CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07619/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso congiuntamente presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge, è inammissibile perché totalmente generico, essendo sfornito di qualsivoglia apparato argomentativo che si confronti criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.