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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26356/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 677-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 287, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2730/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza depositata il 30 aprile 2020 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento relativo ad IRPEF, per l'anno d'imposta 2005.

Riteneva la CTR la legittimità dell'atto impositivo emesso, a seguito della omessa presentazione della dichiarazione, sulla base di quanto dichiarato dalla contribuente nella comunicazione annuale IVA mediante l'applicazione di una percentuale del 40% di redditività desunta dall'analisi di altre attività similari, tenuto conto dei dati dichiarati negli anni precedenti e dell'incidenza dei costi necessari per la gestione dell'attività di commercio di mobili.

Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L'Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986, Ric. 2021 n. 00677 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -2- alla luce dell'art. 53 Cost.

Sostiene che la CTR avrebbe errato nell'escludere che dovessero essere riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, seppure forfettariamente, i costi sostenuti dalla contribuente nell'esercizio della sua attività.

Il ricorso è infondato.

La ricorrente, a sostegno dell'impugnazione, invoca l'orientamento espresso da questa Corte, secondo cui, in caso di accertamento induttivo puro, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni c.d. supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti, sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, in violazione dell'art. 53 Cost., non potendo trovare applicazione l'art. 109 t.u.i.r. che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico (tra le tante, Cass. n. 19191 del 2019).

Risulta tuttavia dalla sentenza impugnata che la CTR, nel determinare induttivamente il reddito della contribuente sulla base di quanto dalla stessa dichiarato nella comunicazione annuale IVA, ha tenuto conto dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati, avendo i giudici di appello fatto espresso riferimento «all'incidenza dei costi necessari per la gestione dell'attività di commercio di mobili».

Alla stregua delle considerazioni svolte, diversamente dalla proposta del relatore (cfr. Cass., Sez.

U. n. 8999 del 2009), il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, avendo l'Agenzia delle entrate depositato mero atto di costituzione.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 00677 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -3- La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 677-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 287, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2730/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 30 aprile 2020 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento relativo ad IRPEF, per l'anno d'imposta 2005. Riteneva la CTR la legittimità dell'atto impositivo emesso, a seguito della omessa presentazione della dichiarazione, sulla base di quanto dichiarato dalla contribuente nella comunicazione annuale IVA mediante l'applicazione di una percentuale del 40% di redditività desunta dall'analisi di altre attività similari, tenuto conto dei dati dichiarati negli anni precedenti e dell'incidenza dei costi necessari per la gestione dell'attività di commercio di mobili. Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986, Ric. 2021 n. 00677 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- alla luce dell'art. 53 Cost. Sostiene che la CTR avrebbe errato nell'escludere che dovessero essere riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, seppure forfettariamente, i costi sostenuti dalla contribuente nell'esercizio della sua attività. Il ricorso è infondato. La ricorrente, a sostegno dell'impugnazione, invoca l'orientamento espresso da questa Corte, secondo cui, in caso di accertamento induttivo puro, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni c.d. supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti, sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, in violazione dell'art. 53 Cost., non potendo trovare applicazione l'art. 109 t.u.i.r. che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico (tra le tante, Cass. n. 19191 del 2019). Risulta tuttavia dalla sentenza impugnata che la CTR, nel determinare induttivamente il reddito della contribuente sulla base di quanto dalla stessa dichiarato nella comunicazione annuale IVA, ha tenuto conto dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati, avendo i giudici di appello fatto espresso riferimento «all'incidenza dei costi necessari per la gestione dell'attività di commercio di mobili». Alla stregua delle considerazioni svolte, diversamente dalla proposta del relatore (cfr. Cass., Sez. U. n. 8999 del 2009), il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, avendo l'Agenzia delle entrate depositato mero atto di costituzione. P.Q.M. Ric. 2021 n. 00677 sez. MT - ud. 27-04-2022 -3- La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del
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