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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 marzo 2025

Cassazione n. 10920/2025

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20405/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del D irettore pro tempore , domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende (pec [OSCURATO:EMAIL]), –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Chiomenti, alla via XXIV Maggio n.43, (pec:[OSCURATO:EMAIL]), –controricorrente – Società di fatto – litisconsorzio – giudicato penale – effetti Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

CAMPANIA, n. 89 / 201 8 , depositata il 09/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile e, comunque, rigetti il ricorso; sentito per l’Agenzia delle entrate l’Avv. dello StatoDomenico Maimone e per [OSCURATO:PERSONA] l’Avv.[OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2002ed avente ad oggetto Irpef e addizionali, oltre accessori, con il quale procedeva all’automatica imputazione ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973 di un reddito da partecipazione in società di fatto.

1.1. L’Ufficio ritene va che il contribuente fosse soci o di fatto della società Mokark B.V. , alla quale, per il medesimo anno di imposta, aveva notificato avviso di accertamento contestando un maggior reddito di impresa.

Sosteneva, poi, che detta società facesse parte di un gruppo di soggetti giuridici utilizzati nel tempo per operare un complesso sistema di finanziamento a molteplici società partecipate in Italia, connotate da minimale attività operativa e da bilanci costantemente in passivo, fa centi parte del « [OSCURATO:PERSONA] »; che tuttavia, le scelte gestionali delle aziende italiane solo in apparenza eranoil frutto delle direttive promananti dalle loro controllanti, ossia le società straniere; che i n realtà erano le holdings estere ad essere gestite dall’Italia dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rs .

Aggiungeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto nel tempo co- interessanze varie nel gruppo, rivestendo cariche strategiche.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3

2. La CTPaccoglieva il ricorso proposto dal contribuente e annullava l’avviso di accertamento. 3La CTR confermava la sentenza di primo grado.

4. Avverso detta ultima sentenza L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione eil contribuente resiste con controricorso.

5. Il controricorrente il 2 marzo 2025 ha depositato : 1) s entenza n. 6328/14, resa il 9 giugno 2014 dal Tribunale Ordinario di Milano in composizione monocratica, depositata in cancelleria l’11 luglio 2014, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]; 2) sentenza n. 3689, resa l’11 maggio 2015 dalla Corte d’Appello di Milanoe depositata in cancelleria il 10 luglio 2015, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Knuvers;3) sentenza n. 11270 resa il 10 ottobre 2018 dal Tribunale Penale di Milano in composizione monocratica, depositata in cancelleria il 29 novembre 2018, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti diPisanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il6 marzo 2025, ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ., nella quale ha affermato che, in relazione ai medesimi fatti di cui è causa vi erano stati diversiprocessi in sede penale, che si erano tutti conclusi con pronunce irrevocabili di assoluzione rese nei confronti dei presunti soci di fattocon la formula perché il fatto non sussiste e/o perché gli imputati non l’hanno commesso.

Infine, il7 marzo 2025, ha depositato i stanza di rinvio , dando atto che questa Corte di cassazione ha rimesso alla Prima Presidente gli atti di altracausa per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la soluzione della questione rappresentata dall’ambito di efficacia dell’art. 21-bisd.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 inserito dall’art. 1 d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 Considerato che: Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4

1. Con il primomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e dell’art.102 cod. proc. civ., per violazione del principio del litisconsorzio necessario.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art.36 d.lgs. n. 546 del 1992 cit e dell’art. 132, cod. proc. civ.per motivazione apparente in relazione al motivo con il quale si era rilevata la nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contradditorio.

3. Con il terzo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art. 39d.lgs. n. 546 del 1992 cit. , per non avere il giudice di appello disposto la necessaria sospensione del processo in attesa del passaggio in giudicato delle decisioni pregiudicanti emesse con riferimento agli accertamenti compiuti nei confronti delle società.

4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all ’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2247e 2697 cod. civ.

Censura la sentenzaper non avere il giudice dell’appello fatto buon governo della prova per presunzioni, escludendo l’esistenza delle società di fatto senza esaminare gli elementi indiziari offerti che deponevano, sia per la sua esistenza, sia per l’appartenenza del contribuente.

5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuno,per ragioni di tutela della funzione nomofilattica di questa Corte, rinviare la decisione della presente causa a nuovo ruolo,apparendo preliminare all’esame dei motivi di ricorso e la questione relativaall’efficacia del giudicato penale.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5

5.1. Il contribuente, nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell’udienza, prescritto dall’art. 21 - bis d.lgs. n. 74 del 2000 cit. , ha depositato le citate sentenze penali, tutte passate in giudicato, evidenziare che, in relazione ai medesimi fatti di cui è causa i processi in sede penale, si erano tutti conclusi con pronunce irrevocabili di assoluzione rese nei confronti dei presunti soci di fatto perché il fatto non sussiste e/o perché gli imputati non l’hanno commesso.

5.2. In ragione dei fatti contestati negli atti impugnati nell’ odierno giudizio e degli effetti del giudicato penale invocati dal contribuente, assumono rilevanzale questioni rimesse da questa sezione tributaria alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con l’ordinanzainterlocutoria n. 5714 del 2025, ovvero la riferibilità del disposto di cui all’art. 21-bis cit. all’imposta o alla sola sanzione.

5.3. Rileva, altresì, l’ulteriore profilo per ilquale la Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis ci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20405/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del D irettore pro tempore , domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende (pec [OSCURATO:EMAIL]), –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Chiomenti, alla via XXIV Maggio n.43, (pec:[OSCURATO:EMAIL]), –controricorrente – Società di fatto – litisconsorzio – giudicato penale – effetti Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n. 89 / 201 8 , depositata il 09/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile e, comunque, rigetti il ricorso; sentito per l’Agenzia delle entrate l’Avv. dello StatoDomenico Maimone e per [OSCURATO:PERSONA] l’Avv.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2002ed avente ad oggetto Irpef e addizionali, oltre accessori, con il quale procedeva all’automatica imputazione ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973 di un reddito da partecipazione in società di fatto. 1.1. L’Ufficio ritene va che il contribuente fosse soci o di fatto della società Mokark B.V. , alla quale, per il medesimo anno di imposta, aveva notificato avviso di accertamento contestando un maggior reddito di impresa. Sosteneva, poi, che detta società facesse parte di un gruppo di soggetti giuridici utilizzati nel tempo per operare un complesso sistema di finanziamento a molteplici società partecipate in Italia, connotate da minimale attività operativa e da bilanci costantemente in passivo, fa centi parte del « [OSCURATO:PERSONA] »; che tuttavia, le scelte gestionali delle aziende italiane solo in apparenza eranoil frutto delle direttive promananti dalle loro controllanti, ossia le società straniere; che i n realtà erano le holdings estere ad essere gestite dall’Italia dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rs . Aggiungeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto nel tempo co- interessanze varie nel gruppo, rivestendo cariche strategiche. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 2. La CTPaccoglieva il ricorso proposto dal contribuente e annullava l’avviso di accertamento. 3La CTR confermava la sentenza di primo grado. 4. Avverso detta ultima sentenza L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione eil contribuente resiste con controricorso. 5. Il controricorrente il 2 marzo 2025 ha depositato : 1) s entenza n. 6328/14, resa il 9 giugno 2014 dal Tribunale Ordinario di Milano in composizione monocratica, depositata in cancelleria l’11 luglio 2014, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]; 2) sentenza n. 3689, resa l’11 maggio 2015 dalla Corte d’Appello di Milanoe depositata in cancelleria il 10 luglio 2015, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Knuvers;3) sentenza n. 11270 resa il 10 ottobre 2018 dal Tribunale Penale di Milano in composizione monocratica, depositata in cancelleria il 29 novembre 2018, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti diPisanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il6 marzo 2025, ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ., nella quale ha affermato che, in relazione ai medesimi fatti di cui è causa vi erano stati diversiprocessi in sede penale, che si erano tutti conclusi con pronunce irrevocabili di assoluzione rese nei confronti dei presunti soci di fattocon la formula perché il fatto non sussiste e/o perché gli imputati non l’hanno commesso. Infine, il7 marzo 2025, ha depositato i stanza di rinvio , dando atto che questa Corte di cassazione ha rimesso alla Prima Presidente gli atti di altracausa per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la soluzione della questione rappresentata dall’ambito di efficacia dell’art. 21-bisd.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 inserito dall’art. 1 d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 Considerato che: Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 1. Con il primomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e dell’art.102 cod. proc. civ., per violazione del principio del litisconsorzio necessario. 2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art.36 d.lgs. n. 546 del 1992 cit e dell’art. 132, cod. proc. civ.per motivazione apparente in relazione al motivo con il quale si era rilevata la nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contradditorio. 3. Con il terzo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art. 39d.lgs. n. 546 del 1992 cit. , per non avere il giudice di appello disposto la necessaria sospensione del processo in attesa del passaggio in giudicato delle decisioni pregiudicanti emesse con riferimento agli accertamenti compiuti nei confronti delle società. 4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all ’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2247e 2697 cod. civ. Censura la sentenzaper non avere il giudice dell’appello fatto buon governo della prova per presunzioni, escludendo l’esistenza delle società di fatto senza esaminare gli elementi indiziari offerti che deponevano, sia per la sua esistenza, sia per l’appartenenza del contribuente. 5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuno,per ragioni di tutela della funzione nomofilattica di questa Corte, rinviare la decisione della presente causa a nuovo ruolo,apparendo preliminare all’esame dei motivi di ricorso e la questione relativaall’efficacia del giudicato penale. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 5.1. Il contribuente, nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell’udienza, prescritto dall’art. 21 - bis d.lgs. n. 74 del 2000 cit. , ha depositato le citate sentenze penali, tutte passate in giudicato, evidenziare che, in relazione ai medesimi fatti di cui è causa i processi in sede penale, si erano tutti conclusi con pronunce irrevocabili di assoluzione rese nei confronti dei presunti soci di fatto perché il fatto non sussiste e/o perché gli imputati non l’hanno commesso. 5.2. In ragione dei fatti contestati negli atti impugnati nell’ odierno giudizio e degli effetti del giudicato penale invocati dal contribuente, assumono rilevanzale questioni rimesse da questa sezione tributaria alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con l’ordinanzainterlocutoria n. 5714 del 2025, ovvero la riferibilità del disposto di cui all’art. 21-bis cit. all’imposta o alla sola sanzione. 5.3. Rileva, altresì, l’ulteriore profilo per ilquale la Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis ci
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