Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 10056/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione riesame, emessa il 21/06/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, Sezione riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in data 20 maggio 2022, la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Secondo il provvisorio atto imputativo, l'indagato, in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA], avrebbe gestito una intensa attività di commercializzazione di cocaina ed hashish.

Essi provvedevano all'approvvigionamento della droga presso ignoti fornitori, si avvalevano di una rete di concorrenti presso i quali la stessa veniva all'occorrenza custodita e che ne curavano la consegna ai pushers e talora la vendevano direttamente agli spacciatori, in Velletri e comuni limitrofi.

Le operazioni di polizia giudiziaria si erano concluse il 22 giugno 2021 con l'arresto dell'intermediario [OSCURATO:PERSONA], trovato in possesso di gr. 44,44 di cocaina (oltre a vari appunti scritti relativi ai traffici illeciti), il quale, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva reso ampia confessione consentendo di individuare nei fratelli Luciani due dei propri fornitori.

Tra il settembre 2020 e il giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato dai Luciani, con la mediazione di [OSCURATO:PERSONA] ovvero dei fratelli Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], con cadenza settimanale, cocaina per un peso variabile da 50 a 70 grammi, al prezzo di 45 euro al grammo, che, lo si:esso [OSCURATO:PERSONA], con la compagna [OSCURATO:PERSONA], rivendeva con un margine di profitto.

Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] erano riscontrate dalle indagini della polizia giudiziaria (in particolare dagli esiti dei servizi di osservazione), dall'acquisizione di messagistica, dalle localizzazioni effettuate tramite sistema satellitare GPS, oltre che da intercettazioni telefoniche ed ambientali.

2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale articola i seguenti motivi, enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 268 e 178, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alla eccezione sollevata in sede di riesame, di nullità per la mancata consegna al difensore - nonostante tempestiva e rituale richiesta - dei supporti contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate e i video utilizzati per l'accoglimento della richiesta cautelare.

Deduceva di avere documentato l'avvenuto deposito della richiesta in data 14 giugno 2022, attraverso il portale di deposito degli atti penali, in linea con la normativa emergenziale di cui all'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e con le direttive del Procuratore della Repubblica di Roma, contenute nell'ordine di servizio n. 16/22, richiesta che era stata accettata il 16 giugno 2022 dall'ufficio di Procura, contestualmente al deposito della istanza di riesame (la cui udienza era stata fissata per il successivo 20 giugno).

Ciononostante, il deposito della istanza (contenuta in uno degli allegati all'atto di nomina) era stato ritenuto non provato alla stregua dell'elenco che poteva leggersi nella schermata di deposito del portale - facente riferimento ad un'unica tipologia di atti, ossia alla nomina del difenscre - e comunque inammissibile, trattandosi di atto non suscettibile di essere inserito nella piattaforma telematica e, in ogni caso, tardivo.

Il Tribunale aveva posto a carico della difesa l'onere di dare prova della mancata evasione della richiesta da parte del Pubblico Ministero, secondo una interpretazione contraria all'art. 111 Cost. ed al principio della parità delle parti processuali, lì dove sarebbe stato onere della Accusa, in udienza, contestare la fondatezza della eccezione difensiva.

Tanto meno poteva ritenersi incombente sulla difesa - come pure argomentato nel provvedimento reiettivo - l'onere di chiedere il differimento dell'udienza fissata davanti al Tribunale per far valere l'omesso accesso ai files audio-video delle registrazioni.

2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 292, comrna 2, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione per la mancata valutazione di elementi dedotti a favore dell'indagato.

Il Tribunale non ha reso alcuna motivazione, in particolare, sulla dedotta insussistenza di un pericolo di inquinamento probatorio ex art. 274, lett. a) cod. proc. pen. 2.3.

Violazione di legge in relazione agli artt. 272 e 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto all'attualità del pericolo di condotte reiterative.

Il Tribunale ha rigettato le censure difensive, in punto di attualità delle esigenze, senza considerare, da un lato, l'intervallo temporale di circa cinque mesi decorso tra la richiesta di cautela e l'adozione della ordinanza genetica, dall'altro, il contenuto delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], i Luciani non avevano "più nessuno che spacciasse su Velletri" e non avevano più disponibilità di sostanze stupefacenti.

Peraltro, la prognosi di possibile ripresa dell'attività di spaccio da parte del ricorrente fondava sulle sole dichiarazioni del predetto chiamante in correità, sebbene sfornite di riscontri estrinseci ed individualizzanti.

2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 275 e 277 cod. proc. pen. e vizio di motivazione a proposito della adeguatezza e proporzionalità della misura.

La cautela non è stata graduata sulla effettiva intensità del pericolo; con vuota formula di stile il Tribunale ha ritenuto essere quella carceraria l'unica misura idonea a recidere i legami con ambienti criminali nei quali il ricorrente era inserito.

Alcuna motivazione è stata data quanto alla esigenza correlata al pericolo di inquinamento probatorio ex art. 274, lett. a) cod. proc. pen. 3.

In data 28 novembre 2022 è stata depositata presso la Cancelleria di questa Corte, a mezzo PEC, dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore di fiducia, con allegata procura speciale, stante l'intervenuta sostituzione della misura della custodia in carcere applicata al ricorrente con quella degli arresti domiciliari.

4. L'atto abdicativo determina, dunque; l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen. 5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue, in tal caso, la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e neppure al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come previsto dall'art. 616 cod. proc. pen., non essendovi soccombenza della parte neppure in senso virtuale (Sez.

