Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21647/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMARCO DALL'OLIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;dato atto che si è proceduto nelle forme della trattazione scritta;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 13/05/2025, emessa in sede di giudizio di rinvio daannullamento disposto dalla Corte di cassazione, la Corte di appello di Caltanissetta, inparziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gela in composizione collegiale indata 17/03/2022, appellata da [OSCURATO:PERSONA], ferma restando l’assoluzione di costui dalreato di bancarotta preferenziale già disposta dalla Corte di appello di Caltanissetta consentenza del 05/04/2023, ha rideterminato la pena inflittagli in anni due e mesi nove direclusione.

Ha eliminato la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici eha confermato nel resto la sentenza impugnata.1.1. [OSCURATO:PERSONA] era originariamente imputato del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 216, comma 1, nn. 1 e 2, e comma 3, 219 e 223 r.d. n. 267/1942, perché qualeamministratore di fatto della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, dichiarata fallita consentenza del Tribunale di Gela in data 08/04/2014, in concorso con l’amministratore di dirittoseguenti tre condotte:1) aveva distratto dai conti correnti della società la complessiva somma di euro23.000,00 di cui euro 1.500,00, quale pagamento effettuato in favore della gioielleriaD’Angeli di Gela, ed euro 21.500,00 quale bonifico con causale “regalie” eseguito in favore diIgnazia Carbonello, in assenza di rapporti giustificativi con la società;2) allo scopo di procurarsi un profitto e/o di recare pregiudizio ai creditori, sottraeva e/odistruggeva tutta la documentazione contabile della società, rendendo impossibile laricostruzione del patrimonio sociale e del volume d’affari della stessa;3) effettuava un pagamento di euro 5.929,69 in favore della “[OSCURATO:SOCIETA].” in data21/05/2014, ossia nel corso della procedura fallimentare allo scopo di favorire il predettocreditore in pregiudizio di altri.Con l’aggravante di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall’art. 261 r.d. n.267/1942.1.2.

All’esito del giudizio di primo grado con sentenza in data 17/03/2022, [OSCURATO:PERSONA] erastato riconosciuto colpevole di tutti questi reati e, concessegli le circostanze attenuantigeneriche in misura equivalente alle contestate aggravanti, il Tribunale di Gela lo avevacondannato alla pena di anni tre di reclusione, applicandogli le sanzioni accessoriedell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare gliuffici direttivi presso qualsiasi impresa per tutta la durata della pena, nonché quelladell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.1.3.

A seguito dell’impugnazione di questa decisione, in parziale riforma di essa, laCorte di appello di Caltanissetta con sentenza in data 05/04/2023 lo ha assolto dallacondotta di bancarotta preferenziale riportata sub 3) e ha ridotto la pena a lui inflitta ad annidue e mesi nove di reclusione, eliminando la pena accessoria dell’interdizione temporaneadai pubblici uffici.1.4.

La Corte di Cassazione, decidendo su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha annullato con rinvio la decisione della Corte di appello con riferimento alreato di bancarotta fraudolenta documentale riportata sub 2), disponendo nuovo giudiziolimitatamente all’accertamento di tale condotta.I giudici di legittimità censuravano la decisione della Corte territoriale in quanto lamotivazione non aveva correttamente inquadrato la fattispecie contestata, relativa ad unadelle due forme alternative descritte dall’art. 216, n. 2, r.d. n. 267/1942, avuto riguardo allasussistenza dell’elemento soggettivo, integrato dal dolo specifico dell’intento di arrecarepregiudizio ai creditori.Secondo la sentenza che ha disposto il giudizio di rinvio, «la Corte territoriale non ha inalcun modo motivato in ordine alla pur ritenuta fraudolenza dell'intento, ma ne ha ancheprospettato la sussistenza in termini di dolo generico, ipotizzando che la volontarietàdell'omessa tenuta delle scritture contabili fosse elemento sufficiente per dimostrare la"consapevolezza" di rendere impossibile o significativamente difficoltosa la ricostruzionedelle vicende societarie.

Tanto, all'evidenza, è un dato intrinsecamente insufficiente, inquanto circostanza priva di efficacia inferenziale rispetto alla sussistenza di uno specificointento fraudolento.

Ritenere che il dolo specifico possa essere logicamente inferito dallasemplice sottrazione (o dall'omessa consegna) di parte delle scritture contabili equivarrebbea sostenere che, ogni qualvolta l'amministratore non consegna le scritture contabili alcuratore, egli persegue sicuramente il fine di celare condotte distrattive e di danneggiare icreditori».1.5.

Decidendo in sede di giudizio di rinvio, altra sezione della Corte di appello diCaltanissetta, con la sentenza in data 13/05/2025, oggi impugnata, ha ritenuto sussistente lacondotta di bancarotta fraudolenta documentale riportata sub 2).A fronte della totale mancanza delle scritture contabili a far data dal 2011, la Corteterritoriale ha ritenuto di ricavare l’intenzione di frodare i creditori dalla fittizia intestazionedell’impresa a [OSCURATO:PERSONA], soggetto privo di fissa dimora, privo di utenza telefonica eche si manteneva svolgendo occasionalmente lavori di pulizia nei locali, nonché dall’ulterioreaccertamento della condotta distrattiva posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], con l’assenso di [OSCURATO:PERSONA],versando la somma di euro 23.000,00 ad una gioielleria intestata ad [OSCURATO:PERSONA],socia anch’ella della fallita “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, titolare di una quota pari al 90%dell’intero capitale.

Condotta quest’ultima descritta sub 1) dell’imputazione e accertata in viadefinitiva essendo stato anche respinto il ricorso sul punto dalla stessa sentenza della Cortedi cassazione, che aveva annullato la statuizione relativa alla condotta descritta sub 2).

La Corte territoriale ha, infine, rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni due emesi nove di reclusione e ha respinto la richiesta di applicazione della pena sostitutiva deilavori di pubblica utilità, ritenendo che sulla base degli elementi acquisiti non potesseformularsi una prognosi positiva sul fatto che gli si atterrà alle prescrizioni.2.

Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando tre motivi.2.1.

Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3,187, 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen., 43 cod. pen. e 216, comma 1, n. 2, r.d. n.267/1942.Secondo la difesa, i dati fattuali dai quali la Corte territoriale ha ricavato il dolo specificodella fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (l’intestazione fittizia e l’indebitoversamento di una somma ad una socia) non hanno nessuna correlazione con l’omessatenuta delle scritture contabili.

Né l’omessa tenuta o la sottrazione delle scritture avrebberogarantito all’imputato l’impunità per la condotta distrattiva.Mancherebbe quindi l ’accertamento del fatto che l ’amministratore abbiadeliberatamente scelto di non tenere la contabilità con lo scopo di frodare i creditori.2.2.

Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma3, 187, 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen., 216, comma 1, n. 2, e 223 r.d. n. 267/1942.La sentenza impugnata aveva omesso di motivare in ordine all’individuazione delsoggetto obbligato alla regolare tenuta delle scritture obbligatorie.La qualifica di amministratore di fatto, ai fini della responsabilità penale, può trovareapplicazione solo in relazione agli atti inerenti all’effettiva operatività svolta dal soggettoindividuato come tale e dall’istruttoria non erano emersi elementi che dimostrassero cheParadiso avesse accesso o disponibilità della documentazione contabile aziendale.Il giudice del rinvio si era limitato a richiamare genericamente il ruolo di dominus dellagestione con rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, ma senza svolgere alcunautonomo accertamento.2.3.

Con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 545-bis cod. proc.pen., 133 cod. pen. e 58 l.n. 689/1981.La sentenza impugnata aveva negato l’applicazione della pena sostitutiva facendoriferimento all’unico precedente penale di limitata entità di inottemperanza all’ordine diesibizione documentale effettuata dall’Ispettorato del Lavoro e senza compiutamentemotivare sulla pretesa insussistenza dei presupposti.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha depositato memoria chiedendol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.Ha dedotto che la sentenza in sede di rinvio non ha spiegato perché lo scopodell’omissione sarebbe stato quello di recare pregiudizio ai creditori.Inoltre, la sentenza aveva integralmente omesso di motivare in ordine alle ragioni per lequali sarebbe stato il [OSCURATO:PERSONA] il soggetto obbligato alla regolare tenuta delle scritturecontabili, e quindi il soggetto responsabile dell’illecito di cui all’imputazione.

