Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05747/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento del 17 agosto 2022 il Questore di Cagliari ha emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il divieto di accesso per la durata di otto anni agli stadi e a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano manifestazioni sportive del gioco del calcio a qualsiasi livello, agonistico o comunque denominati, ivi comprese le partite della nazionale italiana e di tutte le squadre italiane o estere che verranno disputate sul territorio nazionale e all'estero ex art. 6, commi 1, 2 e 5 legge n. 401 del 1989, e l'obbligo di presentarsi presso gli uffici della Questura di Treviso, per la durata di tre anni, 15 minuti dopo l'inizio del primo tempo e 10 minuti dopo la fine del secondo tempo di ogni partita che sarà disputata dalla Treviso FBC 1993.

Con l'ordinanza del 26 agosto 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha convalidato, su richiesta del Pubblico Ministero, la misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con l'unico motivo si deduce l'assenza di motivazione in relazione all'effettiva pericolosità del ricorrente e alla necessità di applicare con urgenza l'obbligo di presentazione.

L'ordinanza impugnata si sarebbe limitata ad affermare che il ricorrente ha precedenti penali e che i cori intonati dai tifosi partenopei non rientrerebbero nella normale dialettica e competizione sportiva; la motivazione sarebbe apparente quanto alla pericolosità sociale e mancherebbe sull'urgenza.

Il ricorrente non avrebbe commesso alcun reato né realizzato alcuna condotta violenta: si sarebbe limitato a percorrere, con gli altri tifosi del Napoli, la strada che porta dalla stazione ferroviaria di [OSCURATO:PERSONA] allo stadio.

Gli atti violenti si sarebbero verificati al termine della partita ed il ricorrente non vi avrebbe partecipato.

Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché avrebbe omesso di analizzare le effettive responsabilità del ricorrente, sebbene la giurisprudenza richieda, ai fini della legittimità del c.d. daspo collettivo, una puntuale motivazione sull'effettive condotte realizzate dal singolo nel contesto complessivo.

Con riferimento ai precedenti penali, il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe considerato che la condanna per il delitto ex art. 588, comma, 1 cod. pen. avrebbe riguardato un fatto commesso il 30 luglio 2016, oltre il termine di cinque anni previsto dalla legge n. 401 del 1989.

Tutte le altre condanne valorizzate dal Questore e dal Giudice risalirebbero a circa vent'anni prima.Quanto all'obbligo di presentazione, né il Questore né il Giudice per le indagini preliminari avrebbero motivato in relazione all'esistenza dei presupposti di legge per l'adozione della misura, nonché in relazione all'adeguatezza, alla necessarietà, alla proporzionalità e all'urgenza della misura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Secondo la giurisprudenza, i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, c.d. daspo, e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (cfr. Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv. 247186; Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778).

1.2. Il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sulle condotte attribuibili al soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.

1.2.1. Sul punto va ribadito il costante orientamento giurisprudenziale per cui per motivazione assente (o materiale) si intende quella mancante fisicamente o che è graficamente indecifrabile; la motivazione è apparente quando non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti, come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa, ovvero, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U.. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov).

1.2.2. La motivazione non può dirsi graficamente assente né apparente.

Il provvedimento impugnato fa propria la descrizione della condotta contenuta nella richiesta di convalida della Questura di Cagliari e nella nota allegata della [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Cagliari del 24 agosto 2022, da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] faceva parte di un gruppo di tifosi del Napoli che si rifiutò di salire sui mezzi di trasporto messi a disposizione dalla Questura, per scortare i tifosi ed evitare incidenti tra le due tifoserie.La motivazione evidenzia, altresì, che il ricorrente partecipò attivamente con gli altri tifosi ad un corteo non autorizzato; tale corteo, dopo aver occupato la sede stradale, si diresse verso il centro cittadino brandendo aste in plastica prive di bandiere, quali oggetti atti ad offendere.

Tali atti, a cui il ricorrente risulta aver partecipato, per l'uso di strumenti atti ad offendere, per la violazione degli ordini impartiti dall'autorità, per le provocazioni verso la tifoseria avversaria, costituiscono condotte finalizzate alla commissione di episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo l'ordine pubblico.

La finalità risulta confermata da quanto accaduto successivamente, poiché le due tifoserie, al termine della partita, tentarono di scontrarsi; alcuni agenti di polizia riportarono anche delle ferite e contusioni a causa delle azioni violente.

1.2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato gli episodi a cui il ricorrente ha partecipato attivamente, precisandone l'intento pericoloso e violento, con una motivazione specifica, idonea a rendere comprensibile l'iter logico-argomentativo seguito.

1.3. Il ricorrente si duole dell'assenza di motivazione in relazione alla pericolosità concreta ed attuale del soggetto.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il Giudice per le indagini preliminari ha valorizzato la condotta commessa prima della partita e, poi, i plurimi precedenti, tra cui anche una condanna passata in giudicato del 2021. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non ha dato nuovamente rilevanza alla condanna per il reato di rissa ma al passaggio in giudicato della sentenza di condanna ed alla successiva commissione delle condotte che poi hanno giustificato il Daspo.

In sostanza, il Giudice per le indagini preliminari ha fondato la motivazione sulla circostanza che la condanna definitiva non abbia avuto alcuna efficacia deterrente nei suoi confronti.

L'ordinanza afferma testualmente che il ricorrente «pur avendo a suo carico precedenti penali ed amministrativi, prosegue a partecipare attivamente ai cortei dei tifosi, anziché evitare qualsiasi contesto in cui può sorgere pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica».

A dimostrazione dell'attualità del pericolo, il Giudice per le indagini preliminari ha valorizzato, correttamente, il possesso da parte di alcuni componenti del corteo, a cui il ricorrente ha partecipato attivamente, di aste da bandiera destinati a provocare lo scontro con la tifoseria avversaria.

1.5. Quanto ai requisiti di necessità e di urgenza, che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento, la convalida riveste la natura di pieno controllo di legalità sull'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli che la natura di misura di prevenzione richiede, non differenziandosi, nella sostanza, da quello previsto per altri provvedimenti provvisori attribuiti alla competenza dell'autorità amministrativa (quale in particolare quello avente ad oggetto l'arresto operato dalla polizia).

1.6. Ciò posto, la motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, deve riguardare, in ordine ai requisiti della necessità e dell'urgenza, non gli episodi che hanno determinato l'adozione della misura, ma l'attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv. 267294).

1.7. Coerentemente, si è affermato che, se il motivo del ricorso concerne la mancanza della motivazione in ordine al requisito dell'urgenza, è il ricorrente che deve dare la prova della limitazione della libertà subita; deve provare che il provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato.

In tal modo, deve provare il proprio interesse al ricorso: infatti, se il provvedimento ha esecuzione dopo la convalida del magistrato, l'interessato non ha motivo di dolersi per la mancata motivazione sull'urgenza (così Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240244).

1.8. Nel caso in esame il ricorrente nulla ha specificato o concretamente dedurre sul punto, con conseguente inammissibilità del ricorso per genericità.

2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento del 17 agosto 2022 il Questore di Cagliari ha emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il divieto di accesso per la durata di otto anni agli stadi e a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano manifestazioni sportive del gioco del calcio a qualsiasi livello, agonistico o comunque denominati, ivi comprese le partite della nazionale italiana e di tutte le squadre italiane o estere che verranno disputate sul territorio nazionale e all'estero ex art. 6, commi 1, 2 e 5 legge n. 401 del 1989, e l'obbligo di presentarsi presso gli uffici della Questura di Treviso, per la durata di tre anni, 15 minuti dopo l'inizio del primo tempo e 10 minuti dopo la fine del secondo tempo di ogni partita che sarà disputata dalla Treviso FBC 1993. Con l'ordinanza del 26 agosto 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha convalidato, su richiesta del Pubblico Ministero, la misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con l'unico motivo si deduce l'assenza di motivazione in relazione all'effettiva pericolosità del ricorrente e alla necessità di applicare con urgenza l'obbligo di presentazione. L'ordinanza impugnata si sarebbe limitata ad affermare che il ricorrente ha precedenti penali e che i cori intonati dai tifosi partenopei non rientrerebbero nella normale dialettica e competizione sportiva; la motivazione sarebbe apparente quanto alla pericolosità sociale e mancherebbe sull'urgenza. Il ricorrente non avrebbe commesso alcun reato né realizzato alcuna condotta violenta: si sarebbe limitato a percorrere, con gli altri tifosi del Napoli, la strada che porta dalla stazione ferroviaria di [OSCURATO:PERSONA] allo stadio. Gli atti violenti si sarebbero verificati al termine della partita ed il ricorrente non vi avrebbe partecipato. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché avrebbe omesso di analizzare le effettive responsabilità del ricorrente, sebbene la giurisprudenza richieda, ai fini della legittimità del c.d. daspo collettivo, una puntuale motivazione sull'effettive condotte realizzate dal singolo nel contesto complessivo. Con riferimento ai precedenti penali, il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe considerato che la condanna per il delitto ex art. 588, comma, 1 cod. pen. avrebbe riguardato un fatto commesso il 30 luglio 2016, oltre il termine di cinque anni previsto dalla legge n. 401 del 1989. Tutte le altre condanne valorizzate dal Questore e dal Giudice risalirebbero a circa vent'anni prima.Quanto all'obbligo di presentazione, né il Questore né il Giudice per le indagini preliminari avrebbero motivato in relazione all'esistenza dei presupposti di legge per l'adozione della misura, nonché in relazione all'adeguatezza, alla necessarietà, alla proporzionalità e all'urgenza della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Secondo la giurisprudenza, i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, c.d. daspo, e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (cfr. Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv. 247186; Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778). 1.2. Il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sulle condotte attribuibili al soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. 1.2.1. Sul punto va ribadito il costante orientamento giurisprudenziale per cui per motivazione assente (o materiale) si intende quella mancante fisicamente o che è graficamente indecifrabile; la motivazione è apparente quando non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti, come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa, ovvero, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U.. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov). 1.2.2. La motivazione non può dirsi graficamente assente né apparente. Il provvedimento impugnato fa propria la descrizione della condotta contenuta nella richiesta di convalida della Questura di Cagliari e nella nota allegata della [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Cagliari del 24 agosto 2022, da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] faceva parte di un gruppo di tifosi del Napoli che si rifiutò di salire sui mezzi di trasporto messi a disposizione dalla Questura, per scortare i tifosi ed evitare incidenti tra le due tifoserie.La motivazione evidenzia, altresì, che il ricorrente partecipò attivamente con gli altri tifosi ad un corteo non autorizzato; tale corteo, dopo aver occupato la sede stradale, si diresse verso il centro cittadino brandendo aste in plastica prive di bandiere, quali oggetti atti ad offendere. Tali atti, a cui il ricorrente risulta aver partecipato, per l'uso di strumenti atti ad offendere, per la violazione degli ordini impartiti dall'autorità, per le provocazioni verso la tifoseria avversaria, costituiscono condotte finalizzate alla commissione di episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo l'ordine pubblico. La finalità risulta confermata da quanto accaduto successivamente, poiché le due tifoserie, al termine della partita, tentarono di scontrarsi; alcuni agenti di polizia riportarono anche delle ferite e contusioni a causa delle azioni violente. 1.2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato gli episodi a cui il ricorrente ha partecipato attivamente, precisandone l'intento pericoloso e violento, con una motivazione specifica, idonea a rendere comprensibile l'iter logico-argomentativo seguito. 1.3. Il ricorrente si duole dell'assenza di motivazione in relazione alla pericolosità concreta ed attuale del soggetto. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il Giudice per le indagini preliminari ha valorizzato la condotta commessa prima della partita e, poi, i plurimi precedenti, tra cui anche una condanna passata in giudicato del 2021. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non ha dato nuovamente rilevanza alla condanna per il reato di rissa ma al passaggio in giudicato della sentenza di condanna ed alla successiva commissione delle condotte che poi hanno giustificato il Daspo. In sostanza, il Giudice per le indagini preliminari ha fondato la motivazione sulla circostanza che la condanna definitiva non abbia avuto alcuna efficacia deterrente nei suoi confronti. L'ordinanza afferma testualmente che il ricorrente «pur avendo a suo carico precedenti penali ed amministrativi, prosegue a partecipare attivamente ai cortei dei tifosi, anziché evitare qualsiasi contesto in cui può sorgere pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica». A dimostrazione dell'attualità del pericolo, il Giudice per le indagini preliminari ha valorizzato, correttamente, il possesso da parte di alcuni componenti del corteo, a cui il ricorrente ha partecipato attivamente, di aste da bandiera destinati a provocare lo scontro con la tifoseria avversaria. 1.5. Quanto ai requisiti di necessità e di urgenza, che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento, la convalida riveste la natura di pieno controllo di legalità sull'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli che la natura di misura di prevenzione richiede, non differenziandosi, nella sostanza, da quello previsto per altri provvedimenti provvisori attribuiti alla competenza dell'autorità amministrativa (quale in particolare quello avente ad oggetto l'arresto operato dalla polizia). 1.6. Ciò posto, la motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, deve riguardare, in ordine ai requisiti della necessità e dell'urgenza, non gli episodi che hanno determinato l'adozione della misura, ma l'attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv. 267294). 1.7. Coerentemente, si è affermato che, se il motivo del ricorso concerne la mancanza della motivazione in ordine al requisito dell'urgenza, è il ricorrente che deve dare la prova della limitazione della libertà subita; deve provare che il provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato. In tal modo, deve provare il proprio interesse al ricorso: infatti, se il provvedimento ha esecuzione dopo la convalida del magistrato, l'interessato non ha motivo di dolersi per la mancata motivazione sull'urgenza (così Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240244). 1.8. Nel caso in esame il ricorrente nulla ha specificato o concretamente dedurre sul punto, con conseguente inammissibilità del ricorso per genericità. 2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Sentenza Cassazione n. 05747/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris