CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 04476/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché — a differenza di quanto vi si si adduce — la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l'applicazione della recidiva, non limitandosi a valutare la sussistenza di plurimi, variegati e anche specifici precedenti penali ma anche evidenziando che alcuni di essi sono successivi al reato per il quale si procede, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche ,rimarcando non soltanto i precedenti penali ma anche la considerevole quantità di sostanza stupefacente (2 chili di hascisc) detenuta a fine di spaccio e il ruolo, rilevante, di corriere svolto nell'ambito del traffico illecito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] idente