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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2025

Cassazione n. 20994/2025

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 del TRIBUNALE di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleALFREDO [OSCURATO:PERSONA], che ha chie sto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza delTribunale di Teramo che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perdifetto di querela; Cimino era imputatadel reato “di cui agli artt. 61 n.1, 81 cpv., 635 , comma 2 n. 3 in relazione all’art. 625 n. 7 c.p. perché per futili motivi danneggiavavolutamente un bastone di legno tirando i vari pezzi contro il blindo e dava fuoco ad una coperta di lana in dotazione alla camera n.12-Sezione Nord di proprietà dell’Amm inistrazione Penitenziaria” (così il capo di imputazione); al riguardo eccepisceche il reato era procedibile di ufficio perché commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’ultimo comma dell’art.635 cod. pen. e dell’art. 625 primo comma n. 7 cod. pen.; il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che fosse stata contestata l’aggravante (rectius, ora elemento costitutivo) del fatto commesso su cose esposte per necessità o consuetudine a pubblica fede. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 1.1 L’art. 635, secondo comma , cod. pen. prevede che “ Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose….n.1) altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625”; tale ultima norma si riferisce a “cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottopostea sequestro o a pignoramento o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza”; l’ultimo comma dell’art.635 cod. pen. prevede che “Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

Pertanto, solo nel caso in cui il fatto sia commesso su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede è stata prevista la punibilità a querela, mentre il delitto rimane punibile d’ufficio nelle altre ipotesi previste dall’art. 625 n.7 cod. pen., compreso quindi, come nel caso in esame, l’ipotesi in cui il fatto sia stato commesso su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità.

Deve inoltre essere ribadito il principio secondo cui “l a sentenza di proscioglimento, pronunciata in pubblica udienza dopo l'avvenuta costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge, sicché, nel caso di annullamento aseguito di ricorso "per saltum" del pubblico ministero, il rinvio deve essere disposto innanzi al giudice di secondo grado” (Sez.2, n. 16478 del 03/04/2024 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286279-01).

Si deve infine rilevare che correttamente sia stato promosso dal Pubblico ministero ricorso immediato in cassazione: sebbene nel titolo del motivo sia stato denunciato vizio di motivazione (il che avrebbe comportato che, ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., si sarebbe dovuta disporre la conversione in appello), nell’esposizione dello stesso è stata eccepita soltanto violazione di legge, in particolare relativamente alla errata applicazione del combinato disposto degli artt. 635 e 625 comma 1n. 7 cod. pen.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila per il giudizio.

Così deciso il 28/05/2025 Il consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 del TRIBUNALE di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleALFREDO [OSCURATO:PERSONA], che ha chie sto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza delTribunale di Teramo che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perdifetto di querela; Cimino era imputatadel reato “di cui agli artt. 61 n.1, 81 cpv., 635 , comma 2 n. 3 in relazione all’art. 625 n. 7 c.p. perché per futili motivi danneggiavavolutamente un bastone di legno tirando i vari pezzi contro il blindo e dava fuoco ad una coperta di lana in dotazione alla camera n.12-Sezione Nord di proprietà dell’Amm inistrazione Penitenziaria” (così il capo di imputazione); al riguardo eccepisceche il reato era procedibile di ufficio perché commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’ultimo comma dell’art.635 cod. pen. e dell’art. 625 primo comma n. 7 cod. pen.; il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che fosse stata contestata l’aggravante (rectius, ora elemento costitutivo) del fatto commesso su cose esposte per necessità o consuetudine a pubblica fede. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 1.1 L’art. 635, secondo comma , cod. pen. prevede che “ Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose….n.1) altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625”; tale ultima norma si riferisce a “cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottopostea sequestro o a pignoramento o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza”; l’ultimo comma dell’art.635 cod. pen. prevede che “Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa”. Pertanto, solo nel caso in cui il fatto sia commesso su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede è stata prevista la punibilità a querela, mentre il delitto rimane punibile d’ufficio nelle altre ipotesi previste dall’art. 625 n.7 cod. pen., compreso quindi, come nel caso in esame, l’ipotesi in cui il fatto sia stato commesso su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità. Deve inoltre essere ribadito il principio secondo cui “l a sentenza di proscioglimento, pronunciata in pubblica udienza dopo l'avvenuta costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge, sicché, nel caso di annullamento aseguito di ricorso "per saltum" del pubblico ministero, il rinvio deve essere disposto innanzi al giudice di secondo grado” (Sez.2, n. 16478 del 03/04/2024 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286279-01). Si deve infine rilevare che correttamente sia stato promosso dal Pubblico ministero ricorso immediato in cassazione: sebbene nel titolo del motivo sia stato denunciato vizio di motivazione (il che avrebbe comportato che, ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., si sarebbe dovuta disporre la conversione in appello), nell’esposizione dello stesso è stata eccepita soltanto violazione di legge, in particolare relativamente alla errata applicazione del combinato disposto degli artt. 635 e 625 comma 1n. 7 cod. pen. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila per il giudizio. Così deciso il 28/05/2025 Il consigliere este
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