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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19490/2026

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ato a VITTORIA il 18/07/1977 avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Ragusa dell'il. dicembre 2024, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di due delitti di furto in abitazione aggravati; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la mancanza nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato contestando il valore probatorio degli elementi a suo carico, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); - [OSCURATO:PERSONA] che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a VITTORIA il 18/07/1977 avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Ragusa dell'il. dicembre 2024, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di due delitti di furto in abitazione aggravati; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la mancanza nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato contestando il valore probatorio degli elementi a suo carico, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); - [OSCURATO:PERSONA] che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q P.Q.M
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