CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24104/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nei seguenti termini: - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: annullamento della sentenza impugnata con riguardo al terzo motivo focalizzato sui capi 36), 46), 47) 50) 55) 59) per intervenuta prescrizione dei reati in essi contenuti, con rinvio alla Corte di Appello per nuova determinazione della pena finale; annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riguardo al venticinquesimo motivo, in ordine allestatuizioni civili in essa contenute, relative alla revoca della costituzione di parte civile della [OSCURATO:PERSONA], rigetto del ricorso nel resto; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con riferimento al quinto motivo per nuova determinazione della pena finale, rigetto del ricorso nel resto; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tutti i motivi proposti; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: annullamento della sentenza impugnata con riguardo al primo motivo focalizzato sul capo 50) per intervenuta prescrizione del reato in esso contenuto, con rinvio alla Corte di Appello per nuova determinazione della pena finale; dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: dichiarazione di inammissibilità per il primo motivo; annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con riferimento al secondo motivo, in merito alla revoca della confisca; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tutti i motivi proposti. uditi i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, per quanto qui interessa, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di: - [OSCURATO:PERSONA] per aver promosso e organizzato una associazione per delinquere finalizzata alla consumazione dei reati tributari (capo 1), per aver commesso i relativi delitti scopo (capi 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 36, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61), nonché i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e da operazioni dolose, a lui ascritti nella veste di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarata fallita il 1 giugno 2017 (capi 22, 62 e 63), di ulteriore condotte di bancarotta fraudolenta documentale, quale amministratore di fatto delle società [OSCURATO:SOCIETA] dichiarata fallita il 7 gennaio 2016 (capo 37), [OSCURATO:SOCIETA] dichiarata fallita 18 ottobre 2015 (capo 41) e [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 21 marzo 2016 (capo 64); 2- [OSCURATO:PERSONA] per aver promosso e organizzato l'associazione per delinquere di cui al capo 1); - [OSCURATO:PERSONA], in quanto responsabile dei delitti tributari di cui ai capi 13) e 14); - [OSCURATO:PERSONA], in quanto responsabile dei delitti tributari di cui ai capi 24), 25), 50), nonché per aver concorso, quale amministratore di diritto della società fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 64); - [OSCURATO:PERSONA], in quanto responsabile dei delitti tributari di cui ai capi 31) e 32); - [OSCURATO:PERSONA], in quanto responsabile del reato tributario di cui al capo 31). Con la medesima sentenza gli indicati imputati sono stati prosciolti dai restanti reati oggetto di condanna in primo grado, perché estinti per prescrizione, e in particolare: - [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 2), 3), 4), 6), 7), 10), 15), 19) e 23); - [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 26), 37), 59), 60) e 61); - [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 2), 4) e 10); - [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 23), nonché da quello di partecipazione alla associazione di cui al capo 1); - [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 2), 7), 10) e 15), nonché da quello di partecipazione alla associazione di cui al capo 1); - [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 2), 7), 10) e 15). Di conseguenza la pena è stata rideterminata per tutti gli imputati. A [OSCURATO:PERSONA] è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. È stata mantenuta la confisca, ai sensi dell'art. 12-bis d. Igs. n. 74/2000, dei beni di [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza della somma di euro 1.001.637,22; mentre il provvedimento ablativo, assunto in primo grado, è stato espressamente revocato, in dispositivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimaste ferme le statuizioni civili disposte dalla decisione di primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA], condannato al risarcimento del danno subito dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relativamente ai capi 19), 20), 21), 22), e 62), da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva per complessivi 444.881,60 euro. 2. Avverso la sentenza ricorrono tutti i predetti imputati, tramite i rispettivi difensori.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono proposti due ricorsi. 3.1. Il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sviluppa venticinque motivi. 3.1.1. Il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 125 e 63 cod. proc. pen. in relazione alla eccepita nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Padova il 5 novembre 2021 avente a oggetto le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ripropone la medesima eccezione già respinta dai giudici di merito in ordine all'inutilizzabilità delle deposizioni dibattimentali rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa detti testimoni hanno riferito fatti dai quali emergeva la propria responsabilità, pertanto il Tribunale avrebbe dovuto interromperne l'esame e proseguire l'escussione dei dichiaranti con le garanzie di cui all'art. 63, comma 1 cod. proc. pen. Ciò il Tribunale non ha fatto, sicché quelle dichiarazioni sono inutilizzabili erga omnes. L'eccezione, proposta nel corso dell'istruttoria di primo grado e ribadita con l'appello, è stata respinta dai giudici di merito sulla scorta di medesimi argomenti: la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha formato oggetto di archiviazione; il Pubblico ministero ha affermato che le dichiarazioni rese in dibattimento coincidevano con quelle rese nella fase delle indagini rispetto alle quali vi è stata archiviazione; è onere della difesa individuare quali specifici punti di difformità avrebbero dovuto indurre il Tribunale a interrompere l'esame. Si tratta, secondo la difesa, di ragioni non condivisibili in quanto: il giudice del dibattimento, nel valutare le dichiarazioni assunte dinanzi a sé, non può essere vincolato alle determinazioni adottate dal giudice per le indagini preliminari; circa eventuali elementi di difformità, non può essere sufficiente la dichiarazione del Pubblico ministero, né la circostanza che la parte pubblica non abbia effettuato contestazioni. Le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono risultate decisive nel sostenere l'affermazione di responsabilità dell'imputato, come risulta dal costrutto motivazionale della sentenza di condanna. 3.1.2. Il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 522 cod. proc. pen., con riguardo ai capi 59), 60) e 61) concernenti la violazione dell'articolo 2 del d. Igs. 74/2000 per le dichiarazioni Iva della società [OSCURATO:PERSONA] srl relative agli anni 2012, 2013 e 2014. 4Ad avviso della difesa la sentenza di condanna, in relazione ai capi citati, è affetta da nullità, in quanto l'affermazione di responsabilità del ricorrente è fondata sulla qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] srl, mentre nell'imputazione viene chiamato a rispondere dei reati nella veste di amministratore della società [OSCURATO:PERSONA], che, però, è la società emittente delle fatture inesistenti utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] nella dichiarazione. In tale prospettiva torna applicabile l'art. 9 d. Igs. n. 74 del 2000 a mente del quale l'emittente della fattura falsa non può rispondere in concorso con utilizzatore delle stesse. 3.1.3. Il terzo motivo eccepisce il decorso del termine prescrizionale dei reati di cui ai capi 36), 46), 47) 50), 55) e 59) in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata. Il termine massimo di prescrizione dei reati in oggetto è pari a dieci anni (considerato il massimo edittale previsto dalla legge in vigore al momento dei fatti, nonché l'aumento di un terzo ex art. 17 comma 1-bis d. Igs. n. 74 del 2000). Ad esso vanno aggiunti i periodi di sospensione indicati in complessivi 693 giorni, così da ottenere che: - il reato di cui al capo 36), commesso il 31 dicembre 2012, si è prescritto il 29 novembre 2024; - il reato di cui al capo 46), commesso dal 31/1/2012 al 28/09/2012, si è prescritto il 26 agosto 2024; - il reato di cui al capo 47), commesso il 31 dicembre 2011, si è prescritto il 29 novembre 2024; - il reato di cui al capo 50), commesso dal settembre al dicembre 2012, si è prescritto il 29 novembre 2024; - il reato di cui al capo 55), commesso il 31 ottobre 2012, si è prescritto il 29 settembre 2024; - il reato di cui al capo 59), commesso il 1 ottobre 2012, si è prescritto il 30 agosto 2024. 3.1.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputato per i delitti di cui all'art. 5 d. Igs. n. 74 del 2000, contestati ai capi 11), 21), 36), 39), 40), 43), 47), 48) e 57). Con l'atto di appello la difesa aveva dedotto l'impossibilità di addebitare la fattispecie di reato in rassegna all'imputato, amministratore di fatto, in assenza di una contestuale imputazione degli amministratori di diritto o, quantomeno, della prova che costoro non fossero in grado di presentare la dichiarazione dovuta per legge. Il giudice di secondo grado, equivocando la questione posta, afferma che il motivo di appello si appunta sulla "mancata prova della posizione di 5amministratore di fatto" e richiama quanto in precedenza aveva già osservato sul punto, lasciando così privo di risposta il motivo di appello che devolveva tutt'altra problematica. 3.1.5. Il quinto e il decimo motivo evidenziano il vizio di omessa motivazione sul reato di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000 contestato al capo 5), per avere la Corte di appello fondato la dichiarazione di responsabilità sulle medesime argomentazioni spese dal Tribunale senza confrontarsi con il gravame. Con l'appello la difesa contestava la prova della falsità delle fatture "posto che l'olio, secondo quanto riferito dal teste Bottin, è giunto in Italia ed è stato effettivamente commercializzato"; la Corte di appello risponde su tutt'altro tema: il coinvolgimento del ricorrente nell'ambito delle frodi commesse tramite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'estraneità alla gestione; l'inconciliabilità dell'accusa di dichiarazione mediante l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Si sostiene inoltre che, a differenza da quanto affermato dalla Corte di appello, il capo 5) riguarda l'emissione di fatture soggettivamente inesistenti non a favore del [OSCURATO:PERSONA], quanto piuttosto nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]". Nell'ambito del quinto motivo il ricorso svolge una critica generale alla trattazione dei reati fallimentari, assemblati in un unico paragrafo: "in cui senza una precisa distinzione in ordine alla riferibilità dell'argomentazione all'un capo di imputazione o all'altro - unica indicazione chiara è il riferimento al capo 62) che si rinviene a metà di pagina 60 - si fornisce una rielaborazione lacunosa e confusa delle argomentazioni rinvenibili nella sentenza di primo grado, fatto oggetto di censura nell'atto di appello, che non trovano effettivo rinforzo e conferma in quanto esposto nell'impugnata sentenza". Per tale ragione si chiarisce che "nel formulare i motivi di ricorso per quanto attiene ai capi di condanna relativi ai reati fallimentari" si segue "la scansione data dalla sentenza di primo grado, sulla scorta della quale erano stati formulati i motivi di appello". 3.1.6. Il sesto e il settimo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta di cui ai capi 22), 62) e 63), per mancata risposta ai motivi di appello. I capi 22) e 63) non sono trattati dalla sentenza impugnata. Il capo 62) viene esaminato unicamente sotto il profilo del "prelievo numerano indebito" di euro 287.000,00, senza alcun riferimento all'ulteriore prelievo, oggetto di contestazione, di euro 157.700,00 bonificato dal 11/11/2016 al 7/3/2017 alla società Slovacca [OSCURATO:PERSONA] srl, in riferimento al quale la difesa aveva prodotto una missiva del 15/1/2020 con cui la società [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di 6non aver mai avuto alcun rapporto bancario con l'imputato; documento ignorato dal Tribunale, che aveva provocato la relativa denuncia in sede di appello. Un simile incedere argomentativo ha lasciato, a dire della difesa, prive di valutazione le specifiche e decisive doglianze formulate con i motivi di gravame: esistenza e completezza delle scritture contabili; capacità reddituale della società [OSCURATO:PERSONA]; possibilità di pagare l'IVA dovuta all'Erario; venir meno del preteso ruolo di amministratore di fatto della società alla data del 3/12/2015, quando l'imputato venne raggiunto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. 3.1.7. L'ottavo motivo svolge analoghe censure con riguardo all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale relativa al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] (capo 64). Si trascrivono i motivi di appello rimasti inascoltati, dopo aver premesso che le osservazioni svolte dalla difesa dell'imputato in ordine alla conservazione della contabilità della società fallita non sono state considerate dalla Corte di appello, che si è limitata, sul punto, a compendiare la motivazione della sentenza di primo grado. 3.1.8. Il nono motivo sviluppa doglianze della medesima natura quanto ai reati fallimentari contestati ai capi 37) e 41) concernenti rispettivamente il fallimento di CI.BA . srl e [OSCURATO:SOCIETA]. In merito alla società CIBA, la difesa deduce l'assenza di risposta sulla permanenza nel tempo del ruolo di amministratore di fatto attribuito a [OSCURATO:PERSONA]: in assenza di evidenze di segno contrario, non era consentito estendere una perdurante ingerenza nella gestione della società oltre la messa in liquidazione della stessa, avvenuta tre anni prima del fallimento, sì da attribuire ingiustificatamente all'imputato la soppressione delle scritture contabili regolarmente tenute durante la vita dell'azienda. Lo stesso vuoto motivazionale si registra circa la sorte della contabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. 3.1.9. L'undicesimo motivo denuncia vizio di omessa motivazione sul reato di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000, contestato al capo 56), per avere la Corte di appello fondato la dichiarazione di responsabilità sulle medesime argomentazioni spese dal Tribunale senza confrontarsi con le specifiche doglianze devolute con l'impugnazione. Il punto essenziale della questione, totalmente pretermesso dalla Corte di appello, è che risulta una clamorosa svista: il fatto, cioè che [OSCURATO:PERSONA] fosse costituito dalle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl e non da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7La circostanza, assume la difesa, emerge dalle e-mail inviate il 29.4.2011 ore 16:48, da cui risultano le società costituenti il [OSCURATO:PERSONA]; circostanza non smentita dalla visura camerale prodotta in primo grado dal Pubblico ministero. Le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle partecipanti al consorzio, tra cui [OSCURATO:PERSONA], sono perfettamente regolari. 3.1.10. Il dodicesimo motivo lamenta vizio di omessa motivazione sul reato di cui all'art. 10 d. Igs. n. 74 del 2000, riferito a [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo 58), per avere la Corte di appello fondato la dichiarazione di responsabilità sulle medesime argomentazioni spese dal Tribunale senza confrontarsi con le specifiche doglianze devolute con l'impugnazione. La sentenza impugnata non risponde alla obiezione difensiva, sollevata con l'appello, secondo cui l'amministrazione di fatto non può estendersi fino al momento di consumazione del reato in assenza di idonei riscontri. 3.1.11. Il tredicesimo motivo fa valere analogo vizio in relazione ai reati di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000 relativi alla società [OSCURATO:PERSONA] e contestati ai capi 8) e 9). Con i motivi principali di appello e, soprattutto, con quelli aggiunti depositati il 22 ottobre 2024, la difesa aveva dedotto e documentato che, a decorrere dal 31 dicembre 2014, il legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] era tale [OSCURATO:PERSONA], al quale, in altro processo definito dal Tribunale di Gorizia, era ascritto, in concorso con Sabunjian, il reato di cui all'articolo 5 del d. Igs. 74 del 2000. Nulla si sa delle amministrazioni precedenti, né risulta che la gestione di fatto di Sabunjian sia iniziata prima del 31 dicembre 2014. 3.1.12. Il quattordicesimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di omessa motivazione sul reato di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000 riferito alla società [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo 12). La difesa sostiene la fondatezza dei motivi di appello, in quanto al reato in rassegna dovrebbe corrispondere quello di utilizzo, nella dichiarazione IVA di [OSCURATO:PERSONA], delle fatture false emesse in suo favore da [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia nei capi riguardanti [OSCURATO:PERSONA] non risulta contestato l'utilizzo di fatture provenienti da [OSCURATO:PERSONA], sicché difetta la prova dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000. 3.1.13. Il quindicesimo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine ai reati di cui all'art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000, riferiti alle dichiarazioni Iva degli anni 2014 e 2015 della società [OSCURATO:PERSONA] srl, contestati ai capi 13) e 14). L'esistenza di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo la difesa, non comporta, automaticamente, l'illiceità dei medesimi come si ricava dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, nonché dal fatto che la posizione di [OSCURATO:PERSONA], factotum di Italiana [OSCURATO:PERSONA] 8Lubrificanti, è stata archiviata e che la società [OSCURATO:PERSONA] è stata esclusa dal novero di quelle coinvolte nella pretesa "frode carosello". La Corte di appello ha ignorato la documentazione relativa alla società [OSCURATO:PERSONA], da cui risulta la consistenza, anche materiale, del complesso societario, come pure quella dei suoi fornitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sul capo 14), si registra una motivazione apparente. 3.1.14. Il sedicesimo motivo lamenta analogo vizio sui reati di cui all'art. 2 e 8 d. Igs. n. 74 del 2000, riferiti alle dichiarazioni Iva degli anni 2014 e 2015 della società [OSCURATO:PERSONA] srl, contestati ai capi 16), 17), 18). La difesa sostiene che nessun esame è stato riservato al rilievo, svolto in appello, sulla regolarità delle fatture come riferito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; circostanza comprovata anche da ulteriori elementi, ignorati dalla Corte di appello, che "dedica qualche riga unicamente al reato di cui al capo 15, dichiarato peraltro prescritto". 3.1.15. Il diciassettesimo motivo fa valere vizio di motivazione sui reati di cui agii artt. 8 e 5 d. Igs. n. 74 del 2000 contestati ai capi 20) e 21) in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso trascrive i motivi di appello e lamenta che nessuno di essi ha ricevuto risposta. 3.1.16 II diciottesimo motivo si appunta sul vizio che affligge la motivazione in ordine ai reati di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000 contestati ai capi 24) e 25) in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. La mera riproduzione della sentenza di primo grado, senza assolvere alla funzione del giudizio di impugnazione, risulta dall'omesso vaglio delle censure proposte con il gravame volte a porre in luce la circostanza che il Tribunale ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 27) e [OSCURATO:PERSONA] da quello di cui al capo 29), nonostante i rapporti di lunga durata con il [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.17. Analogo vizio viene devoluto con il diciannovesimo motivo attinente al reato di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000, riferito alla società [OSCURATO:SOCIETA] e contestato al capo 26) circa l'effettività delle forniture compiute. 3.1.18. I motivi dal ventesimo al ventitreesimo denunciano la mancata risposta a questioni devolute con l'appello in merito ai reati di cui all'art. 10 d. Igs. n. 74 del 2000, riferiti alle società [OSCURATO:PERSONA] (capo 44), [OSCURATO:PERSONA] (capo 49), [OSCURATO:PERSONA] (capo 53), [OSCURATO:PERSONA] (capo 58). In particolare si deduce: - quanto al capo 44), che manca la prova del "fatto che la contabilità della società sia mai stata tenuta"; - quanto al capo 49), che il giudice di secondo grado non si è confrontato con gli aspetti cronologici della vicenda, che dimostrano come i soggetti tenuti alla 9conservazione della contabilità fossero [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto e diritto della società, e poi [OSCURATO:PERSONA]; - quanto al capo 53), che il mancato reperimento di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società del tempo, non dimostra che la contabilità non ci fosse o che lo stesso non se ne sia disfatto per sua autonoma decisione; - quanto al capo 58), che "non viene spesa neppure una riga sulle censure mosse in appello (pag. 50-53) alla sentenza di prime cure". 3.1.19. Il ventiquattresimo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 416 cod. pen., 125, comma 3 e 533 cod. proc. pen. sulla affermazione di responsabilità per il reato di associazione per delinquere. Il ricorso trascrive le censure sollevate con l'appello e deduce come la sentenza impugnata "di fatto sorvoli sulle doglianze esposte e ripresenti, in altra forma, le stesse deduzioni della sentenza di primo grado, censurate dalla difesa". 3.1.20. Il venticinquesimo motivo eccepisce l'inosservanza degli artt. 82 e 538 cod. proc. pen. sul capo relativo alle statuizioni civili. La difesa evidenzia che il 17 luglio 2024, successivamente al deposito dell'atto di appello, il fallimento [OSCURATO:PERSONA] srl ha trasmesso alla Corte distrettuale una dichiarazione di rinuncia alla costituzione di parte civile (cfr. doc. n. 14), di cui la Corte di appello dava atto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (come risulta dal relativo verbale di udienza del 7.11.2024, doc. n. 15). Nonostante ciò la sentenza impugnata, a pag. 58 paragrafo XXIV, sostiene che il rigetto delle richieste assolutorie inibisce ogni possibilità di accoglimento dell'istanza di revoca delle disposizioni civili, così incorrendo nella violazione degli artt. 82 e 538 cod. proc. pen. 3.2. Il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] articola nove motivi. 3.2.1.11 primo eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in termini sostanzialmente coincidenti con quelli coltivati con il primo motivo del codifensore. 3.2.2. Il secondo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 416 cod. pen. con riguardo alla distinzione tra associazione per delinquere e reato continuato in punto di autonomia della struttura organizzata. Secondo la difesa: "tutte le dotazioni strumentali a cui fa riferimento la Corte [distrettualel sono gli elementi e le infrastrutture necessarie al fine della consumazione dei reati. Sono cioè quelle dotazioni indispensabili affinché si possa creare l'apparenza di effettività degli scambi, al fine della costruzione delle frodi fiscali [...]. Anche l'impiego del contributo della propria segretaria personale [da 10parte di [OSCURATO:PERSONA]] mostra come la consorteria non avesse una dotazione propria". 3.2.3. Il terzo e il quarto motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione circa la configurabilità dei delitti di cui all'art. 10 d. Igs. n. 74 del 2000, contestati ai capi 44), 49), 53) e 58). Il terzo motivo lamenta che il reato viene desunto dalla circostanza che alcune fatture erano state rinvenute presso i clienti delle società, ma tale elemento, assume il difensore: "esclude che si possa considerare che non vi sia stata alcuna istituzione della documentazione contabile. Nulla dice, però, rispetto alla conservazione di essa e al successivo occultamento o distruzione". La censura sostiene che la soluzione offerta dal giudice di merito poggia su un erroneo inquadramento dei rapporti tra l'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000 e l'art. 34, comma 1, d. Igs. n. 173 del 2024 (o dell'art. 9, comma 1, d. Igs. n. 471 del 1997 in vigore al momento del fatto) che sanziona, come illecito amministrativo, il comportamento di "chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e imposte sul valore aggiunto [...]". Il quarto motivo afferma che l'eventuale conservazione temporanea, seguita da occultamento o distruzione della contabilità, non integra di per sé il delitto contestato, poiché è necessario che ricorra anche l'ulteriore circostanza (classificata dalla "giurisprudenza maggioritaria" come condizione obiettiva di punibilità) della impossibilità di ricostruire i redditi o il volume di affari; condizione nella specie mancante. 3.2.4. Il quinto motivo è incentrato sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato ai capi 37), 41) e 64). I fatti in rilievo sono riconducibili all'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale c.d. "specifica" per omessa tenuta della contabilità, che richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; elemento su cui la sentenza tace. 3.2.5. Il sesto motivo si appunta sul vizio di motivazione in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale contestata al capo 63) e sulla inosservanza degli artt. 521 comma 2, e 604, comma 1, cod. proc. pen. perché il fatto ritenuto dal giudice di appello è "differente da come è stato riconosciuto dalla sentenza di primo grado". Il capo 63) dell'imputazione contesta, in forma alternativa, le due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale previste dall'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.; la sentenza di primo grado ha ravvisato l'ipotesi della inadeguata tenuta delle scritture sì da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli 11affari; la Corte di appello "sembra compiere una retromarcia" quando torna all'ipotesi della bancarotta c.d. specifica per omessa tenuta della contabilità. In sostanza, secondo la difesa, la sentenza di primo grado ha violato l'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., mentre il giudice di appello è incorso nell'inosservanza dell'art. 604, comma 1, cod. proc. pen. che gli imponeva di rilevare la nullità della decisione assunta dal Tribunale. 3.2.6. Il settimo motivo denuncia la mancanza grafica di motivazione sul reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato al capo 22), nonché l'erronea applicazione della fattispecie incriminatrice che richiede la sistematicità e pluralità delle omissioni fiscali, mentre nel caso in esame di discute di "una unitaria omissione di versamento dell'IVA ". 3.2.7. L'ottavo motivo involge i reati di cui all'art. 2. d. Igs. n. 74 del 2000 contestati ai capi 13) e 14). La decisione impugnata non offre alcuna risposta circa la ritenuta falsità delle fatture il cui utilizzo è oggetto di addebito, né circa il ruolo di amministratore di fatto svolto dall'imputato. La fondatezza del secondo profilo era stata riconosciuta anche dal Pubblico ministero di primo grado che, per tale ragione, aveva chiesto l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dai delitti di cui ai capi 13) e 14). 3.2.8. Il nono motivo è imperniato sul vizio di motivazione attinente alla affermazione di responsabilità del ricorrente anche per condotte delittuose commesse in epoca successiva alla sua restrizione cautelare in regime di arresti domiciliari. Ciò, a dire del difensore, comporterebbe, per un verso, "l'impossibilità empirica di commettere i reati in questione, anche per interposta persona, in ragione del divieto di movimento da casa e dell'inibizione del contatto con soggetti terzi" e, per altro verso, "l'incapacità di tenere le condotte contestate, sia con riferimento alle fattispecie commissive, che a fattispecie omissive", a causa del sequestro di tutta la strumentazione e documentazione a disposizione dell'imputato. Nello sviluppo della censura si indicano i reati in rilievo (capi 11, 14, 18, 21, 22, 37, 44), si richiamano le doglianze coltivate con l'appello "quantomeno alle pagine 66, 72, 86 e 121", per poi denunciare la totale mancanza di risposta, se non pur un generico e insufficiente cenno a pagina 35 della sentenza impugnata. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone cinque motivi. 4.1. Il primo eccepisce, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, nonché 12motivazione apparente in ordine alla condanna per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. (capo 1). Il ricorrente deduce che la sentenza di appello ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione - già proposta con l'atto di appello - di nullità per violazione degli artt. 521, comma 2, e 522 cod. proc. pen., reiterando così il vizio della decisione di primo grado. La contestazione originaria addebitava a [OSCURATO:PERSONA] due condotte rilevanti ai fini del ruolo associativo: tenere i rapporti con le banche finalizzati alla concessione di finanziamenti; reclutare i prestanomi delle società coinvolte. Secondo il ricorrente, la sentenza di condanna poggia l'affermazione di responsabilità su un fatto diverso: aver "facilitato l'apertura dei conti correnti" delle società cartiere; fatto del tutto eterogeneo rispetto a quello contestato e rientrante in un diverso ambito giuridico-economico. Tale modifica sostanziale avrebbe inciso sulle scelte difensive, che erano state calibrate sul ruolo contestato (molto più oneroso sul piano probatorio per l'accusa), mentre nella prospettiva ritenuta in sentenza l'imputato avrebbe potuto scegliere di essere giudicato con un rito alternativo o articolare diversamente le prove richieste. Si aggiunge che la motivazione della Corte distrettuale è meramente apparente, poiché si incentra sulla qualifica dell'imputato come "direttore di banca in pensione" invece che sulla enucleazione di specifiche attività oggetto di prova. La Corte d'appello inoltre non spiega in che modo l'unica condotta residua (reclutamento di prestanonni) possa, da sola, integrare la condotta di partecipazione. 4.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza del numero minimo di tre associati. La Corte di appello ha confermato la condanna solo per due— [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — dei nove originari ipotizzati componenti del sodalizio. Gli altri imputati o sono stati assolti già in primo grado oppure sono stati prosciolti in appello per intervenuta prescrizione del reato, con applicazione della regola della "non evidenza" delle cause assolutorie. Secondo il ricorrente, l'esame della sentenza impugnata si incentra solo sui ruoli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza rispondere allo specifico motivo di appello che contestava la partecipazione degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto alla posizione di questi ultimi, la valutazione della Corte distrettuale si arresta alla applicazione della regola valutativa di cui all'art. 129, comma 2, cod. 13proc. pen., mentre avrebbe dovuto confrontarsi con quella sancita dall'art. 533 cod. proc. pen., sì da ritenere provata la partecipazione all'associazione di almeno un ulteriore soggetto oltre a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La medesima sentenza incorre addirittura in palesi errori quando include tra i "partecipi" soggetti assolti definitivamente ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), menziona "altri gregari" senza indicarli, qualifica come "collaboratrice dell'associazione" [OSCURATO:PERSONA], mai imputata ed escussa come testimone. Reinserendo tra i partecipi individui che il Tribunale aveva escluso, la Corte di appello ricostruisce la struttura dell'associazione in modo difforme dalla prima sentenza, generando un ulteriore profilo di incoerenza logica. 4.3. Il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., due distinti profili di fallacia logica, entrambi riferiti alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione ex art. 416 cod. pen.: travisamenti creativi e invenzione di risultati di prova nella ricostruzione del ruolo di "organizzatore"; contraddittorietà insanabile nella valutazione della credibilità del testimone [OSCURATO:PERSONA]. Sul primo profilo, la difesa osserva che la sentenza di appello attribuisce al ricorrente fatti mai emersi dagli atti e nemmeno affermati nella sentenza di primo grado quali: la presenza di [OSCURATO:PERSONA] in "episodi chiave" (cessione di quote societarie presso un notaio; gestione di operazioni di leasing, tra cui una [OSCURATO:PERSONA] intestata a [OSCURATO:PERSONA]); conferma di [OSCURATO:PERSONA] sul ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti bancari (quando invece il testimone aveva riferito che l'operatività bancaria era gestita da [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva proposto solo di assumere la carica societaria); il rinvenimento, in sede di perquisizione, di documenti attestanti pagamenti provenienti da "società cartiere" (circostanza mai affermata dal Tribunale, e priva di supporto dato che gli unici pagamenti risultanti agli atti provengono da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che non è una cartiera). Quanto al secondo aspetto, si rileva l'inattendibilità intrinseca della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale inizialmente aveva attribuito le condotte più significative a [OSCURATO:PERSONA], mentre in aula trasferisce le medesime accuse su [OSCURATO:PERSONA]. Gli argomenti impiegati dal giudice di secondo grado per confermare, nonostante tutto, la credibilità del testimone sono manifestamente illogici. 4.4. Il quarto motivo si incentra sull'assegnazione al ricorrente del ruolo di promotore e organizzatore. La difesa censura la sentenza di appello per non avere affrontato — né espressamente, né implicitamente — il motivo di gravame 5.f (pagg. 36 37 dell'atto di appello), concernente l'erronea attribuzione ad [OSCURATO:PERSONA] di una partecipazione qualificata ai sensi dell'art. 416, primo comma, cod. pen. 14La Corte d'appello si limita ad accennare alla questione nelle prime righe di pagina 87, per poi eluderla. Il ricorso ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è promotore chi raccoglie le prime adesioni o incrementa il numero dei partecipanti ed evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] non può essere promotore perché: gli si attribuisce di avere reclutato i prestanome, cioè soggetti che non sono partecipi dell'associazione, e che anzi sono stati esclusi dal reato associativo e utilizzati come testimoni ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Soligo, Rocco, ecc.). Inoltre difettano in toto i requisiti dell'organizzatore, ruolo caratterizzato da autonomia, indispensabilità e infungibilità; considerato che la sentenza di primo grado, in più passaggi, descriveva [OSCURATO:PERSONA] come subalterno a [OSCURATO:PERSONA]. Nonostante ciò, la sentenza di primo grado gli attribuiva la qualifica di organizzatore (p. 100), e l'atto di appello censurava proprio questa ambiguità tra ruolo subalterno e ruolo qualificato. La Corte distrettuale non affronta la questione, non chiarisce se il contributo di [OSCURATO:PERSONA] sia autonomo, essenziale o infungibile, né risponde alle specifiche critiche sulla subordinazione rispetto a [OSCURATO:PERSONA]. Il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado è inidoneo, perché proprio quei passaggi erano stati oggetto di censura nell'appello e non potevano essere recepiti acriticamente. 4.5. Il quinto motivo lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius, conseguente alla rideterminazione della pena operata dalla Corte d'appello a seguito della declaratoria di estinzione di tutti i reati diversi dal capo 1). Il Tribunale aveva stabilito la pena in anni 3 e mesi 10 di reclusione; individuando come più grave il reato al capo 37), applicando la pena base di anni 3, aumentandola di sei mesi per la continuazione con il capo 1), e di ulteriori quattro mesi per gli altri capi (26, 59, 60, 61). Dopo il giudizio di appello la condanna è residuata soltanto per il reato di cui al capo 1), per il quale la Corte distrettuale ha irrogato la pena di anni 3 e mesi 4, superiore alla misura della pena base che in primo grado era stata fissata per il reato più grave (anni 3). Ricorre una ipotesi di reformatio in peius vietata dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 2692, del 9 dicembre 2022). 5. [OSCURATO:PERSONA] formula sette motivi. 5.1. Il primo deduce l'inosservanza di legge processuale per la mancata acquisizione della visura camerale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché la contraddittorietà della motivazione rispetto al dato documentale attestato dalla visura. 15Con il primo motivo di appello, la difesa aveva chiesto l'acquisizione della visura camerale poiché: il Tribunale aveva ritenuto pacifica l'attribuzione in capo a [OSCURATO:PERSONA] della legale rappresentanza formale della società; la visura camerale però non era stata rinvenuta nel fascicolo; la questione era decisiva, riguardando reati ex art. 2 d.lgs. 74/2000 dove la qualifica di legale rappresentante è elemento strutturale della responsabilità. La visura, da cui risultava che l'imputato non era il legale rappresentante della società, è stata allegata ai motivi d'appello e dunque era ritualmente nella disponibilità della Corte distrettuale. La sentenza impugnata continua ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., e anzi considera ciò come prova precipua della sua responsabilità, ma non dedica alcun cenno alle risultanze della visura camerale, non lasciando comprendere se la visura sia stata acquisita o meno. Ebbene se l'acquisizione è avvenuta, la motivazione è erronea e contraddittoria, perché la visura dimostra che il legale rappresentante non era [OSCURATO:PERSONA], bensì [OSCURATO:PERSONA] (Presidente del Consiglio di amministrazione). Se non è avvenuta, si configura una violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., poiché l'acquisizione di documenti in appello non richiede una formale ordinanza di rinnovazione (Sez. U, n. 33748/2005), ma postula solo la garanzia del contraddittorio, che nella specie è stato pienamente assicurato. La Corte d'appello nega ingresso anche alla richiesta di rinnovazione istruttoria volta a sentire il "vero" legale rappresentante, così aggravando le conseguenze dell'errore commesso. 5.2. Il secondo motivo eccepisce l'inutilizzabilità del contenuto delle e-mail estratte dal cellulare dell'imputato, in ragione della modalità illegittima di acquisizione dei dati. Durante la perquisizione, eseguita il 2 dicembre 2015, i militari della Guardia di finanza non hanno proceduto al sequestro del cellulare né alla creazione di una copia forense dei dati, ma hanno aperto l'account di posta sul telefono dell'imputato e inoltrato manualmente le e-mail al computer dell'ufficio; accedendo a questa postazione fissa hanno poi stampato le e-mail. Si tratta di una procedura difforme dal modello legale, disegnato dagli artt. 247, comma 1 bis, 256, 260 e 354 cod. proc. pen., come modificati dalla legge di ratifica della Convenzione di Budapest, che presidiano la validità della prova digitale imponendo: che i dati siano acquisiti mediante copia forense; che sia garantita la conformità all'originale e la non alterabilità nel tempo. 16La Corte di appello, chiamata a risolvere la questione, l'ha superata con una motivazione inadeguata: "la procedura non sembra segnata da errori"; l'appellante non avrebbe indicato "un contenuto diverso delle ma/I". Il vizio invece è radicale, dato che: non si trattava di una singola ma/I, ma dell'intero flusso comunicativo transitato per account di [OSCURATO:PERSONA]; non è stato appurato chi avesse aperto l'account sul telefono, né se l'account fosse stato utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] tramite il telefono prestato; non emerge se le mail fossero state generate o inoltrate da quel cellulare o da un altro dispositivo; non esiste alcuna firma, invio o contenuto riconducibile direttamente a [OSCURATO:PERSONA], il quale si era dichiarato estraneo a quei messaggi, spiegando, nel corso del suo interrogatorio, che [OSCURATO:PERSONA] aveva usato il telefono per controllare la posta, lasciando l'account aperto. Si tratta di prova decisiva, in quanto proprio su di essa il giudice di merito fonda la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle operazioni illecite svolte da [OSCURATO:PERSONA] (p. 96 della motivazione). 5.3. Il terzo motivo deduce l'inutilizzabilità "patologica" dei messaggi Telegram estrapolati dal telefono del ricorrente. Gli screenshot dei messaggi Telegram, a dire della difesa, non erano sequestrabili con il decreto di perquisizione emesso dal Pubblico ministero che autorizzava la ricerca del corpo del reato, nonché di cose pertinenti al reato, incluse documentazioni su supporto informatico. Invero gli screenshot dei messaggi Telegram fotografati sul cellulare non costituiscono documenti, né dati digitali acquisibili tramite sequestro ordinario ex art. 252 cod. proc. pen.; essi, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione (cfr. sentenza 1269/2025), rientrano nella categoria della corrispondenza o comunque di dati che richiedono lo specifico sequestro ai sensi dell'art. 254 cod. proc. pen., mai autorizzato né convalidato nel caso concreto. In punto di decisività, si mette in luce che la Corte d'appello ha utilizzato tali screenshot per dimostrare, in capo a [OSCURATO:PERSONA], la conoscenza delle operazioni e per corroborare la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di cui ai capi 13 e 14. La difesa riconosce che il motivo è nuovo, ma fa leva sulla rilevabilità di ufficio del vizio di inutilizzabilità patologica ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. 5.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati previsti dall'art. 2. d. Igs. n. 74 del 2000 contestati ai capi 13) e 14). La difesa ravvisa, anzitutto, un vizio motivazionale nell'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] srl sia 17perché confutata dalla visura camerale (come osservato con il primo motivo) sia perché non sorretta da alcuna ragione esplicativa. Lamenta, in secondo luogo, mancanza, contraddittorietà e travisamento delle prove su: le telefonate, le comunicazioni tramite Telegram, le e-mail, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce, infine, una totale carenza di motivazione sul ruolo di cartiera della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a fronte degli elementi che deponevano per una realtà societaria pienamente e legalmente operante: la struttura della società (start up fondata da [OSCURATO:PERSONA] e Zen); la sede fisica nei locali di [OSCURATO:PERSONA]; la gestione reale dello stoccaggio; la corrispondenza con l'oggetto sociale (vendita all'ingrosso di prodotti petroliferi); la regolarità formale; la distinzione rispetto alle società fittizie dello schema fraudolento; le prove documentali e testimoniali che corroborano la tesi difensiva, ignorate dalla Corte di appello. 5.5. Il quinto motivo fa valere, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale "per lo meno sotto il profilo soggettivo". Secondo quanto già esposto nei motivi precedenti, [OSCURATO:PERSONA] non era legale rappresentante della società, né era l'amministratore di fatto della stessa (ruolo attribuito in sentenza a [OSCURATO:PERSONA]), pertanto l'imputato avrebbe potuto rispondere dei reati di cui all'art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000 soltanto per mancato adempimento dell'obbligo di "controllo" che grava sugli amministratori, anche se privi di delega. Tuttavia tale condotta omissiva, oltre a non essere contemplata dalla Corte di appello, non sarebbe in ogni caso ipotizzabile in assenza dell'elemento soggettivo che caratterizza il delitto in rassegna, rappresentato, secondo le indicazioni del giudice di legittimità (sentenza n. 37131 del 2024), dal dolo generico consistente nella consapevole indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accetti l'eventualità, nonché dal dolo specifico di evasione. 5.6. Il sesto motivo si appunta sul vizio processuale e argomentativo che affligge la sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di secondo grado, la difesa non aveva chiesto, con l'appello, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma aveva formulato istanza di contenimento nel minimo della pena base e degli aumenti applicati a titolo di continuazione. La Corte di appello, fraintendendo la censura, addirittura giunge a negare all'imputato le attenuanti generiche che il Tribunale gli aveva già riconosciuto e lascia priva di risposta la richiesta di contenimento della pena. 185.7. Il settimo motivo denuncia la mancata risposta alla richiesta, formulata con il gravame, di ridurre nel minimo la durata delle pene accessorie 6. [OSCURATO:PERSONA] sviluppa quattro motivi. 6.1. Il primo mira a far valere l'estinzione per prescrizione, in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, del delitto di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000, commesso "dal settembre al dicembre 2012" e contestato al capo 50). Il termine massimo di prescrizione del reato è pari a dieci anni (considerato il massimo edittale previsto dalla legge più favorevole in vigore al momento dei fatti, nonché l'aumento di un terzo ex art. 17 comma 1 -bis d. Igs. n. 74 del 2000), ad esso vanno aggiunti i periodi di sospensione indicati in un anno, dieci mesi e 28 giorni, così da pervenire alla data del 29 novembre 2024. 6.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 223, primo comma e 216, primo comma, n. 1 legge fall., nonché violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 64). Al momento della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], il legale rappresentante della società era [OSCURATO:PERSONA], mandato assolto dall'imputazione in parola, in quanto ritenuto mero prestanome. [OSCURATO:PERSONA] viene chiamato a rispondere del reato in quanto amministratore di diritto della società per periodi anteriori alla dichiarazione di fallimento (dal 22 aprile 2011 al 19 marzo 2014, dal 10 febbraio 2015 al 5 ottobre 2015), quando la contabilità era conservata (come emerge dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), il che "esclude in toto la possibilità che allo stesso possa essere ascritta la fattispecie contestata", non essendo ipotizzata l'esistenza di un rapporto con [OSCURATO:PERSONA], persona obbligata alla consegna delle scritture al curatore, o di un ruolo gestorio in essere alla data del fallimento. 6.3. Il terzo motivo, incentrato sul capo 64), denuncia l'assenza di risposta sui rilievi mossi con l'appello circa la conservazione della contabilità di Hictesol. La doglianza si sostanzia nella trascrizione di passaggi motivazionali della sentenza impugnata e del motivo di appello di cui si lamenta l'omessa valutazione. 