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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09899/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 6 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi, in data 15 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Ritenuto che i primi due motivi dedotti, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e che i vizi motivazionali lamentati, nella specie del travisamento della prova, sono anche manifestamente infondati in quanto si basano su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici del merito, con motivazione esente da vizi (si vedano pagg. 3 e 4 sulla prova'ídolo, anche eventuale, desunto dai molteplici elementi indiziari, tra cui la natura dei beni ricettati, le molteplici manomissioni degli elementi identificativi e l'inverosimile giustificazione fornita dall'imputato, non riscontrata dalle inattendibili dichiarazioni del teste a difesa); ritenuto che il terzo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha già vagliato e disatteso le relative censure, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695) e con motivazione esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, pag. 4 sulla rilevanza della capacità a delinquere del reo, desunta dai numerosi precedenti penali, e pag. 5 sulla consistente rilevanza economica dei beni ricettati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 6 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi, in data 15 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che i primi due motivi dedotti, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e che i vizi motivazionali lamentati, nella specie del travisamento della prova, sono anche manifestamente infondati in quanto si basano su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici del merito, con motivazione esente da vizi (si vedano pagg. 3 e 4 sulla prova'ídolo, anche eventuale, desunto dai molteplici elementi indiziari, tra cui la natura dei beni ricettati, le molteplici manomissioni degli elementi identificativi e l'inverosimile giustificazione fornita dall'imputato, non riscontrata dalle inattendibili dichiarazioni del teste a difesa); ritenuto che il terzo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha già vagliato e disatteso le relative censure, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695) e con motivazione esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, pag. 4 sulla rilevanza della capacità a delinquere del reo, desunta dai numerosi precedenti penali, e pag. 5 sulla consistente rilevanza economica dei beni ricettati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 di
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