CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22251/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'insussistenza del delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. e l'assenza di elementi in ordine alla titolarità del telefono cellulare è manifestamente infondato avendo la Corte di appello evidenziato come l'oggetto rinvenuto all'interno dell'armadietto fosse comunque un apparato cellulare e che lo stesso, anche per il rinvenimento di un cavo di ricarica che il Piacente tentava di celare, faceva ritenere che lo stesso apparato mobile non potesse essere che del ricorrente, valutazione in fatto completa e coerente che, in quanto non illogica, è insindacabile in sede di legittimità; rilevato che riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello è il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., essendo stata apprezzata la complessiva condotta ritenuta di non scarsa offensività; ritenuto che analoga considerazione deve essere svolta in ordine alle ragioni che hanno portato la Corte di appello ad escludere il possibile riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, là dove sono stati valorizzate le modalità della condotta, i plurimi e gravi precedenti penali e l'assenza di elementi favorevoli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il