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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 10774/2023

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n.1655/2020pubblicata i l 9/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: In riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.1655/20, la Corte d’appello di Catanzaro dichiarava Oggetto: verbale accertamento [OSCURATO:PERSONA] Cron.

Rep.

CC 14.4.23 inammissibile l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro un verbale di accertamento emesso dall’Inps nonché control’iniziale verbale di primo accesso.

Riteneva la Corte che il verbale d’accertamento non fosse direttamente impugnabile, in quanto prodromico ad un successivo atto di irrogazione di sanzioni ammnistrative; né esso conteneva alcuna statuizione volta al recupero del debito contributivo.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo.

L’Inps è rimasto intimato.

All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.22 l. n.689/81 per non avere la Corte considerato che il verbale irrogava sanzioni amministrative e provvedeva a recuperare contributi previdenziali.

Il motivo è inammissibile.

La motivazione della sentenza, lungi dall’essere apparente come ritenuto dalla ricorrente (p.2 di ricorso), illustra compiutamente le ragioni della decisione.

In particolare,la Corte di merito ha affermato che , con le conclusioni rassegnate, l’appellante aveva chiesto l’annullamento del verbale di accertamento e del verbale di primo accesso, nonché lo sblocco degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli in forza presso la ditta Lettieri.

La Corte territoriale ha poi rilevato che , rispetto alla domanda di sblocco degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, la legittimazione non spettava alla ditta Lettieri, e che il verbale non era autonomamente impugnabile- peraltro secondo costante orientamento di questa Corte (Cass.32886/18, Cass.16319/10) - essendo impugnabile il successivo provvedimento (ordinanza-ingiunzione) di irrogazione delle sanzioni, e non contenendo il detto verbale alcuna statuizione volta al recupero del credito contributivo.

Il motivo di ricorso contesta entrambi i profili, affermando che il verbale d i accertamento provvedeva all’irrogazione di sanzioni amministrative e chiedeva il pagamento dei contributi.

Esso si mostra , tuttavia , inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non riporta in modo specifico il contenuto del verbale onde consentire il diretto apprezzamento, in questa sede di legittimità, della censura svolta contro la sentenza.

Sotto altro assorbente profilo, nemmeno si contesta, con il mezzo d’impugnazione, il tenore delle conclusioni rassegnate in appello siccome evocate nella sentenza impugnata e tese, come si evince dalla lettura della motivazione dei giudici del gravame, esclusivamente all’annullamento degli atti amministrativi (nella specie, del verbale di accertamento Inps e del verbale di primo accesso), anziché a introdurre un’azione di accertamento negativo delrapporto contributivo volta ad ottenere, nel giudizio di merito, l’accertamento giudiziale dell’insussistenza del proprio debito (v. , per tutte, Cass.22862/10).

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, essendo l’Inps rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso;Così deciso in Roma, all’adunan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n.1655/2020pubblicata i l 9/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: In riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.1655/20, la Corte d’appello di Catanzaro dichiarava Oggetto: verbale accertamento [OSCURATO:PERSONA] Cron. Rep. CC 14.4.23 inammissibile l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro un verbale di accertamento emesso dall’Inps nonché control’iniziale verbale di primo accesso. Riteneva la Corte che il verbale d’accertamento non fosse direttamente impugnabile, in quanto prodromico ad un successivo atto di irrogazione di sanzioni ammnistrative; né esso conteneva alcuna statuizione volta al recupero del debito contributivo. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo. L’Inps è rimasto intimato. All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.22 l. n.689/81 per non avere la Corte considerato che il verbale irrogava sanzioni amministrative e provvedeva a recuperare contributi previdenziali. Il motivo è inammissibile. La motivazione della sentenza, lungi dall’essere apparente come ritenuto dalla ricorrente (p.2 di ricorso), illustra compiutamente le ragioni della decisione. In particolare,la Corte di merito ha affermato che , con le conclusioni rassegnate, l’appellante aveva chiesto l’annullamento del verbale di accertamento e del verbale di primo accesso, nonché lo sblocco degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli in forza presso la ditta Lettieri. La Corte territoriale ha poi rilevato che , rispetto alla domanda di sblocco degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, la legittimazione non spettava alla ditta Lettieri, e che il verbale non era autonomamente impugnabile- peraltro secondo costante orientamento di questa Corte (Cass.32886/18, Cass.16319/10) - essendo impugnabile il successivo provvedimento (ordinanza-ingiunzione) di irrogazione delle sanzioni, e non contenendo il detto verbale alcuna statuizione volta al recupero del credito contributivo. Il motivo di ricorso contesta entrambi i profili, affermando che il verbale d i accertamento provvedeva all’irrogazione di sanzioni amministrative e chiedeva il pagamento dei contributi. Esso si mostra , tuttavia , inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non riporta in modo specifico il contenuto del verbale onde consentire il diretto apprezzamento, in questa sede di legittimità, della censura svolta contro la sentenza. Sotto altro assorbente profilo, nemmeno si contesta, con il mezzo d’impugnazione, il tenore delle conclusioni rassegnate in appello siccome evocate nella sentenza impugnata e tese, come si evince dalla lettura della motivazione dei giudici del gravame, esclusivamente all’annullamento degli atti amministrativi (nella specie, del verbale di accertamento Inps e del verbale di primo accesso), anziché a introdurre un’azione di accertamento negativo delrapporto contributivo volta ad ottenere, nel giudizio di merito, l’accertamento giudiziale dell’insussistenza del proprio debito (v. , per tutte, Cass.22862/10). Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, essendo l’Inps rimasto intimato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso;Così deciso in Roma, all’adunan
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