CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 12927/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9768/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale allegata al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura alle liti a margine del ricorsoper cassazione. -ricorrente- contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ribu taria r egionale d el VENETO, n. 1296/2021, d epositata in data 2 7 ottobre 2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., in data 15 maggio 2013, avevano proposto separati ricorsi avverso un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica e un atto di irrogazione di sanzioni, relativi ad una importazione di elementi di fissaggio metallici del 30aprile 20 10, con i quali era stato ritenuto che il materiale in questione fosse di origine cinese e non malese, con conseguente aggiramento dei dazi antidumping. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Venezia, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 623/01/15 del 26 gennaio 20 15 , li aveva accolti, poiché «Nella fattispecie esaminata, per contro, all’operazione di importazione che aveva portato alla rettifica e all’irrogazione delle sanzioni va fissata la data del 30/4/2010, come da relativa bolletta. In questasituazione, appare evidente l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del dazio e delleconseguenti sanzioni solo di seguito introdotto». 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sentenza n. 720/10/2017 del 24 maggio 2017, avevaaccolto l’appello dell’Ufficio, confermando la legittimità degli atti impositivi impugnati e c ontro tale sentenza l e società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. avevano presentato r icorso alla Corte di Cassazione; in particolare la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva eccepito la nullità della sentenza a in quanto all’appellata non era stata comunicata la data di fissazione dell’udienza. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23536/20 del 26 febbraio 2020, aveva dichiarato la nullità della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio di appello. 4.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in sede di rinvio della Corte di Cassazione, disposta la riunione dei due ricorsi in riassunzione proposti dalle società contribuenti, ha accolto l'appello dell'Ufficio sulla base delle seguenti considerazioni: -) il Regolamento CE n. 91 del 2009 avevaistituito il dazio antidumping sulle importazioni di elementi di fissaggio metallici fabbricati nella [OSCURATO:PERSONA]; -) le indagini svolte dall’OLAF avevano potuto accertare che la merce acquistata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.era originaria e proveniente dalla Cina e che avevasostato nella [OSCURATO:PERSONA] malese (zona in cui era vietata qualunque attività produttiva), senza subire alcuna trasformazione; -) il certificato di origine FORM A del 25/03/10 che aveva dichiarato la produzione della merce da parte della [OSCURATO:PERSONA] malese e la dichiarazione doganale IM4T6296M del 30/04/10 che aveva indicato la provenienza della merce stessa dalla Malesia, quindi , non erano veritieri; -) il ripetersi di operazioni di importazione di elementi di fissaggio metallici originari della Cina fatti transitare dalla Malesia per aggirare l’applicazione dei dazi antidumping aveva indotto l’OLAF a svolgere un’apposita inchiesta, al termine della quale era stato emanato il Regolamento CE n. 723 del 18luglio 2011 che aveva applicato il dazio antidumping con decorrenza dal 27 ottobre 2010 anche alle importazioni dalla Malesia, con esclusione di alcune aziende malesi per le quali l’OLAFaveva riconosciuto l’effettiva produzione delle merci in questione e tra le quali non eracompresa la [OSCURATO:PERSONA]; -) eraevidente, pertanto , che con il Regolamento CE n. 723 del 2011 non si era voluto colpire le merci prodotte in Malesia, ma semplicemente penalizzare una pratica (quella di far transitare dalla Malesia le merci prodotte in Cina per aggirarel’applicazione del dazio antidumping) chiaramente elusiva, senza che fosse ulteriormente necessario, di volta in volta, l’accertamento dell’effettiva provenienza delle merci; -) era altrettantoevidente che po tevano e dovevano essere considerate elusive le operazioni di importazione effettuate con le stesse modalità in data anteriore all’emissione del Regolamento CE n. 723 del 2011 , per le quali fosse stat a accertata, come nel caso in esame, la reale fabbricazione e provenienza della merce dalla Cina, in applicazione del Regolamento CE n. 91 del 2009. 5.I giudici di secondo grado, poi, per quanto riguardava l’irrogazione delle sanzioni, hanno ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]., operando nello specifico settore, avessero avut o una perfetta conoscenza della effettiva provenienza della merce in questione, con la conseguenza che anche le sanzioni erano state correttamente applicate 6. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a sei motivi. 7.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato asei motivi. 8. L 'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con rispettivi controricorsi. 9.