In proposito ilmotivo originariamente proposto era stato dichiarato assorbito e perciò, in ordine ad esso,una qualche motivazione avrebbe dovuto essere fornita, cosa che non è avvenuta.Il difensore dell’imputato ha depositato memoria con la quale ha insistito nei motiviproposti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

È fondato il primo motivo, è inammissibile il secondo, resta assorbito ma nonprecluso il terzo.2.1.

Va, in via preliminare, ricordato che sulla posizione di amministratore di fattodell’odierno imputato aveva ampiamente e congruamente motivato la sentenza della Corte diappello di Caltanissetta in data 17/03/2022.

Sul punto la difesa aveva formulato appositomotivo di ricorso per cassazione (corrispondente in quell’atto alla prima delle censureformulate).

E su di esso la sentenza che ha disposto il giudizio di rinvio si era pronunciatadichiarandolo inammissibile.Sicché sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto deve ritenersi formatoil giudicato.La sentenza di annullamento aveva limitato il giudizio di rinvio all’accertamento del dolospecifico in relazione alla condotta sub 2) dell’imputazione, proprio perché sulla condottamateriale del reato (e quindi per implicito sulla sussistenza dell’obbligo di custodia e sulconcorso nella sottrazione della documentazione contabile) a nessuna censura il giudice dilegittimità aveva ritenuto di dover dare corso.La gestione delle scritture contabili si era, quindi, correttamente ricavata a seguitodell’accertamento del ruolo di amministratore di fatto in forza della validata dimostrazione diuna significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico ooccasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, taleda fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus",nell'assetto societario (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881 -01).Il giudice del rinvio non doveva sul punto nuovamente pronunciarsi e, pertanto, ladoglianza difensiva con riguardo a tale pretesa omissione deve ritenersi inammissibile.2.2.

Merita, invece, accoglimento la censura riguardante la motivazione sullasussistenza del dolo specifico che il giudice del rinvio ha ritenuto di ricavare da circostanze,in realtà, dal significato probatorio non del tutto univoco rispetto all’ulteriore finalità dellaspecifica condotta di sottrazione della documentazione contabile, volta a frodare i creditori:l’intestazione fittizia al soggetto privo di fissa dimora [OSCURATO:PERSONA] e l’altra condotta illecita sub 1)dell’imputazione, il cui accertamento era oramai coperto del giudicato.Vero è che, secondo la giurisprudenza, in tema di bancarotta fraudolenta documentaleper omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendola ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione dellavicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorandodi specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine deldato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 - 01).Tuttavia, i due elementi di fatto non sono indicatori univoci della finalità che ha sorrettola condotta della sottrazione della documentazione contabile, perché essa è stata messa indell’intestazione fittizia con una progettualità illecita, i cui contorni non implicanonecessariamente anche la condotta sub 2).A fronte delle molteplici possibili finalità illecite che possono accompagnare lasottrazione o la distruzione della documentazione contabile, tutte peraltro compatibili conquelle genericamente perseguite attraverso la creazione di uno schermo di intestazionefittizia per condurre l’attività di impresa, occorre individuare un elemento probatorio selettivoche dimostri la volontà di rendere funzionale quella condotta agli scopi frodatori che,secondo la fattispecie, non possono considerarsi in re ipsa.Né in tale direzione può costituire riscontro indiziario la condotta sottrattiva dei beni, senon si individua uno specifico collegamento funzionale tra la sottrazione o la distruzionedella documentazione contabile e altre condotte mirate a depauperare la garanziapatrimoniale generica in danno dei creditori.3.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudiziodinanzi ad altra sezione della Corte di appello, al fine di dare compiuta applicazione alprincipio di diritto già fissato con sentenza di questa Corte in data 28/02/2024 e ulteriormenteillustrato nella presente decisione.All’esito e tenendo conto della verifica complessiva sulle condotte accertate, il giudice dirinvio rivaluterà i profili inerenti alla concedibilità della pena sostitutiva, oggetto del terzomotivo, che rimane assorbito ma non precluso.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Caltanissetta.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMARCO DALL'OLIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;dato atto che si è proceduto nelle forme della trattazione scritta;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 13/05/2025, emessa in sede di giudizio di rinvio daannullamento disposto dalla Corte di cassazione, la Corte di appello di Caltanissetta, inparziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gela in composizione collegiale indata 17/03/2022, appellata da [OSCURATO:PERSONA], ferma restando l’assoluzione di costui dalreato di bancarotta preferenziale già disposta dalla Corte di appello di Caltanissetta consentenza del 05/04/2023, ha rideterminato la pena inflittagli in anni due e mesi nove direclusione. Ha eliminato la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici eha confermato nel resto la sentenza impugnata.1.1. [OSCURATO:PERSONA] era originariamente imputato del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 216, comma 1, nn. 1 e 2, e comma 3, 219 e 223 r.d. n. 267/1942, perché qualeamministratore di fatto della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, dichiarata fallita consentenza del Tribunale di Gela in data 08/04/2014, in concorso con l’amministratore di dirittoseguenti tre condotte:1) aveva distratto dai conti correnti della società la complessiva somma di euro23.000,00 di cui euro 1.500,00, quale pagamento effettuato in favore della gioielleriaD’Angeli di Gela, ed euro 21.500,00 quale bonifico con causale “regalie” eseguito in favore diIgnazia Carbonello, in assenza di rapporti giustificativi con la società;2) allo scopo di procurarsi un profitto e/o di recare pregiudizio ai creditori, sottraeva e/odistruggeva tutta la documentazione contabile della società, rendendo impossibile laricostruzione del patrimonio sociale e del volume d’affari della stessa;3) effettuava un pagamento di euro 5.929,69 in favore della “[OSCURATO:SOCIETA].” in data21/05/2014, ossia nel corso della procedura fallimentare allo scopo di favorire il predettocreditore in pregiudizio di altri.Con l’aggravante di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall’art. 261 r.d. n.267/1942.1.2. All’esito del giudizio di primo grado con sentenza in data 17/03/2022, [OSCURATO:PERSONA] erastato riconosciuto colpevole di tutti questi reati e, concessegli le circostanze attenuantigeneriche in misura equivalente alle contestate aggravanti, il Tribunale di Gela lo avevacondannato alla pena di anni tre di reclusione, applicandogli le sanzioni accessoriedell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare gliuffici direttivi presso qualsiasi impresa per tutta la durata della pena, nonché quelladell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.1.3. A seguito dell’impugnazione di questa decisione, in parziale riforma di essa, laCorte di appello di Caltanissetta con sentenza in data 05/04/2023 lo ha assolto dallacondotta di bancarotta preferenziale riportata sub 3) e ha ridotto la pena a lui inflitta ad annidue e mesi nove di reclusione, eliminando la pena accessoria dell’interdizione temporaneadai pubblici uffici.1.4. La Corte di Cassazione, decidendo su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha annullato con rinvio la decisione della Corte di appello con riferimento alreato di bancarotta fraudolenta documentale riportata sub 2), disponendo nuovo giudiziolimitatamente all’accertamento di tale condotta.I giudici di legittimità censuravano la decisione della Corte territoriale in quanto lamotivazione non aveva correttamente inquadrato la fattispecie contestata, relativa ad unadelle due forme alternative descritte dall’art. 216, n. 2, r.d. n. 267/1942, avuto riguardo allasussistenza dell’elemento soggettivo, integrato dal dolo specifico dell’intento di arrecarepregiudizio ai creditori.Secondo la sentenza che ha disposto il giudizio di rinvio, «la Corte territoriale non ha inalcun modo motivato in ordine alla pur ritenuta fraudolenza dell'intento, ma ne ha ancheprospettato la sussistenza in termini di dolo generico, ipotizzando che la volontarietàdell'omessa tenuta delle scritture contabili fosse elemento sufficiente per dimostrare la"consapevolezza" di rendere impossibile o significativamente difficoltosa la ricostruzionedelle vicende societarie. Tanto, all'evidenza, è un dato intrinsecamente insufficiente, inquanto circostanza priva di efficacia inferenziale rispetto alla sussistenza di uno specificointento fraudolento. Ritenere che il dolo specifico possa essere logicamente inferito dallasemplice sottrazione (o dall'omessa consegna) di parte delle scritture contabili equivarrebbea sostenere che, ogni qualvolta l'amministratore non consegna le scritture contabili alcuratore, egli persegue sicuramente il fine di celare condotte distrattive e di danneggiare icreditori».1.5. Decidendo in sede di giudizio di rinvio, altra sezione della Corte di appello diCaltanissetta, con la sentenza in data 13/05/2025, oggi impugnata, ha ritenuto sussistente lacondotta di bancarotta fraudolenta documentale riportata sub 2).A fronte della totale mancanza delle scritture contabili a far data dal 2011, la Corteterritoriale ha ritenuto di ricavare l’intenzione di frodare i creditori dalla fittizia intestazionedell’impresa a [OSCURATO:PERSONA], soggetto privo di fissa dimora, privo di utenza telefonica eche si manteneva svolgendo occasionalmente lavori di pulizia nei locali, nonché dall’ulterioreaccertamento della condotta distrattiva posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], con l’assenso di [OSCURATO:PERSONA],versando la somma di euro 23.000,00 ad una gioielleria intestata ad [OSCURATO:PERSONA],socia anch’ella della fallita “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, titolare di una quota pari al 90%dell’intero capitale. Condotta quest’ultima descritta sub 1) dell’imputazione e accertata in viadefinitiva essendo stato anche respinto il ricorso sul punto dalla stessa sentenza della Cortedi cassazione, che aveva annullato la statuizione relativa alla condotta descritta sub 2). La Corte territoriale ha, infine, rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni due emesi nove di reclusione e ha respinto la richiesta di applicazione della pena sostitutiva deilavori di pubblica utilità, ritenendo che sulla base degli elementi acquisiti non potesseformularsi una prognosi positiva sul fatto che gli si atterrà alle prescrizioni.2. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando tre motivi.2.1. Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3,187, 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen., 43 cod. pen. e 216, comma 1, n. 2, r.d. n.267/1942.Secondo la difesa, i dati fattuali dai quali la Corte territoriale ha ricavato il dolo specificodella fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (l’intestazione fittizia e l’indebitoversamento di una somma ad una socia) non hanno nessuna correlazione con l’omessatenuta delle scritture contabili. Né l’omessa tenuta o la sottrazione delle scritture avrebberogarantito all’imputato l’impunità per la condotta distrattiva.Mancherebbe quindi l ’accertamento del fatto che l ’amministratore abbiadeliberatamente scelto di non tenere la contabilità con lo scopo di frodare i creditori.2.2. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma3, 187, 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen., 216, comma 1, n. 2, e 223 r.d. n. 267/1942.La sentenza impugnata aveva omesso di motivare in ordine all’individuazione delsoggetto obbligato alla regolare tenuta delle scritture obbligatorie.La qualifica di amministratore di fatto, ai fini della responsabilità penale, può trovareapplicazione solo in relazione agli atti inerenti all’effettiva operatività svolta dal soggettoindividuato come tale e dall’istruttoria non erano emersi elementi che dimostrassero cheParadiso avesse accesso o disponibilità della documentazione contabile aziendale.Il giudice del rinvio si era limitato a richiamare genericamente il ruolo di dominus dellagestione con rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, ma senza svolgere alcunautonomo accertamento.2.3. Con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 545-bis cod. proc.pen., 133 cod. pen. e 58 l.n. 689/1981.La sentenza impugnata aveva negato l’applicazione della pena sostitutiva facendoriferimento all’unico precedente penale di limitata entità di inottemperanza all’ordine diesibizione documentale effettuata dall’Ispettorato del Lavoro e senza compiutamentemotivare sulla pretesa insussistenza dei presupposti.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha depositato memoria chiedendol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.Ha dedotto che la sentenza in sede di rinvio non ha spiegato perché lo scopodell’omissione sarebbe stato quello di recare pregiudizio ai creditori.Inoltre, la sentenza aveva integralmente omesso di motivare in ordine alle ragioni per lequali sarebbe stato il [OSCURATO:PERSONA] il soggetto obbligato alla regolare tenuta delle scritturecontabili, e quindi il soggetto responsabile dell’illecito di cui all’imputazione. In proposito ilmotivo originariamente proposto era stato dichiarato assorbito e perciò, in ordine ad esso,una qualche motivazione avrebbe dovuto essere fornita, cosa che non è avvenuta.Il difensore dell’imputato ha depositato memoria con la quale ha insistito nei motiviproposti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. È fondato il primo motivo, è inammissibile il secondo, resta assorbito ma nonprecluso il terzo.2.1. Va, in via preliminare, ricordato che sulla posizione di amministratore di fattodell’odierno imputato aveva ampiamente e congruamente motivato la sentenza della Corte diappello di Caltanissetta in data 17/03/2022. Sul punto la difesa aveva formulato appositomotivo di ricorso per cassazione (corrispondente in quell’atto alla prima delle censureformulate). E su di esso la sentenza che ha disposto il giudizio di rinvio si era pronunciatadichiarandolo inammissibile.Sicché sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto deve ritenersi formatoil giudicato.La sentenza di annullamento aveva limitato il giudizio di rinvio all’accertamento del dolospecifico in relazione alla condotta sub 2) dell’imputazione, proprio perché sulla condottamateriale del reato (e quindi per implicito sulla sussistenza dell’obbligo di custodia e sulconcorso nella sottrazione della documentazione contabile) a nessuna censura il giudice dilegittimità aveva ritenuto di dover dare corso.La gestione delle scritture contabili si era, quindi, correttamente ricavata a seguitodell’accertamento del ruolo di amministratore di fatto in forza della validata dimostrazione diuna significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico ooccasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, taleda fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus",nell'assetto societario (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881 -01).Il giudice del rinvio non doveva sul punto nuovamente pronunciarsi e, pertanto, ladoglianza difensiva con riguardo a tale pretesa omissione deve ritenersi inammissibile.2.2. Merita, invece, accoglimento la censura riguardante la motivazione sullasussistenza del dolo specifico che il giudice del rinvio ha ritenuto di ricavare da circostanze,in realtà, dal significato probatorio non del tutto univoco rispetto all’ulteriore finalità dellaspecifica condotta di sottrazione della documentazione contabile, volta a frodare i creditori:l’intestazione fittizia al soggetto privo di fissa dimora [OSCURATO:PERSONA] e l’altra condotta illecita sub 1)dell’imputazione, il cui accertamento era oramai coperto del giudicato.Vero è che, secondo la giurisprudenza, in tema di bancarotta fraudolenta documentaleper omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendola ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione dellavicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorandodi specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine deldato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 - 01).Tuttavia, i due elementi di fatto non sono indicatori univoci della finalità che ha sorrettola condotta della sottrazione della documentazione contabile, perché essa è stata messa indell’intestazione fittizia con una progettualità illecita, i cui contorni non implicanonecessariamente anche la condotta sub 2).A fronte delle molteplici possibili finalità illecite che possono accompagnare lasottrazione o la distruzione della documentazione contabile, tutte peraltro compatibili conquelle genericamente perseguite attraverso la creazione di uno schermo di intestazionefittizia per condurre l’attività di impresa, occorre individuare un elemento probatorio selettivoche dimostri la volontà di rendere funzionale quella condotta agli scopi frodatori che,secondo la fattispecie, non possono considerarsi in re ipsa.Né in tale direzione può costituire riscontro indiziario la condotta sottrattiva dei beni, senon si individua uno specifico collegamento funzionale tra la sottrazione o la distruzionedella documentazione contabile e altre condotte mirate a depauperare la garanziapatrimoniale generica in danno dei creditori.3. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudiziodinanzi ad altra sezione della Corte di appello, al fine di dare compiuta applicazione alprincipio di diritto già fissato con sentenza di questa Corte in data 28/02/2024 e ulteriormenteillustrato nella presente decisione.All’esito e tenendo conto della verifica complessiva sulle condotte accertate, il giudice dirinvio rivaluterà i profili inerenti alla concedibilità della pena sostitutiva, oggetto del terzomotivo, che rimane assorbito ma non precluso. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Caltanissetta.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21647/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris