CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12233/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28370/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Stefano d’Acunti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, viale delle Milizie, n. 9. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 459/2015, depositata in data 23 aprile 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La contribuente, in qualità di socio accomandante al 70% della società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., riceveva, in data 30 giugno 2011, notifica dell’avviso di Cart. Pag. IRPEFaccertamento n. T7E011603376, relativo ad IRPEF ed addizionali per reddito da partecipazione, oltre interessi e sanzioni per l’annualità 2007; successivamente, poiché non impugnava il detto avviso, riceveva altresì notifica, in data 14 dicembre 2012 della cartella di pagamento n. 11020120012378901 per € 506.282,47, emessaa seguito dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivo, ex art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, delle somme dovute in base all’avviso di accertamento a suo carico. La rettifica scaturiva dal complementare avviso d’accertamento che l’ufficio finanziario ([OSCURATO:PERSONA] I di Torino) aveva emesso, ex art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a carico della suddetta società (avviso n. T7E021600344) per il recupero della maggiore IRES nella stessa annualità. 2. Tale ultimo avviso veniva impugnato dal curatore fallimentare della società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., medio tempore fallita; la C.t.p. di Torino, con sentenza n. 43/09/2012, respingeva il ricorso e la C.t.r. del Piemonte, adita in grado di appello, con sentenza n. 579/22/14, annullava la sentenza di primo grado - riguardante l’impugnazione, da parte della Curatela fallimentare, dell’avviso dell’accertamento societario - per mancata integrazione del contraddittorio con gli altri soci e con rinvio della causa alla C.t.p. 3. Avverso la cartella di pagamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Torino. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate, controdeducendo alle doglianze di parte. 4. La C.t.p., previamente concessa, con ordinanza, la sospensione dell’esecutività della cartella impugnata, con sentenza n. 07/13/2013, accoglieva il ricorso della contribuente, annullando l’atto impugnato, in considerazione della mancata integrazione del contraddittorio con tutte le parti interessate. 5. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. del Piemonte; la contribuente si costituiva contestando i motivi di gravame. 6. Con sentenza n. 459/22/2015, depositata in data 23 aprile 2015, la C,t,r, adita respingeva il gravame, conferman do la pronuncia di prime cure ritenendo che la controversia non poteva essere limitata ad alcuni soltanto dei destinatari dell’accertamento né il giudizio poteva essere celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari stante l’inscindibilità delle posizioni di tutti i debitori rispetto alle obbligazioni dedotte negli atti impositive. 7. Avverso la sentenza della C.t.r. del Piemonte, l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. La contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 14 aprile 2023 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma primo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 14, primo comma, lett. b), d.P.R. n. 602 del 1973» l’ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., da un lato, ha affermato che l’avviso di accertamento adottato nei confronti della socia per il recupero dei suoi redditi da partecipazione non fosse definitivo e, dall’altro, ha ritenuto illegittima l’iscrizione a ruolo operata dall’Agenzia sulla base dell’avviso di accertamento notificatole. 2. Il motivo è fondato. La sentenza della C.t.r. si fonda su una precisa considerazione e cioè che l’Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto iscrivere a ruolo le somme portate dall’avviso di accertamento notificato nei confronti della socia poiché questo non era definitivo essendo il contenzioso di cui era parte la Curatela ancora in itinere per rinvio innanzi alla C.t.p. per integrazione del contraddittorio. E’ risalente e costante l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cuila definitività dell’avviso di accertamento emesso ai fini Irpef nei confronti del socio ne comporti l’intangibilità, escludendo, ad esempio, la possibilità di invocare la sussistenza dei presupposti per la definizione agevolata (vedi Cass. N. 9419/2014). Pertanto non necessita di integrazione del contraddittorio la lite la controversia introdotta dal socio di società di persone con l’impugnazione della cartella di pagamento per le somme dovute in base all’avviso di accertamento a lui diretto e da lui non impugnato, avente ad oggetto l’imputazione del reddito da partecipazione nella società, atteso che non si tratta di nuovo ed autonomo atto impositivo. 2.1. Conseguentemente, la C.t.r. viola l’art. 21, comma 1, 31 dicembre 1992, n. 546 allorquando afferma che l’avviso di accertamento adottato nei confronti della socia per il recupero dei suoi redditi da partecipazione non era definitivo essendo piuttosto vero che quell’avviso era definitivo perché pacificamente non impugnato dalla contribuente (che, infatti, aveva richiesto di essere rimessa in termini); quindi, riconosciuta la piena definitività dell’avviso di accertamento per le considerazioni testè esposte, senza dubbio l’Ufficio poteva procedere all’iscrizione a ruolo ed adottare la cartella di pagamento. Sul rapporto tra gli avvisi di accertamento notificati alla società e gli avvisi di accertamento notificati ai soci e degli effetti derivati dalle relative pronunce soccorre un noto e risalente arresto delle SS.UU. 04/06/2008, n. 14815 secondo cui quanto agli accertamenti divenuti definitivi perché non impugnati, vale la regola della non autonoma impugnabilità ex art. 14, comma 6, d.lgs. n. 546 del 1992 e della opponibilità all’amministrazione finanziaria del giudicato favorevole al contribuente, che si formi nel giudizio nel quale lo stesso intervenga come litisconsorte, con il solo limite della non ripetibilità di quanto pagato (per il completo esaurimento degli effetti del rapporto tributario) . Pertanto, solo allorquando il giudizio innanzi alla C.t.p. di Torino dovesse concludersi con una pronuncia favorevole alla società – circostanza questa non dedotta con apposita memoria dalla contribuente – tale situazione sarà opponibile all’amministrazione finanziaria anche da parte dei soci. 3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte affinchè, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte affinché, in diversa composizione, proceda