Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025

Cassazione n. 32117/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; V(L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva depositata in data 07/07/2025; rilevato che il primo motivo di ricorso è generico, in assenza di confronto con il complessivo portato della motivazione, oltre che manifestamente infondato; che nel corpo della motivazione è all'evidenza presente un mero refuso lì dove si afferma "che l'appello debba essere accolto in punto di riduzione della pena", atteso che una considerazione completa ed approfondita della motivazione evidenzia come la Corte di appello abbia esplicitamente chiarito, con argomentazione non censurabile in questa sede, che "la pena che corrisponde al minimo edittale non può essere ridotta" rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla affermazione di responsabilità a carico del ricorrente, con specifico riferimento alla sua identificazione, non è consentito (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) in quanto totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione al fine evidente di introdurre in questa sede una inammissibile lettra alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che la Corte di appello ha adeguatamente e logicamente motivato sul punto, in assenza di qualsiasi violazione di legge (pag. 4 in particolare dove si è valorizzata la inequivoca portata delle dichiarazioni rese dalla testimone [OSCURATO:PERSONA]); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; V(L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva depositata in data 07/07/2025; rilevato che il primo motivo di ricorso è generico, in assenza di confronto con il complessivo portato della motivazione, oltre che manifestamente infondato; che nel corpo della motivazione è all'evidenza presente un mero refuso lì dove si afferma "che l'appello debba essere accolto in punto di riduzione della pena", atteso che una considerazione completa ed approfondita della motivazione evidenzia come la Corte di appello abbia esplicitamente chiarito, con argomentazione non censurabile in questa sede, che "la pena che corrisponde al minimo edittale non può essere ridotta" rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla affermazione di responsabilità a carico del ricorrente, con specifico riferimento alla sua identificazione, non è consentito (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) in quanto totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione al fine evidente di introdurre in questa sede una inammissibile lettra alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che la Corte di appello ha adeguatamente e logicamente motivato sul punto, in assenza di qualsiasi violazione di legge (pag. 4 in particolare dove si è valorizzata la inequivoca portata delle dichiarazioni rese dalla testimone [OSCURATO:PERSONA]); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 32117/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris