CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13357/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ha rideterminato l'entità della pena principale inflittagli, nonché la durata delle pene accessorie fallimentari; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego di riqualificazione del fatto di sottrazione o soppressione pressoché totale della contabilità della società fallita di cui l'imputato era amministratore di diritto alla stregua del delitto di bancarotta documentale semplice, è affidato a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non solo non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), ma è del tutto conforme all'orientamento pacifico di questa Corte, secondo cui integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019 - dep. 16/06/2020, Rv. 279179), come nel caso di specie avuto riguardo a quanto diffusamente argomentato dalla Corte di appello (pag. 3, sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] Stetn3; (30G [OSCURATO:PERSONA] C