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preventivamente rilevato che, per il principio dell'unicità del processo d'impugnazione, dopo la notifica del primo ricorso, qualsiasi impugnazione successiva contro la stessa sentenza deve essere proposta in via incidentale nello stesso processo e quindi, nell'atto contenente il controricorso; ma, non essendo quest'ultima formalità essenziale, qualsiasi ricorso successivo avverso una medesima sentenza si converte in impugnazione incidentale, ancorché proposto con atto autonomo, ed è ammissibile purché sia stato proposto nel rispetto del termine stabilito per il ricorso incidentale dall'art. 371 cod. proc. civ. (Cass., 23 novembre 2021, n. 36057; Cass., 20 marzo 2015, n. 5695). 1.1Poiché il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stato notificato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 13 aprile 2022, mentre quello della società [OSCURATO:SOCIETA]. è stato notificato in data 26 aprile 2022 il ricorso principale è quello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mentre quelloproposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., va considerato come incidentale.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2.Il primo motivo deduce la v iolazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., art. 36 n. 4, del decreto legislativo n. 546/1992 e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., error in procedendo, per aver la pronuncia della Commi ssione t ributaria regionale violato le norme richiamate in relazione all’obbligo di motivazione.La sentenza impugnata meritava di essere annullata per motivazione apparente e/o perplessa, laddove aveva posto a fondamento della decisione alcune circostanze in fatto e in diritto assunte erroneamente per incontestate, ovvero documentalmente provate. Su tutte valeva il paragrafo della sentenza in cui i Giudici avevano in mancanza di alcuna previsione di legge, sulla scorta di mere considerazioni personali, esteso per analogia, illegittimamente e contra legem la punibilità di un'altra fattispecie al caso di specie: « E' altrettanto evidente quindi che possano e debbano essere considerate elusive le operazioni di importazione effettuate con le stesse modalità in data anteriore all'emissione del Regolamento CE n. 723, per le quali sia stato (rectius: stata) accertata, come nel caso in esam e , la reale fabbricazione e provenienza della merce dalla Cina, in applicazione del Regolamento CE n. 91 del 2009». 3.Il secondo motivo deduce e rror in iudicando ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; violazione di legge e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ.,in uno con le previsioni di cui all’art. 2700 cod. civ.e art. 220, par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 2913/92, per aver la pronuncia impugnata erroneamente attribuito alle risultanze ispettive dell’[OSCURATO:PERSONA] (OLAF) valore probatorio privilegiato e assorbente nel processo tributario.Le circostanze accertate mediante le indagini condotte dall'OLAF non erano incontestate, né documentalmente provate. Le risultanze dell'inchiesta OLAF non potevano assumere alcuna rilevanza probatoria rispetto a una importazione doganale che non rientrava nel periodo oggetto dell'inchiesta (25 marzo 2010 data del certificato di origine FORM/A ricevuto dall'importatore; 30 aprile 2010 data della bolletta di importazione; 27 ottobre 2010, data apertura inchiesta; 18 luglio 2021 data di chiusura inchiesta OLAF). L'unica documentazione prodotta agli atti dall'Ufficio doganale, definita «relazione», era rappresentata dal rapporto OLAF del 13 dicembre 2012 checonteneva soltanto una serie di valutazioni e argomentazioni di ordine generale in ordine alle attività ispettive svolte e alla situazione rinvenuta in Malesia all'esito dell'inchiesta e ciò era stato contestato nel ricorso introduttivo, nelle controdeduzioni in appello e nel ricorso in riassunzione . Inoltre, l'art. 11 del Regolamento n. 883 del 2013, stabiliva che l'Agenzia delle Dogane aveva il potere di valutare liberamente le prove fornite dall'OLAF, con la conseguenza che la relazione finale di indagine non aveva una rilevanza probatoria dirimente. 4. Il terzo motivo deduce e rror in iudicando , ai sensi dell’art. 360 , comma primo, n. 3, cod. proc. civ.; violazione di legge e falsa applicazione del Regolamento CE n. 91/2009 e del Regolamento (UE ) 723/2011 al caso di specie; violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, in punto di efficacia e successione delle norme nel tempo, per aver la pronuncia impugnata ritenuto erroneamente applicabili al caso di specie le previsioni del regolamento CE n. 91/2009con applicazione analogica in malam partem, dunque vietata. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva ritenuto di applicare il successivo Regolamento UE n. 723 del 2011, con decorrenza retroattiva dal 27 ottobre 2010. Lo stesso Regolamento UE n. 723 del 2011 aveva previsto una applicazione retroattiva del dazio antidumping alle operazioni transitate attraverso la Malesia in data successiva al 27 ottobre 2010, data di pubblicazione del Regolamento CE n. 966/2010, che aveva avviato l'indagine OLAF, mentre la bolletta doganale in esame era stata emessa in data 30 aprile 2010, quindi di quasi sei mesi antecedente rispetto alla data di decorrenza retroattiva del RegolamentoUE n. 723 del 2011, introdotto successivamente. L'importazione per cui era causa era dunque estranea anche all'applicazione del Regolamento UE n. 723 del 2011. Invero, per potersi fare applicazione del Regolamento CE n. 91 del 2009 si doveva fornire la dimostrazione compiuta ed effettiva dell'origine cinese della merce. 