6.4. Il quarto motivo censura il vizio motivazionale che affligge l'affermazione di responsabilità per i reati tributari di cui ai capi 24) e 25). Con l'appello la difesa aveva evidenziato, sul capo 24), che al momento della emissione delle fatture n. 30, 31, 36 e 43 [OSCURATO:PERSONA] non ricopriva più la carica di legale rappresentante della società e che le due fatture del capo 25) "rientravano per soli 13 giorni nel successivo periodo in cui [OSCURATO:PERSONA], sempre per decisione altrui, aveva assunto la carica di amministratore di diritto di [OSCURATO:SOCIETA]". 19Dal che derivava l'irrilevanza del ruolo, meramente esecutivo (come quello di altri imputati assolti), ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla emissione di fatture soggettivamente inesistenti. Tale profilo decisivo, oggetto di specifica devoluzione, non è stato esaminato dalla sentenza impugnata. 7. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. 7.1. Il primo denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl, in ordine ai reati di cui all'art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000 (capi 31 e 32). L'appello aveva evidenziato l'irrilevanza degli elementi valorizzati dal Tribunale per giungere alla condanna dell'imputato; di essi il ricorso offre un riepilogo sintetico: il semplice fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse "molto conosciuto" dalla testimone [OSCURATO:PERSONA] non prova alcun ruolo associativo o gestorio, né dimostra un coinvolgimento nelle operazioni illecite; la precedente esperienza nel settore non è indicativa di partecipazione alla frode; le e-mail scambiate negli anni 2010/2011 con [OSCURATO:PERSONA] non hanno alcuna attinenza temporale rispetto ai capi 31) e 32); i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si riducono a un unico contatto; l'olio acquistato da [OSCURATO:PERSONA] era realmente stoccato nel deposito GESTOIL di Pomezia; a carico di [OSCURATO:PERSONA] gravavano i medesimi elementi, valorizzati in ottica accusatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], eppure quell'imputato è stato assolto; le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], emittenti delle fatture del capo 31), sono state archiviate; [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto contatti con le società "cartiere". Tali obiezioni non sono mai state confutate dalla sentenza impugnata che "cede alla tentazione del paralogismo" quando: assegna rilievo al fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse amministratore di fatto di tre società, senza precisare che due di queste "passano di mano e solo dopo diventano società utilizzate per vendite in frode al fisco"; enfatizza il "continuo dialogo" tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di email risalenti agli anni 2010 e 2011, prive di contenuti illeciti; evidenza in maniera generica che [OSCURATO:PERSONA] disponeva di non meglio specificati documenti riguardanti i prestanome; rimarca la conoscenza con [OSCURATO:PERSONA] e i rapporti con società estere senza spiegarne la conducenza. 7.2. Il secondo motivo denuncia la contraddittorietà della sentenza che in motivazione esclude l'esistenza di un profitto confiscabile a carico di [OSCURATO:PERSONA], ma non traduce questa conclusione in una statuizione del dispositivo che contiene la revoca della confisca soltanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 8. [OSCURATO:PERSONA] si affida a tre motivi. 208.1. Con il primo chiede di dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui al capo 31), unica imputazione che ancora residua a suo carico e che la Corte di appello colloca nell'anno 2014. 8.2. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputato e, in particolare, sulla sua qualifica di amministratore di fatto. La Corte di appello, secondo la difesa, ha valutato in maniera inadeguata, superficiale, illogica e contraddittoria le prove acquisite in giudizio, valorizzando, come elemento a carico dell'imputato, un dato neutro, vale a dire il fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. usava il medesimo deposito di Pomezia utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società coinvolta nella frode. In realtà, spiega il difensore, il deposito di Ponnezia è di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., soggetto terzo e totalmente estraneo; è l'unico deposito fiscale UTIF del centro Italia; è utilizzato da "decine e decine di società"; la presenza di due società nello stesso deposito non ha alcun valore indiziante. 8.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata che radica la responsabilità dell'imputato sulla documentazione sequestrata, senza precisare di cosa si tratti, e su passaggi motivazionali riferiti ad altri imputati. 9. Il Procuratore generale ha depositato una articolata memoria scritta a sostegno delle conclusioni rassegnate. Si è proceduto a discussione orale su richiesta dei difensori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei limiti di seguito indicati. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio. Quello di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Occorre svolgere alcune considerazioni di inquadramento generale sugli istituti processuali e sostanziali in rilievo. Con una premessa: la sentenza di primo grado è ampia e analitica; quella di secondo grado, invece, manca di precisione, trascura di esaminare in maniera puntuale i motivi di gravame, seguendo una tecnica redazionale discorsiva poco consona a una pronuncia di appello, presenta un tessuto motivazionale 21discontinuo, che a volte precipita in frasi tronche (cfr. pag. 137), connotato da lacune, alcune rimediabili, grazie all'integrazione con la sentenza di primo grado, altre insanabili. La sentenza di secondo grado contiene, peraltro, una "doppia" numerazione delle pagine: una automatica impressa dalla videoscrittura e una manuale; il che ha ingenerato un certo disorientamento, anche nelle difese, allorché si è trattato di indicare con i numeri di pagina i passaggi motivazionali oggetto di censura. È bene chiarire, allora, che nel prosieguo, quando occorrerà richiamare le pagine della pronuncia impugnata, si farà riferimento alla numerazione manuale, che ha barrato quella automatica. 3. I caratteri del giudizio di legittimità. 3.1. I principi generali utili alla presente decisione si muovono su diversi piani. 3.1.1. Anzitutto va ricordato che non è consentito il motivo di ricorso che deduca vizi di motivazione con riferimento a questioni di diritto. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è soltanto quello attinente alle questioni di fatto, non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano state comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la avessero sorretta; d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione. Ne consegue che i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, non soltanto allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, poiché, ove la soluzione di esse non sia giuridicamente corretta, sarà necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge. Con particolare riferimento al rapporto tra error in procedendo e vizio di motivazione, la giurisprudenza di legittimità precisa che qualora sia sottoposta allo scrutinio della Corte di cassazione la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sui quali esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. 3.1.2. In secondo luogo va tenuto presente che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a 22verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo muniti di un'autonoma forza dimostrativa tale da vanificare o radicalmente inficiare, sotto il profilo logico, la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato ad effettuare un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente. Detto controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, unitaria e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla resistenza logica del ragionamento esposto. Alla Corte di cassazione resta preclusa, invece, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). Tale principio è stato ribadito sottolineando come «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). 3.1.3. In terzo luogo, l'errore nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile ai sensi dell'ultima parte della lettera e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. integra il vizio c.d. del "travisamento della prova", o, meglio, di contraddittorietà processuale come lo qualifica la dottrina più attenta. Esso chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. 23Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). Il vizio di "contraddittorietà processuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01). Rilettura, invece, implicata inevitabilmente da ricorsi che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitino quest'ultimo a una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi. Declinando queste considerazioni sulla prova dichiarativa, occorre chiarire che il vizio di travisamento, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Ulteriore requisito richiesto ai fini in rassegna è quello della decisività: intanto il travisamento del "significante" può integrare il vizio di motivazione, in quanto il dato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato nella sentenza di merito e nell'apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, in modo tale che il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito. È, dunque, esclusivamente alla luce dell'apparato argomentativo del giudice di merito che il "peso" della prova travisata va misurato, rilevando la sua incidenza sulla base conoscitiva della decisione alla luce del complessivo ragionamento probatorio sotteso alla ratio decidendi della pronuncia impugnata. 3.1.4. Infine è necessario ricordare che la decisione di appello non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe le pronunce si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche generalmente convergenti. 24Invero, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (tra le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Tuttavia è necessario che si tratti effettivamente di "integrazione", nel senso che la motivazione della sentenza di secondo grado deve recare un esame delle censure proposte dall'appellante — sia pure con criteri conformi a quelli adottati dal giudice di primo grado e con riferimenti ai passaggi logici e giuridici della decisione appellata — in modo da evidenziare un'argomentata concordanza nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, cit.). «Occorre, in altre parole, che la sentenza di secondo grado si confronti effettivamente con i motivi di appello, esprimendo una specifica valutazione sugli stessi, propria del giudice dell'impugnazione; condizione, questa, che non ricorre all'evidenza laddove la formulazione della predetta sentenza imponga, per soppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive, di fare esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado» (così in motivazione Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner). Questo, ovviamente, presuppone la specificità del motivo e la decisività dei vizi denunciati, nel senso che il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che dia conto, anche attraverso una valutazione globale degli elementi, delle ragioni del proprio convincimento e mostri di avere considerato i fatti decisivi (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107-01). 3.2. Considerazioni generali sui ricorsi proposti. Sono inammissibili i motivi che deducono vizi motivazionali su violazioni di legge (processuale o sostanziale). Sarà il collegio a valutare la fondatezza o meno delle censure (accedendo agli atti nel caso di questioni processuali), indipendentemente dalla correttezza o meno del ragionamento esibito dalla Corte di appello per contrastarle. Sono inammissibili tutti quei motivi impostati come se il giudizio di legittimità rappresentasse non uno strumento di controllo della coerenza logica del ragionamento decisorio della Corte di appello, ma una sorta di nuovo grado di giudizio destinato a revisionare il merito delle opzioni valutative adottate nei precedenti gradi di giudizio. Del pari inammissibili sono le doglianze che invocano il travisamento della prova senza rispettare oneri e limiti della tipologia di vizio dedotto. 25Sono inammissibili, in larga parte, le numerose doglianze congegnate nel senso di riproporre il motivo di gravame e lamentarne la mancata risposta, in tutti i casi in cui la confutazione dell'argomento si trova già nella sentenza di primo grado o discende comunque dallo sviluppo della trama argomentativa in cui la motivazione si struttura. Così come sono inammissibili quelle censure che attaccano elementi di contorno o si concentrano su singole e marginali questioni. A tale riguardo è utile porre l'accento, già in questa sede preliminare, sulla circostanza che nessun ricorso pone in dubbio la ricostruzione generale del sistema frodatorio messo in piedi da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi complici. In quella ricostruzione (cfr. infra paragrafo 4), effettuata con ampiezza di argomenti nella sentenza di primo grado e recepita in toto da quella di appello, si trova la risposta a molti motivi di appello che si ritengono invece pretermessi in relazione ai reati fiscali. Colgono nel segno, invece, le censure che deducono l'omessa pronuncia sui motivi di appello, quando si tratti di doglianze che non abbiano trovato risposta, neppure implicita, nel costrutto argomentativo della decisione di secondo grado e vertano su questioni di fatto aventi carattere di decisività; il che si verifica per la maggior parte dei reati fallimentari. 4. La vicenda oggetto del processo. 4.1. Il processo in rassegna riguarda, in sintesi, una associazione per delinquere volta alla commissione di un numero indeterminato di reati fiscali attraverso il meccanismo della c.d. "frode carosello" nelle importazioni intracomunitarie di olio lubrificante e olio carburante (capo 1). Sono contestati numerosi delitti-scopo, ricondotti agli artt. 2, 5, 8 e 10 d. Igs. n. 274 del 2000. Mentre quelli afferenti alla evasione delle accise sono stati tutti dichiarati estinti per prescrizione. Vengono in rilievo, infine, reati fallimentari riferiti ad alcune delle società appartenenti alla "galassia" dell'impero [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Sul sistema della c.d. frodi carosello nelle importazioni intracomunitarie occorre svolgere le seguenti osservazioni di carattere generale. 4.2.1. Nel quadro del processo di realizzazione del mercato unico europeo, in cui persone, merci, capitali e servizi possono circolare liberamente e senza formalità di sorta, a partire dal 1 gennaio 1993 sono venute meno le barriere doganali alle frontiere tra Stati membri della Unione Europea, con la conseguente soppressione dei relativi controlli; gli scambi fra operatori di Stati dell'Unione vengono da quella data definiti, a seconda dei casi, acquisti o cessioni "intracom un ita rie". 26Rispetto al regime dell'Iva, le difficoltà incontrate per realizzare una tassazione nel Paese d'origine hanno indotto l'adozione di un sistema, definito "transitorio", ma di fatto ormai stabilizzato da decenni, di tassazione nel Paese di destinazione che prevede la tassazione dell'acquirente dei beni oggetto di scambio. Ai fini dell'adeguamento del sistema tributario nazionale alle disposizioni delle direttive comunitarie, è stato emanato il d.l. n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993, per effetto del quale il regime degli acquisti e delle cessioni effettuate da o verso altri Stati membri riproduce quello delle importazioni ed esportazioni, ispirato, appunto, all'imposizione nel Paese di destinazione. In particolare, per quanto qui interessa, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del d.l. n. 331/1993, l'Iva è applicata sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del d.p.r. n. 633/1972, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. In buona sostanza, l'imposta sugli acquisti intracomunitari — dovuta, in base all'art. 44, comma 1, del d.l. n. 331/1993, dal soggetto passivo che li effettua—deve essere applicata secondo il seguente meccanismo: l'acquirente, ricevuta la fattura estera, la integra con l'ammontare dell'imposta, calcolata secondo le aliquote vigenti in Italia; la fattura deve essere, quindi, annotata, tanto nel registro degli acquisti, quanto in quello delle vendite, atteso che l'acquirente, da un lato, deve l'imposta afferente all'operazione e, dall'altro, ex art. 45 del dl. n. 331/1993, è legittimato a portarla in detrazione secondo la normativa nazionale. 4.2.2. Le frodi carosello sfruttano questa disciplina in modo illecito, con varie modalità. Nel presente processo la frode è attuata mediante l'interposizione di società (c.d. missing trader) che effettuano acquisti intracomunitari (quindi senza versamento dell'IVA al fornitore comunitario) di olio lubrificante e carburante, per rivenderli ad altra società (c.d. "interponente"), ponendo in essere una cessione imponibile ai fini IVA, in quanto effettuata sul mercato interno nei confronti di un soggetto residente. In sostanza, il soggetto residente interposto acquista "cartolarmente" la merce senza averne mai la materiale disponibilità, svolgendo una mera funzione di prestanome nell'operazione, che si conclude con l'omesso versamento dell'IVA da parte dell'interposto e con la detrazione dell'imposta da parte dell'interponente. La società cartiera cumula su di sé il debito Iva che non provvede mai a versare, e dopo qualche tempo scompare, fallisce o viene sostituita da nuove entità fittizie che riproducono ciclicamente il meccanismo. Il "reale" acquirente si giova di un duplice beneficio: detrae l'Iva, che quindi non versa; si colloca sul mercato in posizione privilegiata, perché è in grado di 27applicare prezzi bassi (insostenibili per i concorrenti), grazie al risparmio di spesa sull'Iva. Le operazioni possono essere simulate mediante plurimi passaggi fittizi tra varie società di comodo: più la catena si allunga, più diventa difficoltoso accertare la frode. La tipologia del prodotto commercializzato, soggetto al pagamento di accise, consentiva, con meccanismi analoghi, anche l'evasione di questa imposta indiretta. 4.3. Quanto accertato nei gradi di merito ha fatto emergere uno schema molto articolato, distinto in due diversi periodi temporali (l'uno fino al 2013 e l'altro per il biennio 2014-2015) e, nei suoi tratti essenziali, strutturato come segue. Nel primo periodo, l'olio veniva acquistato da un fornitore comunitario "[OSCURATO:PERSONA]" e passava formalmente alla società rumena "[OSCURATO:PERSONA]", che poi lo immetteva in Italia. Il destinatario finale del prodotto, tuttavia, figurava formalmente non già come acquirente diretto dall'estero, ma come acquirente "interno", perché tra fornitore estero e rivenditore nazionale si interponevano diverse società cartiere, di primo e di secondo livello, collocate sul territorio nazionale. Queste ultime (tra cui Ciba, Link, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) erano società fittizie: non munite delle necessarie autorizzazioni per svolgere l'attività di commercio degli oli; inattive; prive di dipendenti e di un deposito per lo stoccaggio dell'olio; formalmente amministrate da "prestanonni". Tali società emettevano fatture per operazioni inesistenti. In questo modo, il peso dell'Iva veniva scaricato su di esse e rimaneva completamente inadempiuto. Si interponevano ulteriori società che utilizzavano le fatture per operazioni inesistenti emesse dalle prime cartiere e, a loro volta, ne emettevano altre verso i successivi acquirenti. Il prodotto arrivava al rivenditore nazionale che commerciava effettivamente a prezzo più basso, potendo contare su di un consistente risparmio di Iva grazie al meccanismo fraudolento messo in piedi. Nel secondo periodo temporale, la commercializzazione era estesa all'olio carburante e alla società rumena si affiancava la società maltese [OSCURATO:PERSONA], quale ulteriore soggetto "schermo", nonché alcune società slovene, collocate al confine con il territorio italiano, che avevano il compito di ricevere l'olio e poi introdurlo in Italia. Alle società coinvolte anche nel primo periodo se ne aggiungevano altre. In particolare, venivano fatte figurare come acquirenti del prodotto dal fornitore estero società quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e su di esse veniva scaricato il peso dell'imposta indiretta. Il prodotto arrivava alla [OSCURATO:PERSONA], che 28formalmente trasferiva il prodotto alla [OSCURATO:PERSONA], con attività regolare e proprio deposito. Discende la commissione (per quanto qui rileva) dei reati di: emissione di fatture per operazioni inesistenti (quantomeno sotto il profilo soggettivo) da parte delle società "interposte" (art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000); utilizzo di quelle fatture per operazioni inesistenti da parte delle società acquirenti (art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000). Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la costituzione e l'impiego di società fittizie in funzione dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti o del loro utilizzo in dichiarazione sono condotte punibili ai sensi degli artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto denotano un fine diretto di evasione, non potendo essere ricondotte allo schema dell'elusione fiscale (cfr. tra le ultime Sez. 3, n. 16678 del 11/12/2024, dep. 2025, Cavallo, Rv. 288026 - 01). Rimanendo in ambito tributario, sono stati accertati, poi, i reati di omessa dichiarazione (art. 5 d. Igs. n. 74 del 2000), di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. Igs. n. 74 del 2000). Nella trattazione che segue si mantiene, per ragioni di comodità espositiva in coerenza con le imputazioni e le decisioni di merito, il riferimento agli articoli originariamente contenuti nel decreto legislativo n. 74 del 2000, ora confluiti — con diversa numerazione, ma, per quanto qui interessa, senza modifiche— nel T.U. delle sanzioni tributarie amministrative e penali adottato con d. Igs. n. 173 del 2024. 4.4. Il Tribunale dedica una ricostruzione analitica a ciascuna società coinvolta nel meccanismo fraudolento (pagg. 7-14), esamina ogni condotta criminosa in contestazione (pagg. 45-97), individuando gli specifici ruoli assunti e i compiti svolti dagli imputati, valuta le prove che sostengono ciascuna affermazione, confuta le obiezioni difensive. Il nucleo fondamentale della vicenda, ricostruita grazie a questa certosina analisi e sinteticamente recepita dalla sentenza di appello, non viene intaccato da nessun ricorso. Le impugnazioni vedono o sulle posizioni specifiche degli imputati o su circostanze relative agli elementi costitutivi alle singole imputazioni, ma nessuno, nemmeno [OSCURATO:PERSONA], contesta, nei suoi tratti essenziali, il meccanismo di frode in concreto realizzato. 5. Il reato di associazione per delinquere (capo 1). 5.1. I giudici di merito hanno accertato l'esistenza di un gruppo di persone stabilmente organizzato che agiva, con differenti ruoli, allo scopo di consumare reato fiscali connessi all'evasione dell'iva e delle accise attraverso la costituzione 29di società "cartiere", operanti per un breve periodo e poi lasciate in decozione dopo aver accumulato un ingente debito Iva. La figura di vertice del sodalizio è stata individuata in [OSCURATO:PERSONA], di professione commercialista, promotore e organizzatore dell'associazione: costui «come emerso, ha individuato singole società, anche territorialmente distanti e con sedi diffuse in territorio italiano, le ha di fatto assorbite, ne ha costituite altre, ha aperto conti correnti intestati a prestanomi e grazie a questi ha svolto funzioni di gestione occulte nell'acquisto dell'olio lubrificante dai fornitori comunitari per organizzare la rivendita in Italia ed ha ideato un complesso meccanismo societario, fatto di articolazioni plurime e decentrate rispetto alla sede dell'associazione, Mestrino, presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA], così rendendo le società [...] funzionali all'evasione fiscale» (così pag. 98 sentenza di primo grado). Al suo fianco, sempre in posizione apicale, è stato collocato [OSCURATO:PERSONA], ex direttore di banca, che si occupava di reperire i prestanomi e, grazie alle conoscenze e alla professionalità acquisite in ambito lavorativo, di aprire linee di credito intestate alle cartiere. Nell'ottica di configurare la composizione soggettiva dell'organismo associativo — che richiede un numero minimo di tre associati — la sentenza di appello ha confermato il contributo partecipativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur pervenendo a una dichiarazione di estinzione, per prescrizione, del fatto loro ascritto al capo 1). 5.2. In via ricostruttiva va osservato che l'associazione per delinquere si caratterizza per quattro fondamentali elementi: il numero minimo di tre aderenti al sodalizio; il vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; la indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (tra le altre Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359). 5.3. Le censure proposte dai due ricorrenti per i quali è rimasta la condanna si muovono su due distinte linee. 5.3.1. [OSCURATO:PERSONA] (in modo espresso) e [OSCURATO:PERSONA] (richiamando i motivi di appello) contestano la sussistenza, nel caso concreto, del numero minimo di tre partecipanti richiesto dall'art. 416 cod. pen. In particolare [OSCURATO:PERSONA] sottolinea come la condanna sia rimasta in capo soltanto a due persone e come, per gli altri partecipi che hanno beneficiato della declaratoria di estinzione del reato, la Corte di appello abbia fatto ricorso alla regola di giudizio fissata dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., mentre avrebbe 30dovuto conformarsi a quella sancita dall'art. 533 cod. proc. pen. per ritenere sussistente, oltre ogni ragionevole dubbio, il reato di cui all'art. 416 cod. pen. Il rilievo è nnanifestamento infondato, in quanto la sentenza impugnata dedica specifico esame alla questione, chiarendo il ruolo e le condotte degli altri tre compartecipi come risultante dalle prove raccolte, senza arrestarsi alla regola di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen. nel rapporto tra prescrizione e assoluzione nel merito (cfr. pag. 107 sentenza impugnata); passaggio argomentativo con cui i ricorrenti evitano di misurarsi. 5.3.2. Con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sostiene che ricorrerebbero gli estremi del reato continuato e non di quello associativo, per mancanza del requisito della "struttura organizzata"; afferma il ricorrente che: "tutte le dotazioni strumentali a cui da riferimento la Corte [distrettuale] sono gli elementi e le infrastrutture necessarie al fine della consumazione dei reati. Sono cioè quelle dotazioni indispensabili affinché si possa creare l'apparenza di effettività degli scambi, al fine della costruzione delle frodi fiscali [...]. Anche l'impiego del contributo della propria segretaria personale [da parte di [OSCURATO:PERSONA]] mostra come la consorteria non avesse una dotazione propria". Ebbene l'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale si è da tempo assestata nel senso di ritenere che il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere, rispetto al concorso di persone nel reato continuato, va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nella seconda ipotesi è diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, laddove nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (così Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018 dep. 2019, Magnani, Rv. 274442, conf. tra le altre Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258009; Sez. 5, n. 3340 del 20/01/1999, Stolder, Rv. 212816; Sez. 1, n. 7063 del 05/05/1995, Correnti, Rv. 201907). Nella specie i giudici di merito si sono fatti carico di esaminare gli elementi costitutivi del reato associativo, conducendo una attenta analisi degli indici ricavabili da: i rapporti tra i componenti; le dichiarazioni delle persone coinvolte a vario titolo nei fatti; gli esiti delle perquisizioni; la messa a segno di un numero rilevantissimo di reati fiscali; l'elevato numero delle società aperte e chiuse per mantenere in piedi la frode. 31Hanno considerato che l'accordo criminoso aveva riguardato la programmazione di un numero indeterminato di frodi e che gli associati erano legati da una comunanza di mezzi, di modalità esecutive. Si tratta di argomentazioni prive di cadute logiche e perfettamente in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «Ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati» (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540, che ha confermato la sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi in assicurazione osservando che, a fronte della gestione di un numero cospicuo di sinistri simulati, i compartecipi non potevano non rappresentarsi che lo studio professionale di uno di loro fungesse da struttura organizzata per la commissione delle frodi). La critica difensiva capovolge i parametri del ragionamento quando esclude valenza sintomatica alle dotazioni strumentali del sodalizio, quasi che queste fossero elemento costitutivo non del reato associativo, ma dei delitti scopo. Ma soprattutto l'argomento non si misura con l'elevatissimo numero di frodi commesse grazie a un efficiente apparato capace di sostituire una società con l'altra, crearne di nuove, individuare i prestanome, aprire le linee di credito, secondo una catena inarrestabile e sempre in divenire. 6. I termini di prescrizione. utile anticipare che il computo dei termini prescrizionali dei reati deve tenere conto di complessivi 693 giorni di sospensione. Si tratta dei rinvii: dal 21/10/2019 al 25/11/2019 per astensione (35 giorni); dal 02/03/2020 al 29/03/2021 su richiesta dei difensori (392 giorni); dal 29/03/2021 al 5/11/2021 per astensione (221 giorni); dal 07/10/2022 al 21/11/2022 per legittimo impedimento (45 giorni). Opera, inoltre, per i reati puniti dagli articoli da 2 a 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, l'elevazione del termine di prescrizione "di un terzo" ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis d. Igs. cit. Discende che, alla luce della cornice edittale vigente all'epoca dei fatti, il termine ordinario di prescrizione di tutti i reati fiscali in rassegna è pari ad otto anni (sei anni, aumentati di un terzo) e quella massimo è pari a dieci anni; cui si aggiungono 693 giorni di sospensione. 327. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguito precisati. 7.1. Il primo motivo formulato sia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] sia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità delle testimonianze, in tesi decisive, rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto il loro esame non è stato interrotto, come invece prescrive l'art. 63 cod. proc. pen., nonostante costoro abbiano reso dichiarazioni autoaccusatorie. Si tratta di questione processuale, rispetto alla quale, come detto (cfr. sopra paragrafo 3.1.1.) rileva solo la correttezza della decisione assunta dal giudice di merito, indipendentemente dal ragionamento esibito per giustificarla. L'art. 63 cod. proc. pen., nei due commi che lo compongono, regola due diverse situazioni. Il primo comma si occupa di una persona non imputata e non indagata che rende dichiarazioni da cui emergono indizi di reità a suo carico, prescrive all'autorità procedente di interrompere l'esame e formulare gli avvisi, stabilisce che le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate "contro la persona che le ha rese". Si tratta di inutilizzabilità "soggettivamente relativa", poiché si dirige solo verso il dichiarante, ammettendo, implicitamente, che tali dichiarazioni siano utilizzate come fonti di prova della responsabilità di terzi. Il secondo comma decreta, invece, l'inutilizzabilità assoluta, c.d. erga omnes, delle dichiarazioni rese dalla persona che doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di indagato. Secondo una giurisprudenza, non univoca, l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. si estende anche alle dichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, dopo l'emersione di indizi a suo carico nel corso dell'esame "non interrotto", avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato o imputato (Sez. 1, n. 25390 del 03/04/2025, Jouahiri, Rv. 288177 - 01; Sez. 3, n. 30922 del 18/09/2020, I., Rv. 280277-01; Sez. 2, n. 28942 del 24/09/2020, Ranieri, Rv. 279806-01; Sez. 2, n. 50333 del 03/12/2015, Merra, Rv. 265414-01; Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, M., Rv. 253019-01; diff. Sez. 2 n. 5823 del 26/11/2020 - dep. 2021 - Santoro, Rv. 280640-01; Sez. 2, n. 23594 del 11/06/2020, Trapani, Rv. 279804-01). Tuttavia questa ulteriore distinzione non assume valenza nel caso peculiare oggetto del presente scrutinio. Nella specie risulta che, nel corso delle indagini preliminari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati iscritti nel registro degli indagati e che la loro posizione è stata archiviata. Orbene secondo quanto stabilito dalla sentenza delle [OSCURATO:PERSONA] (n. 12067 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2010) non sussiste incompatibilità ad assumere 33l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. c), cod. proc. pen. o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione. Il principio è stato enucleato nella prospettiva delle garanzie disegnate dagli artt. 197 bis e 210 cod. proc. pen.: «L'esigenza del diritto di difesa, da cui deriva il diritto al silenzio, che è, come abbiamo visto, il cardine attorno al quale ruota il sistema de quo, presuppone evidentemente un'accusa dalla quale occorra appunto difendersi. Tale accusa assume il suo crisma formale e una sua precisa riferibilità alla pretesa punitiva dello Stato con l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Anche prima di questo momento, tuttavia, e in vista del suo possibile verificarsi, cui dà luogo l'iscrizione nel registro degli indagati, sussiste una situazione suscettibile di determinare esigenze difensive. Non sembra però che possa dirsi altrettanto allorché, per l'adozione e l'approvazione di iniziative esattamente antitetiche all'esercizio dell'azione penale, ogni immanenza procedimentale sia cessata nei confronti del soggetto interessato. Esigenze di equità e razionalità del sistema inducono in effetti a escludere che possa bastare a giustificare una persistente esigenza difensiva, con le connesse permanenti limitazioni della capacità testimoniale, un semplice adempimento burocratico (iscrizione nel registro degli indagati), a seguito del quale le autorità preposte non siano riuscite ad addivenire alla formulazione di una specifica accusa meritevole di ulteriore sviluppo [...]. Né può validamente invocarsi in contrario l'argomento della possibile riapertura delle indagini. Si tratta infatti di una eventualità (per esigenza di nuove investigazioni) sostanzialmente assimilabile, e anzi probabilisticamente inferiore, a quella della possibile apertura delle indagini nei confronti di qualsiasi soggetto (per notizia di reato individualmente attribuito)» (così in motivazione [OSCURATO:PERSONA] cit.). Nel caso in esame, quindi, correttamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati sentiti in dibattimento come "testimoni puri", sicché va esclusa l'operatività della inutilizzabilità assoluta di cui al comma 2 dell'art. 63, cod. proc. pen., poiché costoro non dovevano essere sentiti sin dall'inizio in qualità di imputati o di indagati. Inoltre, rispetto all'ipotesi, di creazione giurisprudenziale, della assimilabilità alla situazione del comma 2 di quella in cui il dichiarante abbia reso dichiarazioni autoindizianti e non sia stato interrotto, va osservato che nel caso peculiare in rassegna l'iscrizione nel registro degli indagati già vi era stata ed è stata archiviata, sulla scorta di un procedimento che garantisce il controllo del giudice per le indagini preliminari sulle scelte del pubblico ministero. Rimane allora da considerare l'ipotesi del comma 1, tenuto conto che nella menzionata decisione delle [OSCURATO:PERSONA] si fa espresso riferimento 34all'area di tutela garantita al testimone la cui posizione sia stata archiviata, rappresentando che: «i timori per i possibili pregiudizi del diritto di difesa del dichiarante sono sostanzialmente analoghi, e sufficientemente scongiurati dalle garanzie di cui al comma 2 dell'art. 198 e al comma 1 dell'art. 63 cod. proc. pen.». Ma, in questa specifica fattispecie caratterizzata già da un preventivo vaglio giurisdizionale in merito all'insussistenza di elementi indiziari a carico del dichiarante, deve ritenersi che quelle garanzie possono essere invocate soltanto, a propria tutela, dal testimone. D'altro canto, e in diversa prospettiva, avrebbe poco senso ammettere la testimonianza "piena" di un soggetto la cui posizione sia stata archiviata e, contestualmente, impedirgli di rendere, nel processo a carico di altri, quelle stesse dichiarazioni già ritenute non idonee (a seguito di vaglio giurisdizionale) a sostenere l'accusa in giudizio contro di lui. 7.2. È infondato il secondo motivo formulato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza, con riguardo ai capi 59), 60) e 61). Anche in questo caso si tratta di questione processuale su cui la Corte di cassazione esercita il proprio controllo diretto, secondo quanto già espresso nella premessa generale e in esordio al primo motivo. 7.2.1. L'eccezione viene riferita ai capi di imputazione che contestano, agli amministratori della società [OSCURATO:PERSONA], il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d. Igs. n. 4 del 2000) emesse da diverse società tra cui il [OSCURATO:PERSONA]. Formalmente il capo di imputazione chiama [OSCURATO:PERSONA] a rispondere dei reati in rassegna nel ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA], quindi come gestore della società che ha emesso le fatture (già soggetto all'ambito precettivo dell'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000), il quale, però, osserva il difensore, non può rispondere, a titolo di concorso, anche del reato di cui all'art. 2 d. Igs. cit. alla luce della previsione dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo. In realtà [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei fatti di cui ai capi 59), 60) e 61) nella veste di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in tal senso si sono determinati i giudici di merito. La conclusione si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non si applica al soggetto che cumula in sé le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice della autofattura mendace, configurandosi in tal caso sia il delitto di cui all'art. 8 che quello di cui all'art. 2 del d.lgs. citato (cfr. Sez. 3, n. 2859 del 30/11/2022, dep. 2023, Dentice, Rv. 284067 - 01). 35E questo senza violare il principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché, al di là della dicitura formale impiegata in questi singoli capi di imputazione, l'editto accusatorio è incentrato sulla attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di amministratore di fatto di tutte le società coinvolte e, per quanto qui interessa, della [OSCURATO:PERSONA]; lo si ricava chiaramente già dal capo 1 della rubrica, che assegna espressamente a [OSCURATO:PERSONA] la qualità di amministratore di fatto, tra le altre, delle società "filtro" [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] al riguardo gli approdi raggiunti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. per tutte Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). L'editto accusatorio, letto nel suo complesso, unitamente allo svolgimento del processo, ha consentito all'imputato di comprendere la natura delle imputazioni a lui ascritte, e il relativo titolo di imputazione soggettiva, così da non intaccare minimamente il suo diritto di difesa. 7.2.2. Il motivo pur se infondato non è inammissibile, pertanto va rilevato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione per i fatti di cui ai capi 59) e 60). Si tratta di condotte perfezionatesi rispettivamente il 1 ottobre 2012 e il 25 settembre 2013; il termine massimo di prescrizione (pari a dieci anni), cui si aggiungono 693 giorni di sospensione, è spirato il 24 agosto 2024 per il capo 59 (prima della sentenza di appello) e il 17 agosto 2025 per il capo 60). 7.3. Va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata con il terzo motivo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Secondo ius receptum è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). Nella specie i fatti di cui ai capi 36), 46), 47) 50), 55) e 59 (cfr. paragrafo 7.2.2.) si sono prescritti prima della pronuncia della sentenza impugnata. 36Le ultime condotte, in ordine temporale, sono state commesse il 31 dicembre 2012 (capi 36 e 47); il termine massimo di prescrizione (pari a dieci anni), cui si aggiungono 693 giorni di sospensione, è maturato, per quelle più recenti, il 23 novembre 2024, per le altre in date anteriori. 7.4. Il quarto motivo formulato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 7.4.1. Si lamenta l'omessa risposta al tema, devoluto con l'atto di appello, concernente la possibilità di addebitare all'imputato, amministratore di fatto, la fattispecie di reato di cui all'art. 5 d. Igs. n. 74 del 2000 contestati ai capi 11), 21), 36), 39), 40), 43), 47), 48) e 57), nonostante l'assenza di una contestuale imputazione degli amministratori di diritto delle società o, quantomeno, della prova che costoro non fossero in grado di presentare la dichiarazione dovuta per legge. L'obiezione non ha pregio. Il collegio intende fare continuità al principio ermeneutico, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta (Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Puddu, Rv. 280723 - 01; Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Biffi, Rv. 264971 - 01). Sul punto non risultano pronunce in senso contrario, mentre la giurisprudenza non è uniforme nella individuazione del titolo di imputazione della responsabilità nei confronti dell'amministratore di diritto (a favore della responsabilità ex art. 40, comma secondo, cod. pen. le due pronunce sopra citate, a favore di una responsabilità quale autore della condotta tipica Sez. 3, n. Sez. 3, n. 4333 del 04/12/2025, dep. 2026, Fosca, Rv. 289133 - 02; Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201 - 01); questione che, però, non rileva per la posizione [OSCURATO:PERSONA]. 7.4.2. La non inammissibilità del motivo comporta la necessità di rilevare l'intervenuto decorso del termine di prescrizione per i fatti di cui al capo 36 (in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, come giù osservato al paragrafo 7.3.), nonché ai capi 39) e 48). Le due ultime condotte si sono perfezionate, entrambe, il 31 dicembre 2013; il termine massimo di prescrizione (pari a dieci anni), cui si aggiungono 693 giorni di sospensione, è spirato il 23 novembre 2025. 7.5. Sono inammissibili i seguenti motivi di ricorso formulati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]: il quinto e il decimo, che evidenziano il vizio di omessa motivazione sul reato di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000 contestato al capo 5); il dodicesimo, che lamenta vizio di omessa motivazione sul reato di cui all'art. 10 d. Igs. n. 74 37del 2000, riferito alla [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo 58); il tredicesimo inerente ai capi 8) e 9); il quindicesimo, che denuncia vizio di motivazione in ordine ai reati di cui all'art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000, riferiti alle dichiarazioni Iva degli anni 2014 e 2015 della società [OSCURATO:PERSONA] srl, contestati ai capi 13) e 14); il sedicesimo, che lamenta analogo vizio sui reati di cui all'art. 2 e 8 d. Igs. n. 74 del 2000, riferiti alle dichiarazioni Iva degli anni 2014 e 2015 della società [OSCURATO:PERSONA] srl, contestati ai capi 16), 17), 18); il diciassettesimo relativo ai capi 20) e 21); il diciottesimo involgente i capi 24) e 25); il diciannovesimo motivo attinente al reato di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000, riferito alla società Hi-tek e contestato al capo 26); i motivi dal ventesimo al ventitreesimo che denunciano la mancata risposta a questioni devolute con l'appello in merito ai reati di cui all'art. 10 d. Igs. n. 74 del 2000, riferiti alle società [OSCURATO:PERSONA] (capo 44), [OSCURATO:PERSONA] (capo 49), [OSCURATO:PERSONA] (capo 53), [OSCURATO:PERSONA] (capo 58). A tale riguardo è sufficiente richiamare quanto già osservato in sede preliminare sulla circostanza che il ricorso non pone in dubbio la ricostruzione generale del sistema frodatorio messo in piedi da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi complici. In quella ricostruzione, effettuata con ampiezza di argomenti nella sentenza di primo grado e recepita in toto da quella di appello, trovano risposta tutti i correlati motivi di appello che non devono essere esaminati in maniera analitica e possono essere disattesi, anche implicitamente, in base alle ragioni risultanti dal complessivo impianto argomentativo. 7.6. Il sesto e il settimo motivo formulato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono fondati limitatamente ai capi 22) e 63), mentre non meritano adesione le censure incentrate sul capo 62). È fondato il settimo motivo proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla mancanza grafica di motivazione per il capo 22). Rimane assorbita l'eccezione, sollevata ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., con il sesto motivo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 63). In generale sui reati fallimentari, ad eccezione del capo 62), coglie nel segno il rilievo difensivo mosso in ricorso per cui la sentenza impugnata "senza una precisa distinzione in ordine alla riferibilità dell'argomentazione all'un capo di imputazione o all'altro [...] fornisce una rielaborazione lacunosa e confusa delle argomentazioni rinvenibili nella sentenza di primo grado [...]". 7.6.1. Il capo 22) riguarda il delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, addebitato al ricorrente, quale amministratore di [OSCURATO:PERSONA] srl, società fallita il 1 giugno 2017. In tal senso è stata risolta dal Tribunale (cfr. pag. 75 sentenza di primo grado) la contestazione alternativa espressa nel capo di imputazione. 38A fronte della condanna in primo grado, l'imputato aveva sviluppato uno specifico motivo di censura, mai esaminato dalla sentenza di appello, che neppure tratta, in alcuna sua parte, del delitto in rassegna. In questa situazione si vede non in un'ipotesi di motivazione implicita (come, invece, è avvenuto nei casi esaminati nel paragrafo precedente), ma di omessa motivazione, perché le precise critiche devolute con il gravame su questioni essenziali al fine della affermazione di responsabilità sono rimaste del tutto prive di risposta. 7.6.2. Analogo vizio argonnentativo si riscontra sul capo 63 (bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento [OSCURATO:PERSONA]), rispetto al quale sembra di rinvenire, a pag. 111 della sentenza impugnata, solo fugaci cenni che non riescono ad assolvere alla funzione confutativa propria della sentenza di secondo grado, anche sol perché non riferibili con certezza all'imputazione. L'impossibilità di comprendere quale sia il fatto storico ritenuto sussistente dalla Corte di appello comporta l'assorbimento dell'eccezione sollevata con il sesto motivo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 7.6.3. La doglianza è infondata, invece, sul capo 62). L'imputazione ha riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, addebitato al ricorrente quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] srl e consistito nella distrazione della somma complessiva di 444.881,60 euro di cui: 287.181,60 euro versati dalla debitrice [OSCURATO:PERSONA] srl e fatti accreditare, su disposizione di [OSCURATO:PERSONA], su un conto intestato alla società inglese CIT [OSCURATO:PERSONA] linnited; 157.000,00 euro "bonificati" a una società slovacca. La vicenda è ripercorsa in modo analitico nella sentenza di primo grado. La sottrazione dell'importo di 287.181,60 euro viene ricostruita grazie alle testimonianze raccolte e ai documenti acquisiti che tracciano il pagamento fino all'accredito della somma sul conto intestato alla società inglese, nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 77 sentenza di primo grado). La sentenza di appello si limita a confermare i chiari elementi esistenti a carico dell'imputato (pag. 111 sentenza di secondo grado) e nessuna ulteriore sollecitazione, sul punto, viene svolta dalle difese. Il ricorso, invece, insiste sull'assenza di motivazione rispetto alla seconda operazione. I fatti e le relative prove si trovano esposti in modo chiaro nella decisione del Tribunale. Il curatore della [OSCURATO:PERSONA] ha verificato che dai conti correnti della fallita era uscita, senza giustificazione, la somma di 157.000 euro e che la stessa era stata versata, in più riprese dal 11.11.2016 al 7.3.2017, sul conto corrente intestato alla società slovacca [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (pag. 78). 39A fronte di tanto non era pertinente il motivo di appello (reiterato in questa sedtlamentando una lacuna motivazionale) incentrato sulla produzione di una missiva con cui la società [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di non aver mai avuto alcun rapporto bancario con l'imputato. La responsabilità dell'imputato è ricavata dal ruolo di amministratore di fatto della fallita e dalla uscita, non controversa, di 157.000 euro dal patrimonio della società, in assenza di giustificazione (peraltro mai fornita), indipendentemente dalla sorte, rimasta ignota, che poi quel denaro ha avuto. Al riguardo deve ribadirsi come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita possa essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295). Questa costante affermazione della giurisprudenza di legittimità si ancora alla peculiarità della normativa concorsuale. In tal senso deve ricordarsi che l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. Non di meno l'art. 87, comma 3 legge fall. assegna al fallito l'obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216. comma 1, n. 1 legge fall. (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello. Osservazioni che giustificano l'(apparente) inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione). Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 26 gennaio 2011, Buttitta, in motivazione). 40A queste condizioni può ritenersi sufficiente la risposta della Corte di appello che conferma la responsabilità dell'imputato in ragione del ruolo "primario" dallo stesso assunto (pag. 111 sentenza di appello), avuto riguardo alla non pertinenza della obiezione difensiva. 7.6.4. La difesa deduce, inoltre, il venir meno del preteso ruolo di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] alla data del 3 dicembre 2015, quando l'imputato venne raggiunto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. La doglianza è inammissibile, poiché il tema risulta già ampiamente scrutinato nella sentenza di primo grado, la quale spiegava che [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a gestire la società anche durante la restrizione agli arresti domiciliari (cfr. pagg. 74 e SS.). Dal che deriva la manifesta infondatezza di tutti i motivi (compreso il nono dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) che fanno leva su tale argomento. 7.7. Sono fondati i motivi di ricorso attinenti ai residui reati fallimentari: formulati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] sui capi 64 (ottavo motivo), 37 e 41 (nono motivo). È del pari fondato il quinto motivo di ricorso, proposto sulle medesime imputazioni, dall'aw. [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione dei reati di bancarotta, ad eccezione di quella dedicata al capo 62 (cfr. sopra paragrafo che precede), è confusa e indistinta (cfr. pagg. 108 e ss.). La sentenza spesso non indica neppure i capi di imputazione ai quali si riferiscono i vari passaggi motivazionali, lasciando alle parti e alla Corte di cassazione l'onere di raccordare i rilievi svolti alle specifiche fattispecie oggetto di addebito. Ne discende un costrutto argomentativo difficilmente decifrabile, che incorre nei vizi denunciati. 7.8. Non è inammissibile l'undicesimo motivo formulato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia vizio di omessa motivazione sul reato di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000, contestato al capo 56). Pertanto, in difetto di elementi che consentano di addivenire a una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il 23 agosto 2025 è decorso il termine prescrizionale massimo, avuto riguardo: alla data del commesso reato, da collocarsi nell'emissione dell'ultima fattura per l'anno 2013 (30 settembre 2013); al termine decennale di prescrizione; al periodo di sospensione pari a 693 giorni. 7.9. È manifestamente infondato il quattordicesimo motivo formulato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lamenta violazione di legge e vizio di omessa motivazione sul reato di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000 riferito alla società [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo 12). Il fatto che l'organo di accusa non abbia elevato la correlativa contestazione del reato di cui all'art. 2 d. Igs. cit. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non ha alcun 41riflesso sull'elemento soggettivo del reato che si trae dal meccanismo in cui le condotte si collocano. Del resto, secondo ius receptum, il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865 - 01). 7.10. Il ventiquattresimo motivo formulato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si appunta sul reato di associazione per delinquere, è infondato nella parte relativa alla omessa risposta sull'integrazione del numero minimo di partecipi (cfr. sopra paragrafo 5.3.1.), mentre è inammissibile nella residua parte, in quanto formulato in maniera generica, trascrivendo i motivi di appello e senza reale confronto argomentativo con la c.d. doppia conforme di condanna. 7.11. Il venticinquesimo motivo formulato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la costituzione di parte civile con dichiarazione prodotta già in sede di appello, del tutto pretermessa dalla Corte distrettuale che avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili, invece di confermarle. Il provvedimento può essere adottato in questa sede. 7.12. Non meritano accoglimento, per le ragioni di seguito indicate, i residui motivi proposti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di quelli non ancora trattati o nella parte generale (cfr. sopra in particolare paragrafo 5.3.2. su art. 416 cod. pen.) o nell'esame dei motivi dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 7.12.1. Sono inammissibili, perché inediti, il terzo e il quarto motivo che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dei delitti di cui all'art. 10 d. Igs. n. 74 del 2000, contestati ai capi 44), 49), 53) e 58). Sotto il profilo giuridico, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili presuppone l'esistenza delle scritture e si sostanzia in una condotta commissiva caratterizzata da un quid pluris rispetto alla semplice omessa tenuta, la quale integra esclusivamente l'illecito amministrativo. In particolare, è stato affermato che «il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili presuppone l'istituzione della documentazione contabile e non contempla la condotta di semplice omessa tenuta, sanzionata dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997» (Sez. 3, n. 32242 del 26/08/2021). Nello stesso senso, la Corte di cassazione ha ulteriormente precisato che la mancata tenuta delle scritture non è sufficiente a integrare la fattispecie penale, essendo necessario un comportamento attivo di occultamento o distruzione che renda impossibile, anche solo 42temporaneamente, l'accesso alla documentazione (Sez. 3, n. 26247 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Tale impostazione è coerente con la qualificazione dell'occultamento quale reato permanente, che si consuma attraverso la temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, secondo il principio affermato da Sez. 3, n. 10106 del 16/03/2021, per cui è sufficiente anche la mera indisponibilità momentanea delle scritture affinché la condotta assuma rilevanza penale. Alla luce di tali consolidati approdi interpretativi, deve dunque escludersi che la fattispecie amministrativa copra il disvalore della condotta contestata nel caso in esame, essendo correttamente ritenuta dal giudice di merito la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, trattandosi di condotta ontologicamente distinta e non sovrapponibile alla mera violazione formale degli obblighi contabili. Per contestare la conclusione, la difesa insiste sull'inidoneità probatoria di alcuni elementi di fatto o sulla insussistenza del requisito della impossibilità di ricostruire i redditi o il volume di affari, ma così facendo introduce elementi di fatto mai sottoposti al vaglio del giudice di appello. 7.12.2. È manifestamente infondato l'ottavo motivo che contesta la sussistenza e riconducibilità all'imputato dei reati di cui all'art. 2. d. Igs. n. 74 del 2000 contestati ai capi 13) e 14) in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] difesa sostiene che la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna motivazione sulla ritenuta falsità delle fatture il cui utilizzo è oggetto di addebito, né sul ruolo di amministratore di fatto assegnato all'imputato. Come già anticipato nella parte generale, la sentenza di primo grado ha spiegato con estrema precisione il ruolo assunto dall'imputato in ciascuna società coinvolta, l'attività svolta e le prove raccolte a sostegno dei reati a lui addebitati. Circa la società [OSCURATO:PERSONA] srl, il Tribunale ha chiarito che, nel corso del suo esame, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ha indicato in [OSCURATO:PERSONA] il reale gestore della società e ha chiarito che la "chiamata" trova riscontro nelle ennail prodotte dal Pubblico ministero all'udienza del 10 gennaio 2022 (documenti dal 12 al 24); il medesimo giudice ha indicato nella deposizione del maresciallo Bottin la fonte di prova della falsità delle fatture, emesse dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 67 e 68 sentenza di primo grado). La Corte di appello ha recepito le considerazioni del giudice di primo grado, facendo riferimento, in più passaggi, alla società OH [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] basta a supportare l'affermazione di responsabilità per i reati fiscali che, come detto nella parte generale, deriva dal meccanismo messo in piedi da [OSCURATO:PERSONA] e non contestato, nel suo nucleo essenziale, dalla difesa. 431 7.13. In definitiva la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi 36), 39), 46), 47), 48), 50), 55), 56), 59) e 60), perché estinti per prescrizione, e deve essere annullata limitatamente ai capi 22), 37), 41), 63), 64) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia che provvederà anche alla rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio. A seguito della revoca — intervenuta già nel grado di appello, ma non valutata dal giudice di secondo grado—della costituzione di parte civile del [OSCURATO:PERSONA] srl, vanno eliminate le relative statuizioni civili. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato solo in punto di pena. A seguito della declaratoria di estinzione dei reati concernenti l'evasione delle accise, in capo al ricorrente è rimasta soltanto la condanna per il delitto di cui all'art. 416, secondo comma, cod. pen. (capo 1); su detta imputazione si incentrano i motivi di impugnazione. 8.1. Il primo motivo, che eccepisce violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, nonché motivazione apparente in ordine alla condanna per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., è manifestamente infondato sotto entrambi i profili dedotti. Così come è manifestamente infondato il terzo motivo che deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., due distinti profili di fallacia logica, entrambi riferiti alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione ex art. 416 cod. pen. 8.1.1. Ricordato che non è deducibile il vizio di motivazione su questioni processuali (vedi sopra parte generale, paragrafo 3.1.1.), va osservato che l'editto accusatorio assegna ad [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di promotore e organizzatore della associazione per delinquere "occupandosi in particolare di tenere i rapporti con le banche rivolti alla concessione di finanziamenti, di reclutare i soggetti prestanome che fungevano da amministratori e soci delle società coinvolte nella frode". Le sentenze di merito hanno riconosciuto l'imputato responsabile della condotta in rassegna, in quanto hanno accertato che [OSCURATO:PERSONA], ex direttore di banca, "ha avuto un ruolo essenziale nell'organizzazione, gestendo i rapporti con le banche e fornendo prestanome per l'apertura di conti correnti. Grazie alla sua esperienza, ha contribuito alla costituzione delle società cartiere, garantendo la sopravvivenza dell'associazione per anni. La sua attività è risultata indispensabile per la realizzazione del programma criminoso" (pag. 107 sentenza impugnata). Il tema si trova sviluppato nella sentenza di primo grado (pagg. 99 - 100) e viene ripreso anche alle pagine 137 e seguenti della decisione di appello. 44Il confronto tra fatto storico contestato e fatto oggetto di condanna dimostra l'assenza di qualsiasi sensibile scarto tra imputazione e decisione, tanto più se si consideri che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. per tutte Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). 8.1.2. A differenza di quanto sostenuto in ricorso, la motivazione non è meramente apparente, né illogica. La risposta al quinto e al sesto motivo di appello si rinviene alle pagine 137- 142 della sentenza di appello. Il vizio di contraddittorietà, denunciato con il terzo motivo, non risponde ai canoni richiesti dalla giurisprudenza di legittimità come ricordati nella parte generale al paragrafo 3.1.3. 8.2. Il secondo motivo, volto a escludere la sussistenza del numero minimo di tre persone, è manifestamente infondato per le ragioni già espresse al paragrafo 5.3.1. 8.3. Il quarto motivo, afferente all'assegnazione di un ruolo apicale, è infondato. L'ordito motivazionale delle sentenze di primo e secondo grado si pone in reciproca e perfetta consonanza nel disegnare [OSCURATO:PERSONA] come organizzatore del sodalizio: "in quanto il suo contributo, essenziale ed infungibile, ha garantito l'idoneità della struttura alla sopravvivenza per anni dell'associazione. Egli infatti ha individuato i mezzi per consentire l'evasione, coinvolgendo numerosi prestanomi e consentito agli stessi di aprire conti correnti ove transitavano i denari oggetto di frode. Grazie al suo ruolo di spicco e alla sua esperienza nel settore ha coordinato gli aspetti essenziali della costituzione delle cartiere così abbracciando il programma criminoso e agevolandone la realizzazione" (pag. 100 sentenza di primo grado); "deve essere identificato come (co)organizzatore dell'associazione per delinquere. La sua esperienza bancaria e la capacità di gestire i rapporti finanziari e di individuare prestanome lo hanno reso una figura chiave nell'organizzazione. Ha agito come braccio destro di [OSCURATO:PERSONA], 45garantendo la stabilita e l'efficienza del meccanismo fraudolento" (pag. 138 sentenza di appello). La motivazione si pone in linea con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: «la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo, invece, necessario che lo stesso soggetto sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti» (cfr. Sez. 6, n. 44064 del 23/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287296 - 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 - 03; Sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012, Marini, Rv. 254317 - 01). Non conduce a diversa conclusione la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia stato definito "braccio destro" di [OSCURATO:PERSONA], dato che il ruolo di organizzatore spetta anche a colui che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi, esplichi le proprie funzioni con carattere di autonomia nel reperimento dei mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso (Sez. 6, n. 1793 del 03/06/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 198579 - 01). 8.5. Il quinto motivo, che eccepisce violazione del divieto di reformatio in peius, è fondato. Il Tribunale aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi dieci di reclusione, così determinata: uniti i reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato di cui al capo 37), pena base anni di anni 3 reclusione; aumentata di mesi sei di reclusione per il capo 1) e di un ulteriore mese per ciascuno dei reati di cui ai capi 26), 59), 60), 61). La Corte di appello ha dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati-fine, confermando la condanna soltanto per il delitto di cui all'art. 416, secondo comma, cod. pen. per il quale ha fissato la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione, dunque in misura superiore alla pena base indicata dal Tribunale per il reato più grave. Ciò viola il divieto di reformatio in peius, poiché quando residui, per qualunque motivo, solo un reato satellite, il giudice, pur non essendo vincolato alla quantificazione già effettuata in termini di aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., non può irrogare una pena più grave, per specie e quantità, di quella "base" in origine stabilita per il reato ritenuto più grave e venuto meno nei successivi gradi di giudizio (cfr. tra le altre Sez. 4, n. 9176 del 31/01/2024, S., Rv. 285873 - 01; Sez. 4, n. 13806 del 07/03/2023, Clemente, Rv. 284601 - 01; Sez. 2, n. 2692 del 09/12/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284301 - 01). 46Alla determinazione della pena si può procedere direttamente in questa sede ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen, riportandola entro i limiti di quella inflitta in primo grado per il reato più grave, vale a dire tre anni di reclusione, che, peraltro, corrisponde al minimo edittale del reato di cui all'art. 416, secondo comma, cod. pen. 8.6. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, che viene rideterminato in anni tre di reclusione. Il ricorso va rigettato nel resto. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 9.1. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] residua, dopo la decisione di appello, la condanna in ordine ai reati di cui all'art. 2. d. Igs. n. 74 del 2000 contestati ai capi 13) e 14) in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fatto della società è attribuita a [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sopra paragrafo 7.12.2.); [OSCURATO:PERSONA] viene chiamato a rispondere dei reati quale amministratore formale che ha presentato le false dichiarazioni fiscali a fini Iva. In base a quanto si ricava dalla sentenza di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] era una società con sede legale a [OSCURATO:PERSONA], costituita nel 2013 da [OSCURATO:PERSONA], con capitale sociale di 500 euro diviso al 50 % tra i due soci: lo stesso Zen e [OSCURATO:PERSONA]. La società è stata messa in liquidazione nel 2016 e cancellata nel 2017. Il Tribunale afferma che [OSCURATO:PERSONA] ne era amministratore unico (pag. 67) e in questa veste lo chiama a rispondere del reato. La circostanza era stata puntualmente contrastata in sede di gravame. In particolare con il primo motivo di appello la difesa aveva prodotto, in allegato all'impugnazione, la visura camerate della società [OSCURATO:PERSONA] da cui emergeva che il legale rappresentante della società era [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tanto, la risposta fornita dalla sentenza impugnata è meramente apparente: in prima battuta si esclude la decisività della prova (costituita anche dalla visura camerate) "per quanto si dirà meglio in seguito" (pag. 143); in seguito si afferma, senza aver cura di obiettare al motivo di appello, che "le prove poste a carico [di [OSCURATO:PERSONA]] emergono, in primo luogo, dal suo ruolo di amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (pag. 145). È quindi rimasto del tutto inesplorato il tema sollevato dalla difesa circa la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale occorre verificare come e da chi fosse composto l'organo amministrativo della società all'epoca della commissione dei reati e individuare l'identità di colui che ha sottoscritto le false dichiarazioni oggetto di imputazione. 47L'assenza di un reale apparato argomentativo conduce all'annullamento della sentenza impugnata. Spetterà al giudice di rinvio accertare la posizione rivestita da [OSCURATO:PERSONA] all'interno della società, all'epoca dei fatti. Su tali necessari presupposti dovrà poi svolgersi l'analisi dell'eventuale titolo di responsabilità dell'imputato: autore materiale o morale, responsabilità commissiva o omissiva. 9.2. L'accoglimento del motivo riveste efficacia assorbente. Consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguito precisati. 10.1. Il primo motivo è fondato. Il reato di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000 — commesso "dal settembre al dicembre 2012" e contestato al capo 50) — si è prescritto il 23 novembre 2024, prima della pronuncia della sentenza di appello (cfr. sopra paragrafo 7.3.). 10.2. Il secondo e il terzo motivo, attinenti al reato di bancarotta di cui al capo 64), sono fondati nei termini già precisati per [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sopra paragrafo 7.7.). 10.3. È inammissibile il quarto motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di responsabilità per i reati di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000 contestati ai capi 24) e 25) e addebitati a [OSCURATO:PERSONA] nella veste di amministratore formale della società "Hitec sol" [OSCURATO:SOCIETA] circostanza che le due fatture del capo 25) "rientravano per soli 13 giorni" in uno dei vari e ripetuti periodi in cui [OSCURATO:PERSONA] ha assunto la qualifica di amministratore della società è del tutto irrilevante, poiché quelle fatture sono state emesso nel periodo della sua amministrazione. Rispetto alle fatture n. 30, 31, 36 e 43 contestate, insieme ad altre, al capo 24), [OSCURATO:PERSONA] non spiega, anzitutto, da dove si ricavi con certezza la data di effettiva emissione di fatture pacificamente false e quindi alterate e alterabili nei loro dati formali, né chiarisce come l'esclusione di tali fatture dall'ambito di quelle a lui riferibili possa incidere concretamente sull'esito decisionale, posto che, per il reato unitario riferito all'anno 2014, la sua responsabilità rimane, in ogni caso, ancorata ad altre precedenti fatture (quelle numero 3, 12, 13, 23). 10.4. Deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 50), perché estinto per prescrizione, e deve essere annullata limitatamente al reato di cui al capo 64) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia che provvederà anche alla rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio. Il ricorso va rigettato nel resto. / 4811. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato solo in punto di confisca. A carico di [OSCURATO:PERSONA] residua la condanna per i reati di cui ai capi 31) e 32). 11.1. È infondato il primo motivo, che denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui all'art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000 contestati ai capi 31) e 32). [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti quale amministratore delle società [OSCURATO:SOCIETA] (capo 31) e [OSCURATO:PERSONA] srl (capo 32). Il meccanismo fraudolento si trova ripetutamente descritto nella sentenza di primo grado e viene richiamato nel trattare le imputazioni legate alle due società. 11.1.1. In particolare il Tribunale si occupa della società [OSCURATO:SOCIETA] (capo 31) alle pagine 84 e 85 della sentenza. Fornisce i dati della società emersi dall'istruttoria svolta; una società con sede a Roma che svolgeva attività di commercio al dettaglio di oli e ricambi per auto; riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], nonché al coimputato [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo ne era stato amministratore unico e socio al 90% sino al 25 marzo 2015 quando era stato sostituito nella carica, solo formalmente, da un prestanome (cfr. infra paragrafo 12). L'elemento materiale del delitto risultava incontrovertibilmente dall'utilizzo, nella dichiarazione Iva relativa all'anno 2015, di fatture per operazioni inesistenti emesse da cartiere appartenenti alla galassia [OSCURATO:PERSONA] (come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trading) o da altre società interposte come quella [OSCURATO:PERSONA], che acquistava fittiziamente olio da Optima per far figurare una ulteriore rivendita a [OSCURATO:SOCIETA]. Il ruolo di effettivo gestore della società in capo a [OSCURATO:PERSONA] viene tratto dalle dichiarazioni della testimone [OSCURATO:PERSONA], segretaria di [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla documentazione rinvenuta in possesso dell'imputato in sede di perquisizione. 11.1.2. I fatti relativi alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo 32) sono illustrati alle pagine 65 e 66 della sentenza di primo grado, dove vengono richiamati gli elementi che ne decretano il ruolo di "cartiera" e spiegate le modalità con cui la società era impiegata nella frode. La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] discende dalla qualifica di amministratore di diritto della società dal 1 luglio 2014 al 8 aprile 2015; periodo in cui l'imputato ha presentato una falsa dichiarazione Iva, utilizzando fatture per operazioni inesistenti emesse da un'altra "cartiera", la società [OSCURATO:PERSONA] srl (pagg. 64 e 65 sentenza di primo grado). 11.1.3. La decisione di appello si richiama a quella di primo grado (pag. 119), riassumendone alcuni passaggi motivazionali. 49Ai solidi argomenti, ricavabili dall'integrazione delle due sentenze, il ricorso oppone circostanze secondarie (se non irrilevanti) che evitano di misurarsi con le ragioni della decisione di condanna. 11.2. Il secondo motivo è fondato. Nella motivazione della sentenza impugnata, la Corte di appello esclude l'esistenza di un profitto confiscabile a carico di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 120), ma non traduce questa conclusione in una statuizione espressa nel dispositivo, che dispone la revoca della confisca soltanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. All'errore può porsi rimedio in questa sede, adottando la statuizione omessa. 11.3. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca, che va revocata. Il ricorso va respinto nel resto. 12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. A carico di [OSCURATO:PERSONA] residua la condanna per il reato di cui al capo 31), in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. 12.1. Il primo motivo, che eccepisce l'estinzione per prescrizione del reato in rassegna, è manifestamente infondato. Il delitto di cui all'art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000 si consuma alla data di presentazione della dichiarazione falsa. Nella specie la falsità deriva dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relative all'anno 2015 e si è perfezionata il 29 settembre 2016. Questo è il fatto contestato e ritenuto in sentenza; il riferimento al 2014 contenuto a pagina 131 della sentenza di appello, cui si aggancia la difesa, non è significativo, in quanto si fa riferimento a condotte tenute "a partire dal 2014". Anche solo considerando il termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni, risulta che lo stesso non è ancora decorso; peraltro si deve aggiungere un periodo di sospensione di 693 giorni. 12.2. Il secondo e il terzo motivo, che contestano la qualifica di amministratore di fatto e la responsabilità dell'imputato, sono inammissibili. Si tratta di censure versate in fatto e prive di specificità. Esse non si confrontano con le ragioni della decisione, già espresse nella sentenza di primo grado: ferma l'incontestabile sussistenza della condotta materiale, la responsabilità dell'imputato si fonda sul ruolo di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA], desunto dalla circostanza che la società è sempre rimasta sotto il controllo dell'imputato, anche dopo la formale dismissione della carica in favore di un prestanome (cfr. sopra paragrafo 11.1.1.). 12.3. Alla declaratoria di inammissibilità seguono le statuizioni di legge. 5013. In conclusione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi 36), 39), 46), 47), 48), 50), 55), 56), 59) e 60), perché estinti per prescrizione, nonché limitatamente alle statuizioni civili in favore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che vanno eliminate. La medesima sentenza deve essere annullata limitatamente ai capi 22), 37), 41), 63), 64) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia che provvederà anche alla rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato nel resto. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, che viene rideterminato in anni tre di reclusione. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato nel resto. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata va integralmente annullata con rinvio per nuovo giudizio. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo 50), perché estinto per prescrizione, e deve essere annullata limitatamente al reato di cui al capo 64) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia che provvederà anche alla rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato nel resto. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca, che va revocata. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va respinto nel resto. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni tre di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo 50), perché estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 64) con rinvio per nuovo giudizio, anche in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca, che revoca; rigetta nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]. estensore [OSCURATO:PERSONA] Elisabe1a [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] „c"9-e \,1)[OSCURATO:PERSONA] G 20416,9 [OSCURATO:PERSONA] Sa5rqna E3,lmonte 52