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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 30149/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19105-2023 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 2007 SOCIETA' COOPERATIVA; -intimata - avverso l'ordinanza n. 8113/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/03/2023 R.G.N. 36330/2018; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19105/2023 Cron.

Rep.

Ud.19/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. c on ordinanza nr. 8113 del 2023 , la Corte di Cassazioneha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'INPS avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna nr. 470 del 2018, perché non notificato nel termine di legge;

2. p er la revocazione dell'ordinanza ricorre l'INPS deducendo l’erronea valutazione di un fatto, cioè l’omessa notificazione del ricorso;

3. è rimasta intimata la parte indicata in epigrafe;

4. l 'Inps ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell' art. 380 bis1 cod.proc.civ;

5. all’adunanza camerale , il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]:

6. l ’ordinanza revocanda ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Inps, poiché non notificato entro il termine di cui all'art. 327 cod.proc.civ;

7. a fondamento del decisum, per quanto qui interessa , la Corte ha rilevato che risultava tentata la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale presso lo studio del difensore ( avv. [OSCURATO:PERSONA]) e che la relata di notifica riportava la dicitura «irreperibile».

Tuttavia, non era seguita poi alcuna attività da parte dell'Ente, notificante;

8. i n particolare, la Corte ha ricordato che, in caso di notificazione non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, secondoCass., sez.un., nr. 14594 del 2016 , è onere della parte, al fine di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria di notificazione, riattivare il processo notificatorio, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod.proc.civ.

Ha , quindi, osservato che «l'Inps non (aveva) riattivato il processo notificatorio, rimanendo del tutto inerte, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 327 cod.proc.civ. (era) trascorso [ … ]»;

9. l e odierne censure imputano alla Corte un errore revocatorio: il Collegio non avrebbe considerato che l’INPS aveva tentato la notifica presso lo studio del procuratore costituito nel giudizio di appello, indicato come domicilio eletto, e che l’indirizzo presso il quale era stata richiesta la notifica era quello indicato nell’Albo del «CNF»al momento della richiesta di notificazione.

Pertanto, nessuna responsabilità poteva attribuirsi all’Istituto e nulla poteva essergli richiesto; 10.le critiche si arrestano ad un rilievo di inammissibilità , perché non pertinenti rispetto alla indicata ratio decidendi .

La Corte, infatti,non ha affermato la responsabilità del notificante nei termini indicati dall’Inps.

Al contrario, proprio sul presupposto che l’omessa notifica non era imputabile all’Istituto, ha rilevato, in applicazione del principio stabilito dalle sezioni unite, la necessità di riattivare il procedimento di notifica,attività, invece, non intrapresa dalla parte ricorrente .

È q uest o il « f atto » che l ’INPS avrebbe dovuto contestare e contraddire sulla base degli atti di causa; 11.come insegna la Corte, l’errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà o in unasvista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertatodagli atti o documenti di causa (tra le tante, Cass. nr.26440 del 2021);12. l’INPS , in definitiva, non prospetta alcun errore revocatorio e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla dovendosi provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata; 13.sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Istituto ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19105-2023 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 2007 SOCIETA' COOPERATIVA; -intimata - avverso l'ordinanza n. 8113/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/03/2023 R.G.N. 36330/2018; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19105/2023 Cron. Rep. Ud.19/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. c on ordinanza nr. 8113 del 2023 , la Corte di Cassazioneha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'INPS avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna nr. 470 del 2018, perché non notificato nel termine di legge; 2. p er la revocazione dell'ordinanza ricorre l'INPS deducendo l’erronea valutazione di un fatto, cioè l’omessa notificazione del ricorso; 3. è rimasta intimata la parte indicata in epigrafe; 4. l 'Inps ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell' art. 380 bis1 cod.proc.civ; 5. all’adunanza camerale , il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]: 6. l ’ordinanza revocanda ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Inps, poiché non notificato entro il termine di cui all'art. 327 cod.proc.civ; 7. a fondamento del decisum, per quanto qui interessa , la Corte ha rilevato che risultava tentata la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale presso lo studio del difensore ( avv. [OSCURATO:PERSONA]) e che la relata di notifica riportava la dicitura «irreperibile». Tuttavia, non era seguita poi alcuna attività da parte dell'Ente, notificante; 8. i n particolare, la Corte ha ricordato che, in caso di notificazione non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, secondoCass., sez.un., nr. 14594 del 2016 , è onere della parte, al fine di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria di notificazione, riattivare il processo notificatorio, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod.proc.civ. Ha , quindi, osservato che «l'Inps non (aveva) riattivato il processo notificatorio, rimanendo del tutto inerte, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 327 cod.proc.civ. (era) trascorso [ … ]»; 9. l e odierne censure imputano alla Corte un errore revocatorio: il Collegio non avrebbe considerato che l’INPS aveva tentato la notifica presso lo studio del procuratore costituito nel giudizio di appello, indicato come domicilio eletto, e che l’indirizzo presso il quale era stata richiesta la notifica era quello indicato nell’Albo del «CNF»al momento della richiesta di notificazione. Pertanto, nessuna responsabilità poteva attribuirsi all’Istituto e nulla poteva essergli richiesto; 10.le critiche si arrestano ad un rilievo di inammissibilità , perché non pertinenti rispetto alla indicata ratio decidendi . La Corte, infatti,non ha affermato la responsabilità del notificante nei termini indicati dall’Inps. Al contrario, proprio sul presupposto che l’omessa notifica non era imputabile all’Istituto, ha rilevato, in applicazione del principio stabilito dalle sezioni unite, la necessità di riattivare il procedimento di notifica,attività, invece, non intrapresa dalla parte ricorrente . È q uest o il « f atto » che l ’INPS avrebbe dovuto contestare e contraddire sulla base degli atti di causa; 11.come insegna la Corte, l’errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà o in unasvista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertatodagli atti o documenti di causa (tra le tante, Cass. nr.26440 del 2021);12. l’INPS , in definitiva, non prospetta alcun errore revocatorio e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla dovendosi provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata; 13.sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Istituto ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis,
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