5. Il quarto motivo deduce e rror in iudicando , ai sensi dell’art. 360 , comma primo, n. 3, cod. proc. civ.; violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 220, del R egolamento CE 2913/9 2 (come modificato dal regolamento CE n. 2700/2000), in materia di legittimo affidamento dell’importatore, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 2729 cod. civ.,per aver la pronuncia della Commissione tributaria regionale violato e applicato erroneamente lenorme di cui all’art. 220 del citato Regolamento in materia di legittimo affidamento e esimente della buona fede per l’importatore in combinato con l’art. 2967 cod. civ. n materia di onere della prova e con l’art. 2729 cod. civ.in punto di limiti della prova presuntiva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva sindacato se gli elementi in fatto allegati dal contribuente avessero natura esimente ed anzi aveva pure affermato la non veridicità del certificato di origine Form A allegato dalla ricorrente alla dichiarazione di importazione da cui risultava la produzione malesianadelle rondelle, circostanza che era stata specificamente contestata dalla società contribuente nel ricorso introduttivo, nelle controdeduzioni e nel ricorso per riassunzione. La società contribuente aveva allegato e provato le circostanze (non contestate dall'Agenzia doganale) di avere posto in essere una serie di iniziative finalizzate al controllo e alla verifica della reale origine della merce ed aveva fornito la prova di avere operato in assoluta buona fede e correttezza contrattuale, nel pieno rispetto delle leggi e delle normative, facendosi carico delle verifiche e dei controlli, anche aggiuntivi, nei confronti dei soggetti intermediaria stranieri delle operazioni di importazione (cfr. pagine 43 - 50 del ricorso per cassazione). 6. Il quinto motivo deduce error in iudicando , ai sensi dell’art. 360 , comma primo, n. 3, cod. proc. civ.; violazione di legge e falsa applicazione del Regolamento CE n. 91/2009, del Regolamento (UE) 723/2011, del Regolamento di esecuzione UE 2016/278, dell’art. 15 Preleggi, art. 111 Cost., per aver la pronuncia impugnata ritenuto erroneamente validi ed efficaci in relazione al caso di specie le previsioni del Regolamento CE n. 91/2009 e del R eg olamento UE 723/2011 sulla istituzione dei dazi antidumping nonostante l’intervenuta abrogazione degli stessi dazi antidumping da parte del Regolamentodi esecuzione (UE) 2016/278. Con l'abrogazione dei dazi e dei regolamenti che ne disciplinavano la sfera e i termini appariva di tutta evidenza che le pretese azionate dall'Amministrazione finanziaria erano divenute prive di alcun sostegno normativo e giuridico. I giudici di secondo grado, applicando norme comunitarie abrogate, avevano violato l'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, ovvero dei principi generali dell'ordinamento in punto di certezza del diritto e di uguaglianza deli amministrati di fronte alla legge. 7. Il sesto motivo deduce e rror in procedendo , ai sensi dell’art. 360 comma primo, n. 5, cod. proc. civ.,per aver omesso i giudici tributari l’esame del fatto storico (estraneità delle merci importate dall'elenco degli elementi di fissaggio per cui il Regolamento CE n. 723 del 2011, l'unico eventualmente e astrattamente applicabile al caso di specie) dedotto dalla società sin dall’atto introduttivo avente carattere decisivo,in quanto impeditivo e estintivo del preteso diritto doganale. La tipologia di merce oggetto della bolletta di importazione, che emergeva pacificamente dalla bolletta di importazione del 30 aprile 2010, non era stata mai oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e era incontestabile che la voce doganale V.T. 7318220099, «rondelle» in carbonio, non era ricompresa tra quelle indicate all'art. 1 del RegolamentoUE n. 723 del 2011. Di questa circostanza, documentale e pertanto incontestabile, se ne era ampiamente discorso nel ricorso introduttivo, nelle controdeduzioni depositate nei precedenti gradi di merito e, in particolare, la circostanza fattuale veniva dedotta e allegata alle pagine 4 e seguenti del ricorso di primo grado, nonché alle pagine n. 7 delle controdeduzioni in appello depositate il 19 maggio 2016 (cfr. pagina 62 del ricorso per cassazione). Ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. 8.Il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., art. 36 n. 4, del decreto legislativo n. 546/1992 e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., error in procedendo, per aver la pronuncia della Commissione t ributaria regionale violato le norme richiamate in relazione all’obbligo di motivazione.La sentenza impugnata meritava di essere annullata per motivazione apparente e/o perplessa, laddove aveva posto a fondamento della decisione alcune circostanze in fatto e in dirit to assunte erroneamente per incontestate, ovvero documentalmente provate. Su tutte valeva il paragrafo della sentenza in cui i Giudici avevano in mancanza di alcuna previsione di legge, sulla scorta di mere considerazioni personali, esteso per analogia, illegittimamente e contra legem la punibilità di un'altra fattispecie al caso di specie: « E' altrettanto evidente quindi che possano e debbano essere considerate elusive le operazioni di importazione effettuate con le stesse modalità in data anteriore all'emissione del Regolamento CE n. 723, per le quali sia stato (rectius: stata) accertata, come nel caso in esam e , la reale fabbricazione e provenienza della merce dalla Cina, in applicazione del Regolamento CE n. 91 del 2009». 9.Il secondo motivo lamenta error in iudicando ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; violazione di legge e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ.,in uno con le previsioni di cui all’art. 2700 cod. civ.e art. 220, par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 2913/92, per aver la pronuncia impugnata erroneamente attribuito alle risultanze ispettive dell’[OSCURATO:PERSONA] (OLAF) valore probatorio privilegiato e assorbente nel processo tributario.Le circostanze accertate mediante le indagini condotte dall'OLAF non erano incontestate, né documentalmente provate. Le risultanze dell'inchiesta OLAF non potevano assumere alcuna rilevanza probatoria rispetto a una importazione doganale che non rientrava nel periodo oggetto dell'inchiesta (25 marzo 2010 data del certificato di origine FORM/A ricevuto dall'importatore; 30 aprile 2010 data della bolletta di importazione; 27 ottobre 2010, data apertura inchiesta; 18 luglio 2021 data di chiusura inchiesta OLAF). L'unica documentazione prodotta agli atti dall'Ufficio doganale, definita «relazione», era rappresentata dal rapporto OLAF del 13 dicembre 2012 che conteneva soltanto una seria di valutazioni e argomentazioni di ordine generale in ordine alle attività ispettive svolte e alla situazione rinvenuta in Malesia all'esito dell'inchiesta e ciò era stato contestato sia nel ricorso introduttivo, nelle controdeduzioni in appello e nel ricorso in riassunzione. Inoltre, l'art. 11 del Regolamento n. 883 del 2013, stabiliva che l'Agenzia delle dogane aveva il potere di valutare liberamente le prove fornite dall'OLAF, con la conseguenza che la relazione finale di indagine non aveva una rilevanza probatoria dirimente. 10. Il terzo motivo lamenta error in iudicando , ai sensi dell’art. 360 , comma primo, n. 3, cod. proc. civ.; violazione di legge e falsa applicazione del Regolamento CE n. 91/2009 e del Regolamento UE 723/2011 al caso di specie; violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, in punto efficacia e successione delle norme nel tempo, per aver la pronuncia impugnata ritenuto erroneamente applicabili al caso di specie le previsioni del Regolamento CE n. 91/2009e non le previsioni del R egolamento CE n. 723/2011.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva ritenuto di applicare il successivo Regolamento UE n. 723 del 2011, con decorrenza retroattiva dal 27 ottobre 2010. Lo stesso Regolamento UE n. 723 del 2011 aveva previsto una applicazione retroattiva del dazio antidumping alle operazioni transitate attraverso la Malesia in data successiva al 27 ottobre 2010, data di pubblicazione del regolamento CE n. 966/2010, che aveva avviato l'indagine OLAF, mentre la bolletta doganale in esame era stata emessa in data 30 aprile 2010, quindi di quasi sei mesi antecedente rispetto alla data di decorrenza retroattiva del Regolamento UE n. 723 del 2011, introdotto successivamente. L'importazione per cui era causa era dunque estranea anche all'applicazione del Regolamento UE n. 723 del 2011. Invero, per potersi fare applicazione del Regolamento CE n. 91 del 2009 si doveva fornire la dimostrazione compiuta ed effettiva dell'origine cinese della merce. 11. Il quarto motivo lamenta deduce error in iudicando , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.; violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 220 del regolamento CE 2913/92 (come modificato dal regolamento CE n. 2700/2000), in materia di legittimo affidamento dell’importatore, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 2729 cod. civ.,per aver la pronuncia della Commissione tributaria regionale violato e applicato erroneamente le norme di cui all’art. 220 del citato regolamento in materia di legittimo affidamento e esimente della buona fede per l’importatore in combinato con l’art. 2967 cod. civ.n materia di onere della prova e con l’art. 2729 cod. civ.in punto di limiti della prova presuntiva. I ricorrenti, sin dall’inizio, avevano sempre allegato e provatodi aver posto in essere una serie di iniziative finalizzate al controllo e alla verifica della reale origine della merce ( cfr. pagine 24 e 25 del ricorso incidentale). Il [OSCURATO:SOCIETA], inoltre, risulta va ulteriormente estraneo a tali operazioni, ricevendo da [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente i dati ed i documenti richiamati al solo fine di compilare la dichiarazione doganale. Inoltre, l’importatrice aveva consegnato alla Dogana « la dichiarazione del produttore, [OSCURATO:PERSONA] (M) SDN. BHD», che attestava ecertificava i componenti delle rondelle importate e attesta la conformità alla norma DIN125 quanto ai diversi materiali presenti nella merce, confermando le merci in rondelle al carbonio, sia grezze sia zincate, prodotte in Malesia ed esenti antidumping. Da ciò l'es traneità del CAD V enezia , mero rappresentante in dogana che aveva ricevuto, per pochi euro, i documenti e aveva redatto la bolletta doganale per conto dell’importatrice in virtù della rappresentanza conferitale per legge. I giudici di secondo grado nonostante fosse stato ampiamente dedotta la circostanza della buona fede dell'importatore e dell'estraneità della responsabilità solidale basata sulla buona fede e diligenza del [OSCURATO:SOCIETA], in palese spregio dell'art 220 del richiamato regolamento, non avevano esaminato i comp ortamenti tenuti dai debitori solidal i, escludendo, a priori, l'esimente invocata. Del resto alla bolletta doganale veniva richiesta l'allegazione del Form A, documento avente fede privilegiata e che attestava la produzione delle merci in Malesia. Solo gli ampi poteri di indagine dell'OLAF avevano comportato un'analisi diversa dei fatti, ma tali strumenti erano preclusi al rappresentante in dogana, con conseguente esclusione anche dicolpa professionale. 