CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 45328/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (stralciato) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 26/5/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del Tribunale di Torino, applicava ex art. 444 c.p.p., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati a loro rispettivamente ascritti, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa (Zichittella) e di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa ( Bonofiglio). Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo, Zichittella il difetto di correlazione tra l'imputazione e la sentenza posto che il giudice, nel determinare la pena, avrebbe computato a titolo di continuazione anche il delitto di cui al capo 16, non contestato a [OSCURATO:PERSONA]; Bonofiglio deduce,invece, l'omessa motivazione della sentenza in relazione all'aumento per la continuazione interna, di mesi 5, ritenuto eccessivo. La posizione di [OSCURATO:PERSONA], non è definibile con procedura "de plano" pertanto va separata ed il procedimento rinviato a nuovo ruolo.Quanto a Bonofiglio il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.,nuova formulazione,l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Deve quindi dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ordina la separazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA], con formazione di autonomo fascicolo e rinvio a nuovo ruolo, perché si proceda nel rispetto delle forme di cui all'art. 611 cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 5/10/2023 Il consigliere relatore Il presidEin