CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 39130/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: Inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 2 novembre 2022 ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sospensione condizionale della pena disposta con sentenza di condanna del 26 novembre 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], " definitiva il 13 dicembre 2021, in quanto si accertava la mancata demolizione delle opere edilizie abusive, a cui era subordinata la sospensione condizionale della pena. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 165 e 168 cod. pen.), illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto erroneamente che la sospensione condizionale della pena fosse stata subordinata dal giudice della condanna alla demolizione delle opere abusive e ha revocato il beneficio. Tuttavia, sia nel dispositivo sia nella motivazione non risulta nessuna subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione. In subordine, per mero scrupolo difensivo, si osserva che nessun termine risulta per la demolizione Ha chiesto quindi l'annullamento del provvedimento impugnato. La procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] (211^d.P• 3. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve annullarsi senza rinvio. Nel dispositivo della sentenza di condanna nessuna subordinazione alla demolizione sussiste per il beneficio della sospensione condizionale della pena; beneficio che risulta concesso senza alcuna subordinazione, anche nella motivazione della sentenza. L'ordinanza risulta, quindi, emessa su un presupposto errato. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugna