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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13165/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 17/12/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Messina in data 05/11/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 5, 640,comma secondo n. 2, cod. pen., con la recidiva pluriaggravata, specifica, reiterata ed infraquinquennale.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'errata applicazione delle norme di cui agli artt. 640, comma secondo n. 2 1cod. pen. in punto di sussistenza del reato non è consentito, essendosi limitato il ricorrente a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, a fronte di una motivazione logica, persuasiva e priva di aporie resa dalla Corte di appello con la quale non si confronta (Sez. 2, n. 42045 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, con riguardo al compendio probatorio a suo carico e ben evidenziato dalia Corte territoriale, peraltro in linea con le pertinenti argomentazioni del giudice di primo grado); ritenuto come anche il secondo motivo di ricorso si presenti del tutto generico, aspecifico e reiterativo, ricorrendo una logica ed articolata valutazione del giudice di appello in ordine al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non ricorrendo alcuna irragionevolezza nella valutazione effettuata in tal senso (pag. 4 della sentenza impugnata in punto di congruità del trattamento sanzionatorio, proporzionato all'entità del fatto contestato, non essendo stati pertinentemente ravvisati elementi positivamente apprezzabili ai fini della concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche, ostandovi peraltro la carenza di qualsiasi forma di ravvedimento e/o rimborso delle somme versate dalla vittima per l'acquisto, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 17/12/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Messina in data 05/11/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 5, 640,comma secondo n. 2, cod. pen., con la recidiva pluriaggravata, specifica, reiterata ed infraquinquennale. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'errata applicazione delle norme di cui agli artt. 640, comma secondo n. 2 1cod. pen. in punto di sussistenza del reato non è consentito, essendosi limitato il ricorrente a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, a fronte di una motivazione logica, persuasiva e priva di aporie resa dalla Corte di appello con la quale non si confronta (Sez. 2, n. 42045 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, con riguardo al compendio probatorio a suo carico e ben evidenziato dalia Corte territoriale, peraltro in linea con le pertinenti argomentazioni del giudice di primo grado); ritenuto come anche il secondo motivo di ricorso si presenti del tutto generico, aspecifico e reiterativo, ricorrendo una logica ed articolata valutazione del giudice di appello in ordine al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non ricorrendo alcuna irragionevolezza nella valutazione effettuata in tal senso (pag. 4 della sentenza impugnata in punto di congruità del trattamento sanzionatorio, proporzionato all'entità del fatto contestato, non essendo stati pertinentemente ravvisati elementi positivamente apprezzabili ai fini della concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche, ostandovi peraltro la carenza di qualsiasi forma di ravvedimento e/o rimborso delle somme versate dalla vittima per l'acquisto, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio
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