CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 2024
Cassazione n. 26474/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e lette le memorie depositate dai difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso l'assoluzione degli imputati per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione. Rilevato che la Corte territoriale, richiamando la conforme statuizione del primo giudice, ha, in modo non illogico, escluso la sussistenza del reato contestato, in riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. Ciò in quanto, da un lato, il provvedimento del Giudice civile di cui la parte ricorrente lamenta l'elusione è rappresentato da ordinanza di assegnazione del credito a fronte della dichiarazione positiva del terzo, atto non rientrante, di per sé, tra quelli prescriventi una misura cautelare del credito, ma avente natura di atto esecutivo (da ultimo, Cass. civ. Sez. 3, n. 5489 del 26/02/2019, Rv. 652835 - 01), la cui violazione non integra la fattispecie di cui all'art. 388, comma 2, cod. pen. Dall'altro lato - anche qui con motivazione adeguata e dunque insindacabile in questa sede - la Corte di appello ha evidenziato l'inesistenza di condotte simulate o fraudolente da parte degli imputati, atteso che il ritardo nel soddisfacimento del credito della parte civile ha "trovato una giustificazione, quanto meno formale, nella documentazione acquisita" (sentenza impugnata, pag. 6). A fronte di tali congrue conclusioni, che confermano l'assoluzione in primo grado, la parte civile ricorrente propone una differente ricostruzione dei fatti non fornita, però, di superiore plausibilità e dunque inidonea a fondare l'overturning in appello. Infatti, «in tema di motivazione della sentenza d'appello, per la riforma di una pronuncia assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice, ma occorre, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, anche in caso di impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili» (ex multis, Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082 - 01). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2024 Il