12. Il quinto motivo lamenta deduce error in iudicando , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.; violazione di legge e falsa applicazione del Regolamento CE n. 91/2009, del Regolamento (UE) 723/2011, del Regolamento di esecuzione UE 2016/278, dell’art. 15 Preleggi, art. 111 Cost., per aver la pronuncia impugnata ritenuto erroneamente validi ed efficaci in relazione al caso di specie le previsioni del Regolamento CE n. 91/2009 e del Regolamento UE n. 723/2011 sulla istituzione dei dazi antidumping nonostante l’intervenuta abrogazione degli stessi dazi antidumping da parte del Regolamentodi esecuzione UE 2016/278. Con l'abrogazione dei dazi e dei regolamenti che ne disciplinavano la sfera e i termini appariva di tutta evidenza che le pretese azionate dall'Amministrazione finanziaria erano divenute prive di alcun sostegno normativo e giuridico. I giudici di secondo grado, applicando norme comunitarie abrogate, avevano violato l'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, ovvero dei principi generali dell'ordinamento in punto di certezza del diritto e di uguaglianza deli amministrati di fronte alla legge. 13.Il sesto motivo lamenta error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 comma primo, n. 5, cod. proc. civ.,per aver omesso i giudici tributari l’esame del fatto storico (estraneità delle merci importate dal novero di quelle per cui si applicavail dazio antidumping) dedotto dalla società sin dall’atto introduttivo avente carattere decisivo in quanto impeditivo e estintivo del preteso diritto doganale.La tipologia di merce oggetto della bolletta di importazione, che emergeva pacificamente dalla bolletta di importazione del 30 aprile 2010, non era stata mai oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e era incontestabile che la voce doganale V.T. 7318220099, «rondelle» in carbonio, non era ricompresa tra quelle indicate all'art. 1 del RegolamentoUE n. 723 del 2011. Di questa circostanza, documentale e pertanto incontestabile, se ne era ampiamente discorso negli scritti difensivi (primo grado e ricorso per riassunzione), poi, in primo grado e in appello, ma i giudici di secondo grado avevano omesso del tutto l'esame. 14.Deve premettersi che i motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale possono esaminarsi congiuntamente in ragione della loro sostanziale omogeneità e per la totale sovrapposizione delle relative censure.sussiste il dedotto vizio di motivazione, avendo la Commissione tributaria regionale: 1) ritenuto applicabile il [OSCURATO:PERSONA] n. 91 del 2009; 2) accertata mediante le indagini svolte dall'Olaf la provenienza dalla Cina della merce acquistata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., anche in ragione della falsità del certificato di origine FORM A del 25 marzo 2010 che dichiarava che la merce proveniva dalla Malesia; 3)l'esclusione della società fornitrice, la [OSCURATO:PERSONA], da quelle per le quali era stata riconosciuta l'effettiva produzione delle merci; 4) l ' applicazione del dazio antidumping previsto dalRegolamento CE n. 723 del 27 ottobre 2010, con il quale si era voluto penalizzare la pratica (elusiva) di fra transitare dalla Malesia le merci prodotte in Cina per aggirare l'applicazione del dazio antidumping, anche alle importazioni dalla Malesia, con decorrenza 27 ottobre 2010; 5) la natura elusiva delle operazioni di importazione (come quella oggetto di causa) effettuate con le stesse modalità in data anteriore all'emissione del Regolamento CE n. 723 del 2011, per le quali fosse stata accertata la reale fabbricazione e provenienza della merce dalla Cina, in applicazione del Regolamento CE n. 91 del 2009; 6)la corretta applicazione delle sanzioni, poiché le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., dato che operavano nel settore specifico, dovevano ritenersi a conoscenz a della effettiva provenienza della merce in questione. 15.3R il rilievo che il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511), va ribadito che « In tema di tributi doganali, gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell’OLAF ai sensi del Regolamento (CE) del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio n. 1073 del 1999 hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria» (Cass., Cass., 21 aprile 2017, n. n. 10118; Cass., 13 novembre 2013, n. 25468; Cass., 27 luglio 2012, n. 13496) e che «In tema di dazi, le informative interlocutorie trasmesse dall'OLAF all'Autorità doganale, ex artt. 11 e 12 del reg. n. 883 del 2013, sono pienamente utilizzabili quali fonti di prova al pari della relazione finale in quanto, costituendone i presupposti, hanno anch'esse natura ispettiva e sono soggette al medesimo regime accertativo; ne consegue che su di esse ben possono basarsi gli atti impositivi, per la cui emissione non è necessario attendere la relazione conclusiva» (Cass., 5 novembre 2019, n. 28359). Ancora è stato affermato che gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi della Commissione per la lotta antifrode (OLAF), ai sensi del Regolamento Consiglio CEE 23 maggio 1999, n. 1073, per la loro formazione ed il valore di atti pubblici ad essi attribuibile, ben possono essere posti, anche da soli, a fondamento degli avvisi di accertamento per il recupero dei dazi doganali sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo; (negato nella specie per falsità dei certificati di origine AGRIM della merce importata) tenuto conto del disposto degli artt. 9, primo, secondo e terzo comma, e10, primo comma, del predetto Regolamento, sono inoltre utilizzabili quali fonti di prova emergenti dalle indagini svolte dall'OLAF anche i documenti acquisiti e la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini espletate, compresi i verbali delle operazioni di missione(Cass., 8 marzo 2013, n. 5892). Inoltre, per quel che rileva in questa sede, è stato precisato che, nel contesto della normativa comunitaria antidumping, come già più volte ribadito da questa Corte con principi ai quali intende darsi continuità, gli accertamenti compiuti a posteriori (di propria iniziativa o su segnalazione degli Stati membri) dagli organi esecutivi della Commissione per la lotta antifrode (OLAF), ai sensi del Reg. CE n. 1073/99, hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziali e, quindi, possono essere posti a fondamento dell'avviso di accertamento per il recupero dei dazi sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo (Cass.,6 luglio 2016, n. 13770; Cass., 11 maggio 2018, n. 11441). 16.2 Da ciò consegue che, avendo l'Amministrazione dimostrato l'inattendibilità dei certificati di origine e, nel contempo, l'origine e la provenienza della merce in questione (Cina), le società ricorrenti avevano l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo e che la merce fosse di origine della Malesia; né rileva l'ordinanza di questa Corte n. 16469 del 31 luglio 2020, richiamata dalle società ricorrenti, che, peraltro, ha ribadito gli stessi principi suesposti(cfr. pagine 9 e 10 della citata ordinanza), ritenendo inammissibile il secondo motivo per difetto di decisività e, nel contesto di tale affermazione di inammissibilità, ha ritenuto pertinente la censura dell'Ufficio relativa alla affermazione della Commissione tributaria regionale sul fatto che le perplessità della vicenda in esame non potevano essere dissipate dalla relazione OLAF «anche in considerazione della difficoltà a classificare con esattezza i poteri di indagine dell'Organismo»(cfr. pag. 9 dell'ordinanza n. 16469 del 2020). 17. Il terzo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale sono infondati. 17.1In proposito è bene precisare che: con il R egolamento (CE) n. 91/2009 del 26 gennaio 2009 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese; con successivo Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del 18 luglio 2011, in vigore dal 27 luglio 2011, i predetti dazi antidumping sono stati estesi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malesia, indipendentemente dalfatto che fossero dichiarati o no originari della Malesia; tale estensione è conseguita ad un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal Regolamento (CE) n. 91/2009 avviata con il Regolamento (UE) n. 966/2010 del 27 ottobre 2010, che ha previsto la obbligatoria registrazione delle importazioni dei prodotti oggetto di inchiesta in modo tale che, a seguito della eventuale conferma dell'elusione, i singoli Stati possano procedere al recupero a posteriori dei dazi con efficacia retroattiva (cfr. l'art. 2 e il considerando n. 18 del menzionato regolamento); il Regolamento di esecuzione (UE) n.278/2016 del 26 febbraio 2016 ha abrogato i dazi antidumping istituiti con Regolamento (CE) n. 91/2009 con effetto non retroattivo, come si evince dall'art. 2 del medesimo Regolamento; infine, CGUE 3 luglio 2019, in causa C-644/17, Eurobolt, ha dichiarato l'illegittimità del Regolamento n. 723/2011 per violazione dell'art. 15, § 2, del Regolamento (CE) n. 1225/2009 del 30 novembre 2009 (cfr. Cass., 27 maggio 2020, n. 9896, in motivazione). 17.2Ancor più in particolare, va rilevato che la Corte di giustizia, con la sentenza 3 luglio 2019, causa C-644/17, Eurobolt BV, si è pronunciata sulla questione pregiudiziale relativa alla validità del Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che ha estesoil dazio antidumping definitivo istituito dal Regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU 2011, L 194, pag. 6). La Corte si è espressa sulla validità del Regolamento di esecuzione n. 723/2011 per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base che, ai fini della regolarità del procedimento, impone di comunicare tutti gli elementi d'informazione utili al comitato consultivo non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione di quest'ultimo, la cui violazione comporta la nullità dell'atto di cui trattasi (v., per analogia, sentenze del 10 febbraio 1998, Germania/Commissione, C-263/95, EU:C:1998:47, punto 32, nonché del 20 settembre 2017, Tilly-Sabco/Commissione, C-183/16 P, EU:C:2017:704, punto 114). Ha, quindi, precisato che, nel caso al suo esame, tale disposizione era stata violata perché le utili osservazioni formulate dalla società Eurobolt «non sono state comunicate agli Stati membri non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione del comitato consultivo, come rilevato al punto 36 della presente sentenza», per cui il Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che aveva esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal Regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che fossero dichiarati o no originari della Malaysia, era invalido, poiché adottato in violazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (cfr. Cass., 30 giugno 2020, n. 13066, in motivazione). 