CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 47253/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 24 giugno 2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Foggia che !o ha condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 614 co. 4 c.p, così riqualificate le imputazioni di tentato furto aggravato e di danneggiamento aggravato. -Considerato i motivi di ricorso sono: - il primo manifestamente infondato in quanto versato in fatto (essendo volto a sottoporre a sindacato l'attività di valutazione delle prove operata dai giudici del merito); - il secondo motivo di ricorso con cui si denuncia violazione di legge in relazione alla nozione di privata dimora, manifestamente infondato non confrontandosi con il precedente di cui a Sez. 4, Sentenza n. 51749 del 13/11/2014, Rv. 261577 e della più risalente Sez. 5, Sentenza n. 7679 del 03/05/1979, Rv. 142911, pronunciata proprio in relazione al delitto di cui all'art. 614 c.p - il terzo generico in quanto reiterativo delle medesime doglianze in punto di esclusione della esimente di cui all'art. 131-bis c.p., già disattese dal giudice del merito. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 novembre 2022 Il C Alier estensore [OSCURATO:PERSONA]