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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05432/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Giudice di Pace di Forlì ha dichiarato estinta la pena pecuniaria applicata con la sentenza del Giudice di Pace di Cesena a [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore della Repubblica di Forlì con il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il giudice non avrebbe tenuto conto che il termine era stato interrotto e che la pena pecuniaria non era estinta; Rilevato che dagli atti risulta che il condannato è deceduto in data 19 giugno 2021; Ritenuto che il decesso dell'interessato al procedimento esecutivo determina l'inammissibilità del ricorso P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Giudice di Pace di Forlì ha dichiarato estinta la pena pecuniaria applicata con la sentenza del Giudice di Pace di Cesena a [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore della Repubblica di Forlì con il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il giudice non avrebbe tenuto conto che il termine era stato interrotto e che la pena pecuniaria non era estinta; Rilevato che dagli atti risulta che il condannato è deceduto in data 19 giugno 2021; Ritenuto che il decesso dell'interessato al procedimento esecutivo determina l'inammissibilità del ricorso P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 05432/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris