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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 26838/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9674/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IMPRESA F.[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. CARO 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO dell'AQUILA n. 1947/2017 depositata il 26/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede di dichiarare estinto il processo. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 1947/2017. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ortona e l’impresa F.lli Nicolò hanno resistito con controricorso, facendo valere ricorso incidentale.

Con atto datato 4 aprile 2023 i ricorrenti principali e i ricorrenti incidentali hanno depositato atto di reciproca rinuncia al ricorso per cassazione, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio avendo “transatto le ragioni tra loro controverse”, nonché di reciproca accettazione dell’altrui rinuncia, con spese integralmente compensate tra loro.

L’atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni dell’art. 390 c.p.c.

Non vi è luogo a provvedimento sulle spese, avendo le parti reciprocamente aderito alla rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9674/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IMPRESA F.[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. CARO 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO dell'AQUILA n. 1947/2017 depositata il 26/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede di dichiarare estinto il processo. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 1947/2017. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ortona e l’impresa F.lli Nicolò hanno resistito con controricorso, facendo valere ricorso incidentale. Con atto datato 4 aprile 2023 i ricorrenti principali e i ricorrenti incidentali hanno depositato atto di reciproca rinuncia al ricorso per cassazione, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio avendo “transatto le ragioni tra loro controverse”, nonché di reciproca accettazione dell’altrui rinuncia, con spese integralmente compensate tra loro. L’atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni dell’art. 390 c.p.c. Non vi è luogo a provvedimento sulle spese, avendo le parti reciprocamente aderito alla rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza d
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