17.3 Inoltre non può non richiamarsi la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 luglio 2020, resa nella causa C- 104/19, [OSCURATO:PERSONA] and Forwrdin BV contro [OSCURATO:PERSONA] van Financien che, sulle questioni pregiudiziali proposte dalla Corte Suprema dei [OSCURATO:PERSONA] sulla validità del regolamento (CE) n. 91/2009 ( 1)Se il regolamento controverso sia invalido nei confronti di un importatore dell’Unione per violazione dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, posto che il Consiglio dell’Unione europea, ai fini della determinazione del margine di dumping per i prodotti in questione di produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato, nel raffronto ai sensi del detto paragrafo ha escluso le operazioni di esportazione di taluni tipi del prodotto; 2) Se il regolamento controverso sia invalido nei confronti di un importatore dell’Unione per violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, giacché il Consiglio e la Commissione, in sede di calcolo del margine di dumping per i prodotti in questione, nel raffronto del valore normale di prodotti di un produttore indiano con i prezzi all’esportazione di prodotti cinesi simili hanno rifiutato di prendere in considerazione adeguamenti relativi ai dazi all’importazione sulle materie prime e imposte indirette nel paese di riferimento India e alle differenze nei costi di produzione, e/o poiché durante l’inchiesta il Consiglio e la Commissione non hanno fornito in tempo utile ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato tutti i dati del produttore indiano relativi alla determinazione del valore normale) ha dichiarato che «l ’esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento (CE) n.91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese». La Corte, peraltro, ha stabilito che la valutazione della validità di un atto deve normalmente essere fondata sulla situazione esistente al momento in cui l’atto è stato adottato (sentenze del 17 luglio 1997, SAM Schiffahrt e Stapf, C 248/95 e C 249/95, EU:C:1997:377, punto 46, nonché del 1° ottobre 2009, Gaz de France – [OSCURATO:PERSONA], C 247/08, EU:C:2009:600, punto 49), con la conseguenza che sia l’adozione del Regolamento di esecuzione n. 924/2012, sia il suo parziale annullamento con la sentenza del 5 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C 376/15 P e C 377/15 P, EU:C:2017:269), non possono avere effetti sulla validità del regolamento controverso, poiché tali due fatti sono sopravvenuti posteriormente all’adozione di detto Regolamento (p. 42 e 43), ciò volendo significare che, in questa sede, la invalidità del Regolamento UE n. 723 del 2011 non ha alcun effetto sulla validità del regolamento CE n. 91 del 2009, perché fatto sopravvenuto all'adozione del regolamento (CE) n. 91 del 2009. Inoltre, La Corte di Giustizia ha precisato che «la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/278, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolarecinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU 2016, L 52, pag. 24). L’articolo 1 di tale regolamento di esecuzione abroga il dazio antidumping istituito dal regolamento controverso, modificato dal regolamento di esecuzione n.924/2012 e mantenuto dal regolamento di esecuzione 2015/519. Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento di esecuzione 2016/278,tale abrogazione ha avuto effetto il 28 febbraio 2016 e non funge da base per il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data»(p. 24, 25 e 26). 17.4 Tanto premesso, correttamente, nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale ha ritenuta l'appl icabilità del Regolamento CE n. 91 del 2009, sul presupposto che le indagini svolte dall'OLAF avevano accertato che la merce acquistata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era originaria e proveniente dalla Cina(e non dalla Malesia)ed aveva sostato nella [OSCURATO:PERSONA] malese, zona in cui era vietata qualunque attività produttiva, senza subire alcuna trasformazione, e che il certificato di origine FORM A del 25 marzo 2010, che dichiarava la produzione della merce da parte della [OSCURATO:PERSONA] malese, e la dichiarazione doganaleIM4T6296M del 30 aprile 2010, cheindicava che la provenienza della merce dalla Malesia, non erano veritieri. 18. Il quarto motivo del ricorso principale e il quarto motivo del ricorso incidentale sono inammissibili, perchè non si confrontano con il contenuto del provvedimento impugnato, che ha ritenuto la corretta applicazione delle sanzioni, affermando che le società ricorrenti avevano avuto una perfetta conoscenza della effettiva provenienza della merce in questione, poiché operavano in quello specifico settore, con ciò non applicando la norma di cui all'art. 220, par. 2, lett. b, del Regolamento CEE n. 2913 del 1992, di cui si lamenta in questa sede la violazione di legge e la falsa applicazione. 18.1La norma richiamata, in verità, prevede che non si procede alla contabilizzazione a posteriori (eccetto i casi di cui all'articolo 217, paragrafo 1, secondo e terzo comma), quando l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana (lett. b). 18.2Questa Corte, sul punto, ha precisato che «In tema di imposizione fiscale delle importazioni, l'esenzione prevista dall'art. 220, comma secondo, lett. b), del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913/92 (Codice doganale comunitario), che preclude la contabilizzazione "a posteriori" dell'obbligazione doganale in presenza di un errore dell'autorità doganale e della buona fede dell'operatore, intende tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi. Per essere applicata, essa richiede un compiuto esame da parte del giudice sulla ricorrenza della buona fede, che va dimostrata dal soggetto che intende avvalersi dell'agevolazione, attraverso la prova di tutti i presupposti necessari perché resti impedito il recupero daziario: a) un errore imputabile alle autorità competenti; b) un errore di natura tale da non poter essere riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, ed in ogni caso determinato da un comportamento attivo delle autorità medesime, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dell'operatore; c) l'osservanza da parte del debitore di tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente» (Cass., 27 marzo 2013, n. 7702). 18.3E' evidente, dunque, la non riconducibilità alla vicenda in esame della previsione normativa in commento, non venendo in rilievo un errore commesso in via autonoma dalle Autorità doganali e, di conseguenza, non potendo venire in rilievo nemmeno la sussistenza della buona fede in capo al contribuente sulla scoperta di tale errore. 18.4In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte «In tema di tributi doganali, l'applicazione del regime di esenzione o riduzione daziaria presuppone la regolarità formale e sostanziale della documentazione relativa all'origine e/o alla provenienza della merce, intendendosi per "origine" il luogo dove la merce è stata realizzata e per "provenienza" il luogo dal quale essa giunge o dove è stata oggetto di lavorazione o trasformazione (a tal fine non essendo sufficienti le operazioni di spolveratura, lavaggio, verniciatura, selezione, riduzione a pezzi, ecc.); pertanto, considerato che un certificato di origine "ignota" va considerato come "inesatto", le Autorità doganali, qualora constatino la falsità dei certificati di origine e provenienza, devono procedere alla contabilizzazione "a posteriori" dei dazi doganali, salve le deroghe nei seguenti casi tipizzati che devono concorrere cumulativamente: riscossione dovuta ad errore delle autorità competenti (sia di quella alla quale spetta procedere al recupero sia di quella di rilascio del certificato preferenziale di esportazione); errore tale da non poter essere ragionevolmente riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e diligenza, provocato da un comportamento "attivo" delle autorità che rilasciarono il certificato, non rientrandovi l'errore indotto da dichiarazioni inesatte rese dall'esportatore, salvo che le autorità di quel paese fossero informate o dovessero sapere dell'inoperatività dell'esenzione; osservanza di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente per la dichiarazione in dogana»(Cass., 3 dicembre 2019, n. 31466; Cass., 27 luglio2012, n. 12496; Cass., 2 marzo 2009, n. 4997). 19.Il quinto motivo del ricorso principale e il quinto motivo del ricorso incidentale sono infondati, dovendosi richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui « l'abrogazione delle misure "antidumping" sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ad opera del reg. (UE) n. 278 del 2016, non ha effetto retroattivo prevedendo espressamente l'art. 2 del regolamento citato che detta abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio del "favor rei"» (Cass., 10 novembre 2020, n. 25096); la Corte, peraltro, nell'affermare tale principio ha anche precisato che la irretroattività dell'abrogazione del dazio antidumping per espressa previsione contenuta nell'art. 2 del regolamento citato era stata già affermato da questa Corte, con la sentenza n. 28668 del 7 novembre 2019), che aveva ripreso le statuizioni della sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 1542 del 21 gennaio 2019, cui andava prestata piena adesione (Cass., 10 novembre 2020, n. 25096, in motivazione). 20. Il sesto motivo del ricorso principale e il sesto motivo del ricorso incidentale sono inammissibili, in quanto, come già è stato precisato, il regolamento che si applica nella fattispecie in esame è il Regolamento CE n. 91 del 2009 e, dunque, del tutto priva di decisività è la circostanza che la voce doganale 7318220099 non sia ricompresa tra quelle indicate all'art. 1 del RegolamentoUE n. 723 del 2011. 20.1Peraltro, non sussiste la censura formulata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avendo chiarito questa Corte che il fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo, ovveroper potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608). 21.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno rigettati e le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. vanno condannate, in solido, al pagamento delle spese processuali, sostenute dall'Agenzia controricorrentee liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoprincipale e il ricorso incidentale e condanna le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. al pagame