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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27173/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro centoventi di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2, cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo sei motivi di ricorso.

2.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova.

2.2. Violazione di legge quanto all'ingiustificato diniego della causa di non puni- bilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata con- cessione delle attenuanti generiche.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della ri- chiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'entità eccessiva della pena irrogata.

2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

Col primo motivo di ricorso, il Vrabie si limita a censurare genericamente l'affer- mazione di responsabilità per una presunta violazione delle regole di formazione della prova, senza articolare le censure in termini sufficientemente dettagliati.

Tale do- glianza appare del tutto aspecifica a fronte dell'ampio ed articolato apparato argo- mentativo della sentenza impugnata sul punto.

Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).4.

In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.

La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisive, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la dimostrazione di elevata professionalità e scal- trezza (vedi la rimozione della placca mediante apposito strumento), la gravità della violazione e la mancanza di ravvedimento.

Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen..

Il ricorrente sottolinea la presunta incompletezza della valutazione dell'organo giudicante, formulando censure in fatto, non deducibili in sede di legittimità.

5. In ordine al terzo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i nume- rosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della mancanza di elementi valutabili a favore del ricorrente e di segni di resipiscenza.

I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto consi- derano in modo parcellizzato gli elementi ritenuti rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda criminosa, descrivendone i connotati di particolare gravità e l'assenza di elementi significativi a favore dell'imputato.

6. In relazione al quarto motivo di ricorso, va osservato che, con l'atto di appello il Vrabie non aveva richiesto la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

7. In ordine alla quinta censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- t tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi-cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

La pena applicata è prossima al minimo edittale e, in relazione ad essa, non era necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in considerazione della gravità del fatto e del precedente penale specifico.

Il ricorrente prospetta censure in fatto, evidenziando la mancanza di valutazione di tutti gli aspetti normativamente rilevanti, mentre il suesposto apparato argomen- tativo appare lineare e coerente.

8. Con riferimento al sesto motivo di ricorso, va evidenziato che il Collegio con- divide l'orientamento secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di pren- dere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, [OSCURATO:PERSONA]- menico, Rv. 263534).

Peraltro, le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circo- stanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244).

In linea coi suesposti orientamenti giurisprudenziali, sebbene la Corte di merito non abbia risposto in modo specifico alla richiesta formulata coi motivi di appello di applicazione del suddetto beneficio, il diniego deve ritenersi implicitamente motivato in base alle argomentazioni illustrate (e sopra esposte) in relazione al mancato rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche, tutte attinenti alla gravità del fatto e alla pericolosità del Vrabie.9.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro centoventi di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo sei motivi di ricorso. 2.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova. 2.2. Violazione di legge quanto all'ingiustificato diniego della causa di non puni- bilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata con- cessione delle attenuanti generiche. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della ri- chiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'entità eccessiva della pena irrogata. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. Col primo motivo di ricorso, il Vrabie si limita a censurare genericamente l'affer- mazione di responsabilità per una presunta violazione delle regole di formazione della prova, senza articolare le censure in termini sufficientemente dettagliati. Tale do- glianza appare del tutto aspecifica a fronte dell'ampio ed articolato apparato argo- mentativo della sentenza impugnata sul punto. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisive, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la dimostrazione di elevata professionalità e scal- trezza (vedi la rimozione della placca mediante apposito strumento), la gravità della violazione e la mancanza di ravvedimento. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. Il ricorrente sottolinea la presunta incompletezza della valutazione dell'organo giudicante, formulando censure in fatto, non deducibili in sede di legittimità. 5. In ordine al terzo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i nume- rosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della mancanza di elementi valutabili a favore del ricorrente e di segni di resipiscenza. I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto consi- derano in modo parcellizzato gli elementi ritenuti rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda criminosa, descrivendone i connotati di particolare gravità e l'assenza di elementi significativi a favore dell'imputato. 6. In relazione al quarto motivo di ricorso, va osservato che, con l'atto di appello il Vrabie non aveva richiesto la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). 7. In ordine alla quinta censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- t tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi-cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata è prossima al minimo edittale e, in relazione ad essa, non era necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in considerazione della gravità del fatto e del precedente penale specifico. Il ricorrente prospetta censure in fatto, evidenziando la mancanza di valutazione di tutti gli aspetti normativamente rilevanti, mentre il suesposto apparato argomen- tativo appare lineare e coerente. 8. Con riferimento al sesto motivo di ricorso, va evidenziato che il Collegio con- divide l'orientamento secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di pren- dere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, [OSCURATO:PERSONA]- menico, Rv. 263534). Peraltro, le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circo- stanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244). In linea coi suesposti orientamenti giurisprudenziali, sebbene la Corte di merito non abbia risposto in modo specifico alla richiesta formulata coi motivi di appello di applicazione del suddetto beneficio, il diniego deve ritenersi implicitamente motivato in base alle argomentazioni illustrate (e sopra esposte) in relazione al mancato rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche, tutte attinenti alla gravità del fatto e alla pericolosità del Vrabie.9. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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