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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18328/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11059/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L05 H501S), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 luglio 1960, residente in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, rappresentato e difeso, giusta procura in calceal ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73A12 H501Q; indirizzo PEC : [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio «[OSCURATO:PERSONA] e Tributario», in [OSCURATO:PERSONA] n. 95; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore generale pro tempore; -intimata – - avverso l a sente nza n. 3050 / 20 2 0 emessa d a l la CTR Lazio in data Donazione quote s.r.l. – Risoluzione per mutuo dissenso – Silenzio - rifiuto istanza rimborso imposta sostitutiva 15/10/2020e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva ex art. 5 l. n. 448/2001 presentata in data 20.4.2016 riguardante l’imposta versata sulla donazione delle quote di partecipazione di una s.r.l. posta in essere il 29.9.2006 dal padre [OSCURATO:PERSONA] in favore suo e della sorella Daria, che era poi stata risolta per mutuo dissenso il 30.6.2015.

2. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, ritenendo che il mutuo dissenso è un negozio con il quale le parti pongono nel nulla con efficacia retroattiva gli effetti di un precedente negozio.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, affermando che non era applicabile l’art. 2033 c.c. (perché il titolo del pagamento non era né invalido né inesistente né inefficace e,quindi, il pagamento non era stato effettuato indebitamente o erroneamente) e che la successiva risoluzione della donazione non poteva pregiudicare ed incidere sui diritti acquisiti medio tempore dall’Erario terzo.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Considerato che

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1364, 1366 e 1369 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che, con il regolamento negoziale dell’atto di risoluzione della donazione delle quote di partecipazione societaria, le parti avessero riconosciuto piena efficacia a tutti gli atti medio tempore compiuti dai donatari, ivi compresa la rivalutazione ed il pagamento della relativa imposta sostitutiva, anziché ai soli atti gestori posti in essere nell’interesse della società.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1372, 1458 e 2033 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR escluso l’applicabilità nel caso di specie dell’art. 2033 cod. civ., che era stato posto alla base dell’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva del contribuente.

3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati.

Qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente -, l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9052 del 15/04/2010; conf.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2956 del 07/02/2011 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 715 del 15/01/2018).

Tuttavia, lo scioglimento per mutuo dissenso, in difetto di specifica pattuizione negoziale, non opera retroattivamente (effetto retroattivo che per questa ultima è, invece, previsto dall'art. 1458, primo comma, cod. civ.), a differenza di quanto previsto dalla legge nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, ed alla cessazione del rapporto non consegue il ripristino delle status quo ante che, anzi, deve ritenersi implicitam ente escluso per effetto della globale valutazione compiuta dalle parti all'atto della caducazione dell'accordo (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5065 del 29/04/1993; conf.

Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 4827 del 19/02/2019).

Peraltro, il mutuo dissenso costituisceun atto di risoluzione convenzionale (o un accordo risolutorio), espressione dell'autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio, anche indipendentemente dall'esistenza di eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditivi o modificativi dell'attuazione dell'originario regolamento di interessi, dando luogo ad un effetto ripristinatorio con carattere retroattivo, anche per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali; tale effetto, infatti, essendo espressamente previsto ex lege dall'art. 1458 cod. civ. con riguardo alla risoluzione per inadempimento, anche di contratti ad effetto reale, non può dirsi precluso agli accordi risolutori, risultando soltanto obbligatorio il rispetto dell'onere della forma scritta ad substantiam (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20445 del 06/10/2011).

Se ciò è vero, è altrettanto vero, però, che una eventuale convenzione di tal fatta potrebbe far retroagire gli effetti solo limitatamente alle parti contraenti, ai sensi del secondo comma dell’art. 1372 cod. civ., e non già anche con riferimento ai terzi (in buona fede) estranei all’accordo risolutorio.

D’altro canto, nel caso di specie, le parti contraenti hanno inserito nell’atto risolutorio della donazione una clausola (l’art. 2), a tenore della quale, per quanto qui rileva, il donante [OSCURATO:PERSONA] ratificava ed approvava “ogni atto e azione posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (donatari) durante il periodo di efficacia della donazione, ivi compresi i voti eventualmente espressi dagli stessi nell’assemblea dei soci” (cfr. pag. 11 del ricorso).

Orbene, l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'artt. 1362 ss. cod. civ., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione).

Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass.26 ottobre 2007, n. 22536).

D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178).

Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009).

Nella fattispecie in esame dal tenore della clausola negoziale in precedenza riprodotta non è evincibile, come unica lettura possibile, l’interpretazione avallata dal ricorrente.

Di contro, la locuzione avverbiale “ivi compresi” lascia intendere che solo a titolo esemplificativo, tra gli atti che il donante ha ratificato, andavano ricompresi “i voti eventualmente espressi dagli stessi (id est, dai donatari) nell’assemblea dei soci”, non potendosi escludere altresì la rivalutazione della partecipazione societaria donata ed il pagamento della relativa imposta sostitutiva, vieppiù se si considera che questi atti erano stati posti in essere dai donatari quasi nove anni prima.

Da ultimo, va rimarcato il caso di specie ha ad oggetto la richiesta di rimborso dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote societarie versata al momento della traslazione a titolo gratuito delle stesse.

In quest’ottica, avendo il contribuente usufruito, attraverso la corresponsione dell’imposta sostitutiva, del diritto di rivalutare,sin da subito, il valore della sua partecipazione societaria, la sua manifestazione della volontà rivalutativa deve ritenersi, oltre che valida, irretrattabile, avendo, per l’effetto, l’Erario assunto, a sua volta, l’obbligo di assumere il nuovo valore rivalutato quale base di calcolo per le future eventuali plusvalenze e minusvalenze.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.

Nessuna pronuncia deve essere adottata sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimata svolto difese.

P.Q.M. rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11059/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L05 H501S), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 luglio 1960, residente in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, rappresentato e difeso, giusta procura in calceal ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73A12 H501Q; indirizzo PEC : [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio «[OSCURATO:PERSONA] e Tributario», in [OSCURATO:PERSONA] n. 95; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore generale pro tempore; -intimata – - avverso l a sente nza n. 3050 / 20 2 0 emessa d a l la CTR Lazio in data Donazione quote s.r.l. – Risoluzione per mutuo dissenso – Silenzio - rifiuto istanza rimborso imposta sostitutiva 15/10/2020e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva ex art. 5 l. n. 448/2001 presentata in data 20.4.2016 riguardante l’imposta versata sulla donazione delle quote di partecipazione di una s.r.l. posta in essere il 29.9.2006 dal padre [OSCURATO:PERSONA] in favore suo e della sorella Daria, che era poi stata risolta per mutuo dissenso il 30.6.2015. 2. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, ritenendo che il mutuo dissenso è un negozio con il quale le parti pongono nel nulla con efficacia retroattiva gli effetti di un precedente negozio. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, affermando che non era applicabile l’art. 2033 c.c. (perché il titolo del pagamento non era né invalido né inesistente né inefficace e,quindi, il pagamento non era stato effettuato indebitamente o erroneamente) e che la successiva risoluzione della donazione non poteva pregiudicare ed incidere sui diritti acquisiti medio tempore dall’Erario terzo. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1364, 1366 e 1369 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che, con il regolamento negoziale dell’atto di risoluzione della donazione delle quote di partecipazione societaria, le parti avessero riconosciuto piena efficacia a tutti gli atti medio tempore compiuti dai donatari, ivi compresa la rivalutazione ed il pagamento della relativa imposta sostitutiva, anziché ai soli atti gestori posti in essere nell’interesse della società.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1372, 1458 e 2033 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR escluso l’applicabilità nel caso di specie dell’art. 2033 cod. civ., che era stato posto alla base dell’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva del contribuente. 3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati. Qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente -, l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9052 del 15/04/2010; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2956 del 07/02/2011 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 715 del 15/01/2018). Tuttavia, lo scioglimento per mutuo dissenso, in difetto di specifica pattuizione negoziale, non opera retroattivamente (effetto retroattivo che per questa ultima è, invece, previsto dall'art. 1458, primo comma, cod. civ.), a differenza di quanto previsto dalla legge nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, ed alla cessazione del rapporto non consegue il ripristino delle status quo ante che, anzi, deve ritenersi implicitam ente escluso per effetto della globale valutazione compiuta dalle parti all'atto della caducazione dell'accordo (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5065 del 29/04/1993; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 4827 del 19/02/2019). Peraltro, il mutuo dissenso costituisceun atto di risoluzione convenzionale (o un accordo risolutorio), espressione dell'autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio, anche indipendentemente dall'esistenza di eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditivi o modificativi dell'attuazione dell'originario regolamento di interessi, dando luogo ad un effetto ripristinatorio con carattere retroattivo, anche per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali; tale effetto, infatti, essendo espressamente previsto ex lege dall'art. 1458 cod. civ. con riguardo alla risoluzione per inadempimento, anche di contratti ad effetto reale, non può dirsi precluso agli accordi risolutori, risultando soltanto obbligatorio il rispetto dell'onere della forma scritta ad substantiam (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20445 del 06/10/2011). Se ciò è vero, è altrettanto vero, però, che una eventuale convenzione di tal fatta potrebbe far retroagire gli effetti solo limitatamente alle parti contraenti, ai sensi del secondo comma dell’art. 1372 cod. civ., e non già anche con riferimento ai terzi (in buona fede) estranei all’accordo risolutorio. D’altro canto, nel caso di specie, le parti contraenti hanno inserito nell’atto risolutorio della donazione una clausola (l’art. 2), a tenore della quale, per quanto qui rileva, il donante [OSCURATO:PERSONA] ratificava ed approvava “ogni atto e azione posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (donatari) durante il periodo di efficacia della donazione, ivi compresi i voti eventualmente espressi dagli stessi nell’assemblea dei soci” (cfr. pag. 11 del ricorso). Orbene, l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'artt. 1362 ss. cod. civ., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass.26 ottobre 2007, n. 22536). D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009). Nella fattispecie in esame dal tenore della clausola negoziale in precedenza riprodotta non è evincibile, come unica lettura possibile, l’interpretazione avallata dal ricorrente. Di contro, la locuzione avverbiale “ivi compresi” lascia intendere che solo a titolo esemplificativo, tra gli atti che il donante ha ratificato, andavano ricompresi “i voti eventualmente espressi dagli stessi (id est, dai donatari) nell’assemblea dei soci”, non potendosi escludere altresì la rivalutazione della partecipazione societaria donata ed il pagamento della relativa imposta sostitutiva, vieppiù se si considera che questi atti erano stati posti in essere dai donatari quasi nove anni prima. Da ultimo, va rimarcato il caso di specie ha ad oggetto la richiesta di rimborso dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote societarie versata al momento della traslazione a titolo gratuito delle stesse. In quest’ottica, avendo il contribuente usufruito, attraverso la corresponsione dell’imposta sostitutiva, del diritto di rivalutare,sin da subito, il valore della sua partecipazione societaria, la sua manifestazione della volontà rivalutativa deve ritenersi, oltre che valida, irretrattabile, avendo, per l’effetto, l’Erario assunto, a sua volta, l’obbligo di assumere il nuovo valore rivalutato quale base di calcolo per le future eventuali plusvalenze e minusvalenze. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Nessuna pronuncia deve essere adottata sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimata svolto difese. P.Q.M. rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a
Sentenza Cassazione n. 18328/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris