CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2025
Cassazione n. 02149/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore ha depositato memoria scritta che è, tuttavia, tardiva in quanto depositata senza il rispetto del termine di 15 giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. e, pertanto, non può essere presa in considerazione (da ultimo Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2022, Altese, Rv. 287766); ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per mancata traduzione delle stesse ai sensi dell'art.143 cod. proc. pen., non è consentito non essendo stata dedotta con l'atto di appello, e neppure con la presente impugnazione, la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato che è il presupposto fondante il diritto alla conoscenza dei provvedimenti giudiziari in idioma a lui noto (da ultimo Sez. U. n. 10 del 29/09/2025, Ndiaye, allo stato non massimata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.