CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00264/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12901R.G. anno 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7, INT 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 12901/2023 camera di consiglio6.12.2024 FLEGREI 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; controricorrente avverso la SENTENZA n. 1957/2022 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLI il 06/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 dicembre 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Con sentenza del 6 maggio 2022 la Corte di app ello di Napoli ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva integralmente respinto le domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].: domande intese a far accertare la nullità di un contrattodi conto corrente ordinario e di un contratto di affidamento , oltre che la determinazio ne del le posizioni creditorie e debitorie correlative. La Corte di merito ha in particolare dichiarato la nullità del contrattodi conto corrente , che non risultava documentato (avendo la ricorrente denunciato il vizio di forma ex art. 117, comma 3, t.u.b.), ma ha esclusoche la società avesse assolto al proprio onere probatorio: sicché non poteva aver luogo, a suo avviso, alcuna ridefinizione delle ragioni di dare e avere tra i contendenti. 2. ─ Ricorre per cassazione, con tre motivi, la società Sagomae resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata in giudizio da doValue s.p.a.. E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegatoallo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.Sono state depositate memorie. Sez. I–RG 12901/2023 camera di consiglio6.12.2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 t.u.b., nonché degli artt. 1264 e 2697 c.c. e l’omesso rilievo d’ufficio circa la mancanza di adeguata prova della titolarità del credito originariamente vantato da [OSCURATO:SOCIETA] e della legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA].. Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 117 t.u.b. con riferimento alla mancata statuizione di invalidità del rapporto di conto anticipi e di apertura di credito sul conto ordinario per la loro inscindibilità dal rapporto di conto corrente ordinario dichiarato nullo dalla sentenza impugnata, oltre che la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.e il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., sulla nullità d ipendente dalla predetta condizione di inscindibilità ’ dal contratto di conto corrente ordinario. Col terzo mezzo si lamenta anzitutto la violazione e falsa applicazionedell’art. 117 commi 4, 6, 7 e 8, t.u.b. nonch é dell’art. 2697 c.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della delib. CICRdel 4 marzo 2003 e delle Istruzioni della Banca d’Italia del 25 luglio 2003, con riferimento alla statuizione di rigetto della domanda di nullità del rapporto di conto anticipi e di apertura di credito sul conto ordinario per mancanza del contratto di conto ordinario e del documento di sintesi, costituenti parte integrante sia del contratto di conto anticipi che dell’apertura di credito in conto corrente , i quali avrebbero dovuto contenere le principali condizioni economiche applicabili al rapporto di conto anticipi; si prospetta, inoltre, la violazione della richiamata normativa bancaria, in relazione all’art. 360,n. 3 , c.p.c. con riferimento alla pronuncia di rigetto della domanda di nullità delle principali condizioni economiche applicate ai suddetti rapporti bancari, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., oltre che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.relativamente alla « nullit à del contratto di conto anticipi e/o dell’apertura di credito in conto corrente». Sez. I–RG 12901/2023 camera di consiglio6.12.2024 2. ─ La proposta ha il tenore che segue: «[I]l primo motivo è inammissibile, in quanto propone una questione nuova, senza neppure dedurre di averla già proposta innanzi alla Corte d’appello: invero, come questa Corte ha rilevato più volte (di recente, Cass., sez. 3, n. 37734 del 23/12/2022), simili motivi sono inammissibili ex art. 366 c.p.c.: nella specie, si era costituita nel giudizio di appello [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria, ma l’effettiva situazione processuale non risulta esposta nel ricorso con adeguata chiarezza e con il puntuale richiamo del contenuto dei relativi atti processuali; neanche si allega, nel ricorso, se, in quali atti processuali ed in quali termini fossero state eventualmente sollevate, nel giudizio di appello, le questioni relative alla legittimazione sostanziale ed all’eventuale irregolarità della costituzione in giudizio della società creditrice opposta; inoltre, si tratta di questione che non avrebbe potuto, in quanto tali e di per sé, assumere nessun rilievo ai fini dell’esito finale della controversia nel merito, in quanto non emerge dagli atti che la suddetta costituzione abbia in qualche modo avuto incidenza ai fini della decisione del merito del gravame da parte del giudice di secondo grado; «il secondo motivo è inammissibile, in quanto la Corte d’appello ha ritenuto il difetto di prova della domanda di ripetizione d’indebito proposta dal correntista, il quale, pur lamentando la nullità di alcune clausole per mancanza di forma scritta, ha omesso di produrre il contratto da cui la nullità sarebbe risultata: dunque, esso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., per il principio secondo cui, posta l’esistenza di un contratto scritto di conto corrente, l’attore in ripetizione che alleghi la nullità o l’assenza di pattuizioni atte a giustificare gli addebiti attuati nel corso del rapporto è onerato della produzione in giudizio del documento contrattuale (Cass. n. 37800 del 2022; Cass. n. 29855 del 2022; Cass. n. 14428/21, 11294/20, 12178/2020, 33009/19, 30822/18, 7501/12): è infatti attraverso di Sez. I–RG 12901/2023 camera di consiglio6.12.2024 esso che egli dimostra l’assenza della causa debendi delle contestate appostazioni; «il motivo è poi inammissibile laddove pretende un nuovo giudizio sul fatto con riguardo al collegamento tra conto corrente e c.d. conto anticipi; «il terzo motivo è inammissibile, per proporre censure eterogenee e confusamente esposte; per il resto, il motivo impinge nel giudizio di merito, inammissibile in sede di legittimità, e contrasta col principio di diritto richiamato con riguardo al precedente motivo, oltre a non cogliere e non censurare la ritenuta assenza di adeguate istanze probatorie da parte della correntista, che non ha riproposto in appello la istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., al contrario definendola irrilevante». 3. ─ [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili , nella sostanza, tali argomentazioni, che resistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente nella sua memoria. 4. ─ Quanto al primo motivo è da aggiungere che in assenza di una contestazionedella qualità di successore nel diritto controverso in capo a [OSCURATO:PERSONA] 1 Securitisation la Corte di app e llo non avreb be potuto comunque occuparsi della questione. Infatti, ove una società si costituisca in giudizio in sostituzione di altra, della quale assuma essere di essere successore a titolo universale o particolare, è tenuta a dimostrare la propria legittimazione solo ove una delle parti costituite l'abbia contestata (con riferimento al giudizio di appello: Cass. 19 maggio 2020, n. 9137; con riferimento al giudizio di legittimità: Cass. Sez. U. 18 maggio 2006, n. 11650; Cass. 2 marzo 2016, n. 4116; Cass.11 aprile 2017, n. 9250; Cass. 15 maggio 2020, n. 8975). 5. ─ Sia il secondo che il terzo motivo propongono, poi, censure che non possono avere ingresso in considerazione del la loro formulazione, che c umula , in modo confuso, profili di doglianza eterogenei, riconducibili alle diverse ipotesi di cui all’art. 360, nn. 3, 4 Sez. I–RG 12901/2023 camera di consiglio6.12.2024 e 5, c.p.c..Infatti, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790; di recente,non massimate in CED, tra le tante: Cass. 4 novembre 2024, n. 28218; Cass. 18 ottobre 2024, n. 27123). E’ peraltro corretto quanto osservato nella proposta circa lanovità della questione relativa alla nullità che sarebbederivata al contratto di conto anticipi dalla nullità del contratto di conto corrente, dovendosi qui precisare che, in realtà, la questione della nullità «derivata» è posta , col secondo motivo, anche con riguardo al contratto di apertura di credito. In sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2443; Cass. 5 maggio 2006, n. 10319): ed è da sottolineare che gli accertamenti sulla natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale sono tipicamente devoluti al giudice di merito(Cass. 22 settembre 2016, n . 18585 ; Cass. 5 giugno 2007, n. 13164). L’accertamento di cui qui si controverte implica difatti una ricognizionedella fattispecie concreta ― come mostra di sapere la ricorrente, secondo cui il collegamento negoziale sarebbe desumibile innanzitutto «dalla lettura proprio dei contratti relativi alle linee di finanziamento» (cfr. memoria, pag. 10) ― la quale esula dai compiti del Giudice di legittimità.La ricorrente tratta diffusamente, nel ricorso, del collegamento tra il conto anticipi e il conto corrente : ma n on risulta nemmeno accertata la specifica natura dello stesso(in particolare, non Sez. I–RG 12901/2023 camera di consiglio6.12.2024 è chiarose il conto anticipi costituisse un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero si connotasse come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato al conto corrente di corrispondenza, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto, secondo la distinzione operata da Cass. 5 maggio 2022, n. 14321). 6. ─ Quanto al terzo motivo,è il caso di sottolineare, anche qui, l’esattezza di quanto osservato nella proposta. La Corte di appello ha evidenziato essere errata l’affermazione della società oggi ricorrente, secondo cui la mancata produzione dei documenti di sintesida parte della banca avrebbe dovuto comportare l’in validità del le condizioni contrattuali applicate in concreto, giacché in tale situazione era impedita alcuna valutazione circa l’illegittimità dell e nominate condizioni.L’assunto è pienamente coerente col principio, affermato da questa Corte, per cui in materia di contratti bancari la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo (Cass. 19 gennaio 2022, n. 1550; in senso conforme,nonmassimate sul punto in CED: Cass. 11aprile 2024, n.9757; Cass. 3novembre 2023, n. 30553 ) . La decisione di appello si fonda, all’evidenza, sul rilievo per cui il documento contrattuale era integratodal documento di sintesi recante le condizioni economiche applicate al cliente : rilievo che investe un profilo di fatto che sfugge al sindacato di legittimità. 7. ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..I relativi importi possono fissarsi, rispettivamente, nella stessa somma liquidata a titolo di spese giudiziali e in euro 2.500,00. Sez. I–RG 12901/2023 camera di consiglio6.12.2024 P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle duecontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse,in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico