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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 43753/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 08/02/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Napoli in data 12/10/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628 comma primo cod. pen., quanto al capo A) del capo di imputazione e di cui agli artt. 576, 582 e 585 cod. pen., quanto al capo B) del capo di imputazione.

Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si contesta la correttezza della motivazione posta alla base della condanna per il reato di cui agli art. 56, 628 comma primo cod. pen. ed il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. - risulta essere manifestamente infondato, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi 02-argomenpi con il supporto di adeguata argomentazione giuridica da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per i reati di cui al capo di imputazione e pag. 4 sulle ragioni per dell'insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.); ritenuto pure che la Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando le dichiarazioni delle pp.00. ed i riscontri esterni emersi durante l'istruttoria dibattimentale - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa; parimenti, quanto al trattamento sanzionatorio, pertinentemente la Corte non ha riconosciuto l'attenuante de quo, atteso che la norma prevede l'integrale risarcimento del danno prima del giudizio (non già dopo l'apertura del dibattimento di primo grado come nel caso di specie); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 08/02/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Napoli in data 12/10/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628 comma primo cod. pen., quanto al capo A) del capo di imputazione e di cui agli artt. 576, 582 e 585 cod. pen., quanto al capo B) del capo di imputazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si contesta la correttezza della motivazione posta alla base della condanna per il reato di cui agli art. 56, 628 comma primo cod. pen. ed il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. - risulta essere manifestamente infondato, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi 02-argomenpi con il supporto di adeguata argomentazione giuridica da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per i reati di cui al capo di imputazione e pag. 4 sulle ragioni per dell'insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.); ritenuto pure che la Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando le dichiarazioni delle pp.00. ed i riscontri esterni emersi durante l'istruttoria dibattimentale - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa; parimenti, quanto al trattamento sanzionatorio, pertinentemente la Corte non ha riconosciuto l'attenuante de quo, atteso che la norma prevede l'integrale risarcimento del danno prima del giudizio (non già dopo l'apertura del dibattimento di primo grado come nel caso di specie); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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