CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 29908/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 agosto 1991, avverso l'ordinanza emessa il 16 novembre 2021 dal Tribunale del riesame di Trieste; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del primo giugno 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 16 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Trieste ha confermato il provvedimento emesso il 12 ottobre 2021 dalla Corte d'appello di Trieste, reiettivo della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di rapina aggravata in concorso. Contro l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in punto di valutazione delle esigenze cautelari I nonché di proporzionalità e adeguatezza della misura custodiale. Il Tribunale del riesame avrebbe trascurato gli elementi di novità, documentati dalla difesa e riscontrati dalle delegate verifiche della polizia giudiziaria, rappresentativi del fatto che l'imputato, già ristretto da due anni, avrebbe dimostrato un comportamento di rivisitazione critica del suo agito criminoso. Il menzionato Tribunale, inoltre, non avrebbe spiegato le ragioni dell'inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella carceraria. All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 cod. proc. pen., si è preso atto della regolarità degli avvisi di rito; all'esito le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Giova premettere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. V, n. 46124 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 241997; Sez. VI, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato. 1.2 Alla luce di tali coordinate deve rilevarsi che le censure, formulate dal ricorrente, non sono consentite e sono prive di specificità. Il Tribunale del riesame ha evidenziato che l'avere l'imputato portato a termine il suo semestre lavorativo e cominciato ad adempiere i suoi doveri di padre di padre costituivano elementi positivi; tuttavia, "a fronte dell'estrema gravità dei fatti commessi e della pesantissima condanna subita anche in ragione della sua intensa pericolosità sociale, tenuto inoltre conto che finora egli ha sempre negato ogni sua responsabilità ... le buone prove da lui date da ultimo in carcere hanno bisogno di stabile consolidamento prima di consentire di riconoscere un concreto ridimensionamento dell'esigenza di prevenzione speciale". Trattasi di argomentazioni che sfuggono ad ogni rilievo censorio. Come ricordato dallo stesso ricorrente, questa Corte ha affermato che, in tema di misure cautelari personali, la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non sia ipotizzabile in astratto ma sia desunto da elementi di fatto esistenti (Sez. VI, n. 8211 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv 266511; Sez. 3, n. 12477 del 18.12.2015, Rv 266485 in motivaz.; Sez. VI, n. 2996 del 30.7.1992, Rv 191656), mentre l'attualità di esso deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricadute (Sez. 2, n. 44946 del 13.9.2016, Rv 267965; Sez. 2, n. 26093 del 31.3.2016, Rv 267264). Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha effettuato una valutazione sulla base di dati concreti (gravità dei fatti e personalità dell'imputato) ed è, quindi, pervenuto ad affermare - con iter logico immune da vizi - che le esigenze cautelari, che avevano portato all'applicazione della custodia cautelare in carcere, erano rimaste invariate e "l'ancora attuale inaffidabilità del sottoposto" non lo rendeva "meritevole degli arresti domiciliari". Nessun vizio inficia, dunque, la motivazione dell'ordinanza impugnata, con cui il ricorrente non si è confrontato adeguatamente, formulando di fatto doglianze tese ad ottenere da parte di questa Corte una non consentita, e pertanto inammissibile, rivalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 3. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, ud