CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 settembre 2026
Cassazione n. 25236/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i e difesi dall'avvocatoDaniele [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante in attiindicato, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] a responsabilità Limitata, in persona del rappresentante in-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 162/2024depositata il 24/01/2024;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente, sottoscritta per adesione allecontroricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;Numero registro generale 17873/2024Numero sezionale 532/2026Numero di raccolta generale 25236/2026Data pubblicazione 11/09/2026che l’estinzione può dichiararsi con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’adesione alla rinuncia da partedelle controricorrenti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]