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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2025

Cassazione n. 16869/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 15 novembre 2024 con la quale il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 35-ter Ord. Pen., avverso il provvedimento emesso in data 12 aprile 2024, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano aveva dichiarato inammissibile il reclamo-istanza proposto in relazione al periodo di restrizione sofferto presso le Case circondariali di [OSCURATO:PERSONA], Tolmezzo e L'Aquila, e rigettato quello in relazione al periodo di restrizione sofferto presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, a fondamento della decisione, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato, in base alle relazioni provenienti dall'Istituto di pena: - che il detenuto aveva sempre occupato da solo, in quanto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., una camera di 10 mq e che, dunque, non aveva mai avuto a disposizione uno spazio inferiore ai 3 mq, al netto degli arredi fissi e del letto singolo; - che le camere di pernottamento hanno annesso un bagno che contiene lavabo, wc, doccia, acqua corrente calda e fredda; - che il bagno è separato da una porta dalla camera per garantire la privacy e buone condizioni igieniche; - che le camere di pernottamento sono munite di pulsanti per l'illuminazione artificiale sia interni che esterni, dispongono di una finestra con serramenti in legno sufficientemente ampia e che garantisce il giusto apporto di luce naturale e la giusta areazione; - che al detenuto è garantita un'adeguata assistenza sanitaria essendo disponibile un servizio di guardia medica sia durante il giorno che durante la notte; - che il detenuto fruisce, in quanto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., di due ore di permanenza all'aperto dove accede con gruppi di socialità non superiori ai quattro partecipanti; Visto il ricorso, con il quale l'interessato deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 35-ter Ord. Pen., assumendo che il giudice avrebbe omesso di esaminare le specifiche doglianze difensive, quali la carenza di acqua calda in camera, la mancanza di interruttori per accendere e spegnere la luce all'interno della camera e la presenza dello spioncino nel bagno in relazione ai periodi di detenzione trascorsi in Palermo e Tolmezzo, e l'assenza di una effettiva separazione tra il locale bagno ed il resto della camera con riferimento al periodo detentivo trascorso presso L'Aquila, condizioni queste produttive di un trattamento inumano e degradante; Considerato che la proposta impugnazione non si confronta con l'iter argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza a proposito della corretta individuazione delle condizioni di vita del detenuto all'interno degli Istituti di pena, ma ripropone in maniera assertiva e meramente reiterativa le proprie deduzioni, sostanzialmente richiedendo una rivalutazione del merito delle questioni preclusa in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile, dal che conseguono di diritto le statuizioni di cui in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06 marzo 2025 Il C ie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 15 novembre 2024 con la quale il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 35-ter Ord. Pen., avverso il provvedimento emesso in data 12 aprile 2024, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano aveva dichiarato inammissibile il reclamo-istanza proposto in relazione al periodo di restrizione sofferto presso le Case circondariali di [OSCURATO:PERSONA], Tolmezzo e L'Aquila, e rigettato quello in relazione al periodo di restrizione sofferto presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, a fondamento della decisione, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato, in base alle relazioni provenienti dall'Istituto di pena: - che il detenuto aveva sempre occupato da solo, in quanto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., una camera di 10 mq e che, dunque, non aveva mai avuto a disposizione uno spazio inferiore ai 3 mq, al netto degli arredi fissi e del letto singolo; - che le camere di pernottamento hanno annesso un bagno che contiene lavabo, wc, doccia, acqua corrente calda e fredda; - che il bagno è separato da una porta dalla camera per garantire la privacy e buone condizioni igieniche; - che le camere di pernottamento sono munite di pulsanti per l'illuminazione artificiale sia interni che esterni, dispongono di una finestra con serramenti in legno sufficientemente ampia e che garantisce il giusto apporto di luce naturale e la giusta areazione; - che al detenuto è garantita un'adeguata assistenza sanitaria essendo disponibile un servizio di guardia medica sia durante il giorno che durante la notte; - che il detenuto fruisce, in quanto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., di due ore di permanenza all'aperto dove accede con gruppi di socialità non superiori ai quattro partecipanti; Visto il ricorso, con il quale l'interessato deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 35-ter Ord. Pen., assumendo che il giudice avrebbe omesso di esaminare le specifiche doglianze difensive, quali la carenza di acqua calda in camera, la mancanza di interruttori per accendere e spegnere la luce all'interno della camera e la presenza dello spioncino nel bagno in relazione ai periodi di detenzione trascorsi in Palermo e Tolmezzo, e l'assenza di una effettiva separazione tra il locale bagno ed il resto della camera con riferimento al periodo detentivo trascorso presso L'Aquila, condizioni queste produttive di un trattamento inumano e degradante; Considerato che la proposta impugnazione non si confronta con l'iter argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza a proposito della corretta individuazione delle condizioni di vita del detenuto all'interno degli Istituti di pena, ma ripropone in maniera assertiva e meramente reiterativa le proprie deduzioni, sostanzialmente richiedendo una rivalutazione del merito delle questioni preclusa in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile, dal che conseguono di diritto le statuizioni di cui in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06 marzo 2025 Il C ie
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