U, n. 7 del 25/06)1997, Chiappetta, Rv.208166; Sez.

I, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione riesame, emessa il 21/06/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, Sezione riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in data 20 maggio 2022, la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Secondo il provvisorio atto imputativo, l'indagato, in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA], avrebbe gestito una intensa attività di commercializzazione di cocaina ed hashish. Essi provvedevano all'approvvigionamento della droga presso ignoti fornitori, si avvalevano di una rete di concorrenti presso i quali la stessa veniva all'occorrenza custodita e che ne curavano la consegna ai pushers e talora la vendevano direttamente agli spacciatori, in Velletri e comuni limitrofi. Le operazioni di polizia giudiziaria si erano concluse il 22 giugno 2021 con l'arresto dell'intermediario [OSCURATO:PERSONA], trovato in possesso di gr. 44,44 di cocaina (oltre a vari appunti scritti relativi ai traffici illeciti), il quale, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva reso ampia confessione consentendo di individuare nei fratelli Luciani due dei propri fornitori. Tra il settembre 2020 e il giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato dai Luciani, con la mediazione di [OSCURATO:PERSONA] ovvero dei fratelli Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], con cadenza settimanale, cocaina per un peso variabile da 50 a 70 grammi, al prezzo di 45 euro al grammo, che, lo si:esso [OSCURATO:PERSONA], con la compagna [OSCURATO:PERSONA], rivendeva con un margine di profitto. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] erano riscontrate dalle indagini della polizia giudiziaria (in particolare dagli esiti dei servizi di osservazione), dall'acquisizione di messagistica, dalle localizzazioni effettuate tramite sistema satellitare GPS, oltre che da intercettazioni telefoniche ed ambientali. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale articola i seguenti motivi, enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 268 e 178, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alla eccezione sollevata in sede di riesame, di nullità per la mancata consegna al difensore - nonostante tempestiva e rituale richiesta - dei supporti contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate e i video utilizzati per l'accoglimento della richiesta cautelare. Deduceva di avere documentato l'avvenuto deposito della richiesta in data 14 giugno 2022, attraverso il portale di deposito degli atti penali, in linea con la normativa emergenziale di cui all'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e con le direttive del Procuratore della Repubblica di Roma, contenute nell'ordine di servizio n. 16/22, richiesta che era stata accettata il 16 giugno 2022 dall'ufficio di Procura, contestualmente al deposito della istanza di riesame (la cui udienza era stata fissata per il successivo 20 giugno). Ciononostante, il deposito della istanza (contenuta in uno degli allegati all'atto di nomina) era stato ritenuto non provato alla stregua dell'elenco che poteva leggersi nella schermata di deposito del portale - facente riferimento ad un'unica tipologia di atti, ossia alla nomina del difenscre - e comunque inammissibile, trattandosi di atto non suscettibile di essere inserito nella piattaforma telematica e, in ogni caso, tardivo. Il Tribunale aveva posto a carico della difesa l'onere di dare prova della mancata evasione della richiesta da parte del Pubblico Ministero, secondo una interpretazione contraria all'art. 111 Cost. ed al principio della parità delle parti processuali, lì dove sarebbe stato onere della Accusa, in udienza, contestare la fondatezza della eccezione difensiva. Tanto meno poteva ritenersi incombente sulla difesa - come pure argomentato nel provvedimento reiettivo - l'onere di chiedere il differimento dell'udienza fissata davanti al Tribunale per far valere l'omesso accesso ai files audio-video delle registrazioni. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 292, comrna 2, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione per la mancata valutazione di elementi dedotti a favore dell'indagato. Il Tribunale non ha reso alcuna motivazione, in particolare, sulla dedotta insussistenza di un pericolo di inquinamento probatorio ex art. 274, lett. a) cod. proc. pen. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 272 e 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto all'attualità del pericolo di condotte reiterative. Il Tribunale ha rigettato le censure difensive, in punto di attualità delle esigenze, senza considerare, da un lato, l'intervallo temporale di circa cinque mesi decorso tra la richiesta di cautela e l'adozione della ordinanza genetica, dall'altro, il contenuto delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], i Luciani non avevano "più nessuno che spacciasse su Velletri" e non avevano più disponibilità di sostanze stupefacenti. Peraltro, la prognosi di possibile ripresa dell'attività di spaccio da parte del ricorrente fondava sulle sole dichiarazioni del predetto chiamante in correità, sebbene sfornite di riscontri estrinseci ed individualizzanti. 2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 275 e 277 cod. proc. pen. e vizio di motivazione a proposito della adeguatezza e proporzionalità della misura. La cautela non è stata graduata sulla effettiva intensità del pericolo; con vuota formula di stile il Tribunale ha ritenuto essere quella carceraria l'unica misura idonea a recidere i legami con ambienti criminali nei quali il ricorrente era inserito. Alcuna motivazione è stata data quanto alla esigenza correlata al pericolo di inquinamento probatorio ex art. 274, lett. a) cod. proc. pen. 3. In data 28 novembre 2022 è stata depositata presso la Cancelleria di questa Corte, a mezzo PEC, dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore di fiducia, con allegata procura speciale, stante l'intervenuta sostituzione della misura della custodia in carcere applicata al ricorrente con quella degli arresti domiciliari. 4. L'atto abdicativo determina, dunque; l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue, in tal caso, la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e neppure al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come previsto dall'art. 616 cod. proc. pen., non essendovi soccombenza della parte neppure in senso virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06)1997, Chiappetta, Rv.208166; Sez. I, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso pe
Sentenza Cassazione n. 10056/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris