermazione secondo la quale l'istanza sarebbe "esplorativa", d'altro canto, comporta e implica una valutazione che in un certo senso è già di merito. Il provvedimento, pertanto, pronunciato de plano in una ipotesi nella quale non ricorre una ipotesi di manifesta infondatezza e risulta necessario procedere in contraddittorio a una verifica nel merito, acquisendo i relativi fascicoli, è nullo. 2.3. A fronte delle considerazioni esposte il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]