CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 18652/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18297-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viaGuglielmo Calderini n. 68, presso lo studio dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Ministero d ell ’ istruzione, d ell ’ universit à e d ella r icerca , in persona del Ministro pro tempore, Accademia delle [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesiope legis dall ’A vvocatura Generale d ello Stato presso i cui Uffici domicilianoin Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] –priorità su posti vacanti - litisconsorzio R.G.N.18297/2017 Cron. Rep. Ud.19/05/2023 CC avverso la sentenza n. 1741/2016 della Corte d’ appello di Milano, depositata il 10/02/2017 r.g.n.1604/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l a Corte d’appello di Milano, dichiarato inammissibile l’intervento volontario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dall’Accademia delle [OSCURATO:PERSONA] e rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intesa ad ottenere l’affidamento dell’insegnamento per il corso di cultura caratterizzante per l’anno accademico 2013/2014 a tutti i fini giuridici; 2. limitatamente a quanto qui rileva, la Corte territoriale, premesso che il Maioli e la Albertini, docenti di scultura di II fascia a tempo indeterminato presso l’Accademia delle [OSCURATO:PERSONA] di Brera avevano presentato domanda per ottenere l’affidamento dell’insegnamento in contestazione sul presupposto che i quattro posti vacanti in organico fossero stati illegittimamente coperti mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche, invece che mediante il conferimento a docenti di ruolo con diritto a priorità nell’affidamento per gli insegnamenti caratterizzanti il medesimo settore disciplinare, ancorché riservati a docenti di fascia I, e che nel corso del giudizio di appello avevano depositato atto di intervento volontario i professori Corsini e Priod – interv ento dichiarato inammissibile perché meramente adesivo all’appello proposto dall’amministrazione e non già autonomo ai sensi dell’art. 344 cod. proc. civ. – ha riformato la sentenza di primo grado sul rilievo che la pretesa dei docenti di II fascia era stata accolta in base al disposto di cui all’art. 21, comma 3, del c.c.n.l. del 16 dicembre 2005 («l’attribuzione dei compiti didattici, di ricerca e produzione artistica avviene prioritariamente nei confronti dei professori di prima e seconda fascia»), senzaconsiderare che la priorità cui fa riferimento il testo contrattuale opera con riguardo alle singole fasce (vale a dire che la priorità rivendicata dal Maiolo e dalla Albertini poteva valere solo se i posti vacanti e in contestazione fossero stati di II fascia e non già di I fascia, come pacificamente erano), altrimenti venendosi a realizzare una confusione tra le due fasce esclusa dalla contrattazione, che le ha mantenute nettamente divise: p ertanto , i docenti non possono vantare alcun diritto di priorità rispetto agli insegnamenti vacanti di I fascia, ovvero a quegli insegnamenti i cui docenti, in base all’art. 15, comma 3, del regolamento dell’Accademia, siano stati individuati con delibera del Consiglio Accademico, osservata una certa procedura, e ciò anche attraverso lo strumento del contratto con esterni, ai sensi dell’art. 6, comma 6, dello stesso regolamento;3. avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione il Maiolo e l’Albertini articolando tre motivi, cui resistono il Ministero e l’Accademia delle [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, nel quale, preliminarmente, segnalano la mancata notifica del ricorso agli intervenienti Corsini e Priod. Considerato che: 1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non avere la sentenza impugnata pronunciato sull’inammissibilità dell’appello; 1.1. il motivo è infondato, come da consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo, come nella specie, potendosi ravvisare il rigetto implicito dell ’ eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza impugnata che havalutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame (in tal senso, Cass. Sez. 1, 08/03/2007, n. 5351, e Cass. Sez. 5, 06/12/2017, n. 29191); 2. con ilsecondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 342 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere le amministrazioni appellanti prospettato nel proprio atto di gravame due punti di impugnazione riferiti a capi della sentenza resa dal Tribunale di Milano in realtà inesistenti, avendo la Corte di merito omesso di esaminare la contestazione ed eccezione tempestivamente formulata dagli appellati; 2.1. il motivo – in disparte ogni profilo di inammissibilità della censura, prospettata come vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. –è comunque infondato, in quanto la Corte territoriale ha correttamente rapportato la propria decisione alcapo fondamentale della sentenza di primo grado, relativo all’affidamento agli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Albertini del corso di cultura caratterizzante per l’anno accademico 2013/2014 per le motivazioni sopra riportate, così implicitamente disattendendo le ulteriori questioni di inammissibilità dell’appello, in conformità all’interpretazione di questa Corte già citata in relazione al motivo precedente; 3. con il terzo motivo i ricorrenti denuncianola violazione efalsa applicazione degli artt. 97, comma 3, Cost., 34, comma 6, del d.lgs. n 165 del 2001, 20, comma 1, 21, commi 2 e 3, 23, comma 1, del c.c.n.l. relativo al comparto delle istituzioni di [OSCURATO:PERSONA] e specializzazione Artistica e Musicale per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003 del 16 febbraio 2005, del d.m. 3 luglio 2009, n. 89, e allegata tabella, avente ad oggetto i settori artistico- disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, del d.m. 30 settembre 2009, n. 123 e allegata tabella B, del d.m. 1 dicembre 2010, n. 229 e allegato elenco settori disciplinari, per avere la Corte territoriale disatteso il diritto dei docenti Moioli e Albertini alla priorità nell’affidamento dell’insegnamento dei posti vacanti, ancorché di fasciaI, senza apprezzare in maniera sistematica le disposizioni della contrattazione collettiva – secondo l’interpretazione resa dal giudice di primo grado - e limitandosi a considerare l’art. 21, comma 3, del citato c.c.n.l.; 3.1. il motivo inerisce direttamente alla questione centrale della presente controversia, vale a dire l’interpretazione della citata disposizione collettiva ai fini della corretta individuazione dell’ambito di priorità nell’affidamento dell’insegnamento dei posti vacanti; 3.2. rispetto a tale questione, tuttavia, ritiene il Collegio necessario interrogarsi preliminarmente sulla corretta integrazione del contraddittorio, posto che la domanda degli odierni ricorrenti, come si evince dallo storico di lite, lungi dal limitarsi ad invocare profili risarcitori, insiste per l’affidamento degli insegnamenti in contestazione; pertanto, nel presente giudizio non viene in rilievo una pretesa astrattamente compatibile con quella dei docenti in concreto destinatari degli insegnamenti rivendicati dagli odierni ricorrenti, bensì l’assegnazione dei medesimi insegnamenti “a tutti i fini giuridici”; 3.3. ne consegue la necessità di evocare correttamente in giudizio i docenti cui l’incarico di insegnamento è stato affidato, quali potenziali controinteressati perché titolari di una posizione incompatibile con la pretesa azionata dagli odierni ricorrenti(in tal senso, già Cass. 05/06/2008, n. 14914, e, più di recente Cass. Sez. L, 09/11/2018, n. 28766); 3.4. va, pertanto, applicato l’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., in aderenza al principio secondo cui, quando risulti «integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, nonrilevata né dal giudice di primo grado, che non ha dispostol’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, cod. proc. civ., resta viziato l ’ intero processo e s ’ impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d ’ ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causaal giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ. (così, da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 23 ottobre 2020, n. 23315, Rv. 659380- 01; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord.13 marzo 2018, n. 6644, Rv. 648481-01; Cass. Sez. 1, sent. 26 luglio2013, n. 18127, Rv. 627384-01; Cass. Sez. 3, sent. 13 aprile 2007, n. 8825, Rv. 599201-01)» (Cass. Sez. 3, 22/02/2021, n. 4665), senza la necessità di suscitare previamente sul punto il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., secondo l’interpretazione resa da questa Corte, in conformità alla giurisprudenza della Corte EDU, trattandosi di questione di esclusiva rilevanza processuale,inidonea a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l’esercizio delle domande giudiziali (in tal senso, Cass. Sez. 6 -5, 04/03/2019, n. 6218, Cass. Sez. 6 - 3, 07/03/2022, n. 7356, Cass. Sez. 1, 28/04/2023, n. 11269); 3.5. la questione pregiudiziale in ordine alla violazione delle norme sul litisconsorzio necessario riveste carattere assorbente ed esime da ulteriori valutazioni –nel quadro del rispetto della ragionevole durata del processo – anche del rilievo svolto dai controricorrenti in ordine alla mancata notificazione del ricorso agli intervenienti, estromessi in esito al giudizio di appello(arg. ex Cass. Sez. 3, 09/02/2000, n. 1438, relativa ad ipotesi di litisconsorte necessario pretermesso, la cui domanda di intervento non era stata valutata e tale vizio non era stato dedotto mediante impugnazione, con conseguente assunzione della posizione di terzo rispetto alla sentenza pronunziata nei confronti delle altre parti in causa, legittimato, pertanto, a proporre la domanda di opposizioneex art. 404 cod. proc. civ. );3.6. va, dunque, cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Milano, in persona di diverso giudice, ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., che provvederà a disciplinare anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Decidendo sul terzo motivo del ricorso, respinti i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia