CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 28210/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 22647-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 15/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/01/2019 R.G.N. 5253/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. con sentenza n. 15/2019 la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], già dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con mansioni di Assistente di volo, collocato in CIGS da gennaio 2009 e successivamente in mobilità, aveva chiesto accertarsi l'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] CAI alle obbligazioni assunte con gli accordi sindacali del 30.09.2008/ 31.10.2008/19.2.2009, e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] CAI ad assumerlo ed a regolarizzare la posizione previdenziale oltre che al risarcimento del danno; 2. il giudice di appello ha motivato la conferma della statuizione di rigetto della originaria domanda osservando che: a) era da escludere il denunziato vizio di extrapetizione per attenere la questione del diritto all'assunzione sulla base degli accordi richiamati in ricorso alla qualificazione giuridica della domanda; b) l'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tra le Organizzazioni sindacali e [OSCURATO:PERSONA] CAI, prevedente l'assunzione da parte di quest'ultima di 12.500 risorse umane da individuarsi tra il personale in precedenza impiegato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, posto dapprima in CIGS e quindi in mobilità, accordo non riconducibile all'ambito degli accordi ex art. 5, comma 1, legge n. 223/1991, era inidoneo a esplicare efficacia erga omnes, trattandosi di accordo collettivo di na'tura obbligatoria; tale accordo non era annoverabile nell'ambito del contratto a favore di terzi per difetto di determinatezza e/o determinabilità dei soggetti beneficiari; c) le parti, al fine della selezione del personale da assumere, avevano fatto riferimento a due gruppi di criteri: al primo gruppo appartenevano i criteri rappresentati dall'area organizzativa di appartenenza, intesa come suddivisione del fabbisogno occupazionale di CAI con riferimento alle famiglie professionali personali di terra , PNC, PNT, i suddiviso per aree organizzative (aeromobili per il PNT e PNC ; dipartimento settore terra) "come da tabella allegata"; al secondo gruppo appartenevano i criteri rappresentati dal possesso di abilitazioni /certificazioni, dalla localizzazione, intesa come domicilio, dimora, residenza del personale rispetto alla sede - base di destinazione, dall'anzianità aziendale, dai carichi familiari, da eventuali limitazioni all'impiego (ad eccezione di alcune ipotesi singolarmente individuate); le parti stipulanti avevano inoltre chiarito che il primo gruppo di criteri, in quanto attuativi del piano industriale e del relativo dimensionamento di [OSCURATO:PERSONA] CAI, erano necessariamente sovraordinati ai criteri del secondo gruppo; d) l'assoluta prevalenza attribuita in tale accordo alle esigenze organizzative di [OSCURATO:PERSONA] CAI comportava l'impossibilità dell'individuazione automatica del soggetto beneficiario dello stesso ed impediva, in assenza delle tabelle specificative delle esigenze organizzative, la sostituzione giudiziale nella comparazione della posizione del ricorrente con quella di altri lavoratori indicati nell'atto di appello; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi due motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso ; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ; 2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. ; 3. i motivi sono illustrati congiuntamente e censurano il rigetto della eccezione di ultrapetizione (o extrapetizione) da parte del giudice di appello. Tale eccezione era stata fondata sul fatto che il giudice di prime cure aveva respinto la domanda del lavoratore, affermando la natura interprivata degli accordi sindacali alla base della pretesa azionata ed evidenziando che i lavoratori ex [OSCURATO:PERSONA] non erano parte degli stessi, laddove tale questione non era mai stata sollevata nel corso del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] CAI, in prime cure, aveva, infatti, sviluppato le proprie difese allegando di essersi attenuta ai criteri concordati con le Organizzazioni sindacali, senza mai mettere in discussione la efficacia vincolante degli accordi intervenuti, essendosi limitata a contestare la possibilità di una loro esecuzione in forma specifica; 4. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 1321, 1362, 1363, 1411 cod. civ. e con riferimento all'accordo sindacale CAI-00.SS. del 30/31 ottobre 2008; censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non determinati o determinabili i beneficiari dell'accordo dell'ottobre 2008 e sostiene che i criteri concordati tra le parti, per la loro esaustività, consentivano comunque l'identificazione dei soggetti che avrebbero dovuto essere assunti; tanto rendeva irrilevante la predisposizione delle tabelle relative ai fabbisogni organizzativi della società [OSCURATO:PERSONA] CAI, dovendosi comunque evidenziare che la sussistenza in capo ad esso Menchini dei requisiti per essere assunto era evincibile dalle liste depositate; in ogni caso, l'accordo sindacale, sebbene sottoscritto solo dalle Organizzazioni sindacali, esplicava i suoi effetti anche nei confronti dei singoli lavoratori, rappresentati dalle 00.SS. i quali avevano, anche implicitamente, manifestato la volontà di volervi aderire; 5. con il quarto motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per totale assenza di motivazione in relazione alla domanda risarcitoria; 6. il primo ed il secondo motivo di ricorso sono infondati; 6.1. come chiarito dalla giurisprudenza della S.C., il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 cod. proc. civ., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa -alla stregua delle risultanze istruttorie- autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (ex plurimis, v. Cass. n. 16809/2008); in particolare è stato precisato che il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del "petitum" e delle eccezioni "hinc ed inde" dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta, ma non anche qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime, ( Cass. n. 12014/2019, Cass. n. 14444/2018; Cass. n. 21745/2008); 6.2. alla luce dei richiamati precedenti le censure articolate con i motivi in esame risultano già in astratto inidonee a dimostrare l'asserita violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; il vizio denunziato, alla stregua delle medesime prospettazioni dell'odierno ricorrente, è infatti riferito ad un profilo che non esula dall'ambito di quanto devoluto al giudice di prime cure con il ricorso di primo grado, vale a dire la verifica del diritto all'assunzione del Menchini sulla base degli accordi tra [OSCURATO:PERSONA] CAI e le Organizzazioni sindacali, ma investe la valutazione del giudice di prime cure circa la idoneità di tali accordi a consentire la specifica identificazione dei beneficiari del diritto all'assunzione; tale valutazione è frutto della qualificazione giuridica di tali accordi, qualificazione riservata al giudice adito e non condizionata o condizionabile dalla diversa valutazione espressa dalla società convenuta nelle proprie difese; quanto ora osservato, assorbe il rilievo di uno specifico profilo di inammissibilità dei motivi in esame derivante dal difetto di integrale trascrizione degli atti alla base delle censure articolate, come, viceversa, prescritto in presenza di denunzia di error in procedendo in relazione alla necessità di esame diretto degli atti da parte del giudice di legittimità quale giudice del fatto processuale ( Cass. n. 24048/2021, Cass. n. 22880/2017) ; 7. il terzo motivo di ricorso è inammissibile ; 7.1. secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione; è stato puntualizzato che ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l' interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione; Cass. n. 4178/2007) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell' interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318/2013, Cass. n. 23635/2010); 7.2. le censure in concreto articolate con il motivo in esame non sono coerenti con le richiamate indicazioni del giudice di legittimità in quanto prospettano, secondo una modalità di mera contrapposizione, una diversa e più favorevole interpretazione degli accordi in oggetto sotto il profilo della idoneità degli stessi a consentire la compiuta identificazione dei lavoratori aventi diritto all'assunzione, senza veicolarla attraverso la individuazione delle modalità con il quale la Corte di merito si è discostata dalle richiamate regole legali di interpretazione e senza evidenziare specifiche implausibilità o illogicità della motivazione esibita dal giudice di appello nel pervenire al contestato approdo ermeneutico; 8. il quarto motivo di ricorso è inammissibile posto che la necessità di esame e decisione della domanda di risarcimento del danno era assorbita dalla accertata inconfigurabilità di un inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] CAI nei confronti dell'odierno ricorrente; 9. al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite; 8. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.000, 00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. (Zel~ii-: Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 20 ,62 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo un