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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25654/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03GYB3N) - imputato del reato di cui all'art. 349, secondo comma, cod. pen. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24/11/2025, con cui la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Verona; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in termini del tutto generici, privi di qualsiasi confutazione del percorso argomentativo diffusamente tracciato dalla Corte territoriale; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende P.Q.MVittor azienza [OSCURATO:PERSONA],-, A‘A/ucts [OSCURATO:PERSONA] Sezione VI! Penale 09 LUG 026 L'ASSISTENTE,,( ‘ 1 DIZIARIO Dott.ssa Ka eniente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03GYB3N) - imputato del reato di cui all'art. 349, secondo comma, cod. pen. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24/11/2025, con cui la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Verona; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in termini del tutto generici, privi di qualsiasi confutazione del percorso argomentativo diffusamente tracciato dalla Corte territoriale; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende P.Q.MVittor azienza [OSCURATO:PERSONA],-, A‘A/ucts [OSCURATO:PERSONA] Sezione VI! Penale 09 LUG 026 L'ASSISTENTE,,( ‘ 1 DIZIARIO Dott.ssa Ka eniente
Sentenza Cassazione n. 25654/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris