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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 05408/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 5408/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 26998/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d appello di Lecceinoltre* * *visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore * * * laquale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoudito il difensore della parte civile avvocato * * la quale si è riportata alleconclusioni depositate unitamente alla nota spese.udito l avvocato * * che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 13 novembre 2024 la Corte di appello riformava la sentenza delTribunale di Lecce del 21 ottobre 2021. * il reato di atti persecutori contestato a* * * in quelli di cui agli artt. 81 612 cod. pen. e 660 cod. pen.dichiarava non doversi procedere nei confronti dell imputato in ordine ai reati di minacciaperché l azione penale non poteva essere proseguita per tardività della querela e locondannava per la fattispecie contravvenzionale punita dall art. 660 cod. pen. infliggendo lapena di mesi tre di arresto.Al fine di una migliore comprensione si rappresenta che il ricorrente veniva tratto agiudizio per rispondere del reato di cui all art. 612 bis comma 1 e 2 cod. pen.

Per avermolestato * * con la quale aveva intrattenuto una relazione affettiva cessatanel mese di novembre 2019 con ripetute ingiurie reiterate minacce e condotte di violenzaprivata ovvero di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico costringendola amodificare le proprie abitudini di vita e a tollerare comportamenti intrusivi invadenti epersecutori creandole un perdurante e grave stato d ansia e paura ed ingenerandone ancheun fondato timore per la propria incolumità fisica non accettando la decisione della donna diinterrompere la loro relazione la contattava più volte e le inviava ripetuti messaggi telefonicidal tenore chiaramente minatorio oltre che lesivo della privacy dell onore e dellareputazione ... * o questa sera succede un macello... * storia deve finire infretta... * * vedi che sul tuo telefono ho trovato anche chiamate di 3 4 anni fa edanche chiamate di * * vuoi che vada ancora avanti e per fortuna non li conoscevi..Ti dico qualche schifo altro che hai combinato a * 3496360109 ecco perché ti piacevail nome di * * lurida bugiarda ci dovresti sputare in faccia da sola e se ti vedoin giro lo faccio io... * a * non avrai più pace ti conviene cambiare perché io saròsempre cornuto ma tu rimani una troia e scopati pure tutto compreso * e tutta Milano e ituoi vicini soprattutto ma stai tranquilla che a * non vieni a vivere alla risposta dellapersona offesa * non è tua replicava invece sì.. * sai a cosa vaiincontro... .Con l aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona con la quale eralegato da relazione affettiva.

In * fino all 11 * 2020.All esito del dibattimento il Tribunale assolveva l imputato per insussistenza del fatto.Avverso detta sentenza proponevano appello il pubblico ministero e la parte civile.La Corte di appello di Lecce disponeva il rinnovo dell istruttoria mediante esame dellapersona offesa * * e ritenuta corretta la ricostruzione cronologica degliaccadimenti effettuata dal giudice di primo grado e osservato che il rinnovo dell esame dellateste aveva contribuito a smentire l ipotesi accusatoria confermava l insussistenza deglielementi costitutivi del delitto di atti persecutori el improcedibilità dell azione penale pertardività della querela con riferimento al delitto di minaccia.* dal giudice di primo grado invece osservava che le condotte consistentinell invio da * ad * di una serie di messaggi contenenti numeri di telefono diuomini conosciuti dalla donna indicati come possibili padri del bambino che ella portava ingrembo erano qualificabili come molestie in quanto motivate da biasimevoli motivi. *a tale condotta qualificata ai sensi dell art. 660 cod. pen. infliggeva all imputato la pena dimesi tre di arresto.

Lo condannava altresì al risarcimento del danno e alla refusione dellespese in favore della parte civile nonché al pagamento delle spese processuali.2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente laquale articola i motivi di ricorso sulla base di due ipotesiA Che il giudice di appello valorizzando una delle prove raccolte sia pervenuto ariqualificare il reato contestato nella fattispecie contravvenzionale di cui all art. 660 cod. pen.B Che la Corte territoriale abbia condannato l imputato per un “fatto nuovo” non inclusonell imputazione originaria.A1 Con riferimento alla prima ipotesi osserva che la motivazione posta a fondamentodella condanna per molestie non risponde ai requisiti richiesti da questa Corte in ordine allanecessità di una motivazione “rafforzata” nel caso di condanna pronunciata in riforma disentenza assolutoria. * che la Corte territoriale ha omesso di argomentare sulle ragioniper le quali ha ritenuto biasimevoli i motivi che avevano ispirato la condotta di *mentre il giudice di primo grado li aveva ritenuti legittimi.A2 * la sentenza per essere stata emessa in violazione dell art. 603 comma 3bis cod. proc. pen. in quanto il rinnovo dell istruttoria era stato parziale essendo statolimitato all esame della persona offesa con esclusione delle altre prove testimoniali nonchédella perizia sui telefoni dell imputato e della persona offesa richiesta in primo grado e inappello e non espletata.B1 Con riferimento alla seconda ipotesi osserva che ove dovesse ritenersi che lacondotta di molestie non sia contestata nell imputazione la sentenza sarebbe affetta danullità per violazione dell art. 521 cod. proc. pen.B2 Nel merito rileva che il giudice di primo grado ha giudicato legittime le richiesteformulate da * tramite i messaggi contenuti nel CD prodotto in atti in quanto motivatedal desiderio di accertare la propria paternità con la conseguenza che doveva escludersiqualsiasi biasimevole motivo ispiratore della condotta.

Al contrario la condotta dell odiernoricorrente è stata ritenuta biasimevole dalla Corte di appello in contrasto peraltro con lavalutazione fatta dalla stessa persona offesa che dichiarava di “non offendersi” per il fattoche l uomo fosse in possesso dei numeri di telefono.Infine propone un ulteriore motivo di ricorso denunciando il difetto assoluto dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all art.131 bis cod. pen. all applicazione delle pene sostitutive alla concessione del beneficio dellasospensione condizionale della pena benché richiesti in primo grado.Alla luce dei motivi dedotti chiede l annullamento della sentenza impugnata.All esito della discussione orale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale il difensore dellaparte civile e il difensore dell imputato concludevano come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Vengono preliminarmente esaminati i motivi di ricorso descritti sub B1 e sub A1 inquanto prioritari in ordine logico denunciando vizi in procedendo al cui accertamentoconsegue la nullità della sentenza.2.Infondata è l ipotesi prospettata al punto B1 del “ritenuto in fatto” secondo cui laCorte di appello avrebbe condannato l imputato per un fatto diverso e nuovo rispetto a quellocontestato in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e senza laprocedura di cui all art. 521 c.p.p. e conseguentemente è insussistente l eccepita nullitàdella sentenza impugnata.Invero questa Corte anche con pronunce recenti ha affermato che non sussisteviolazione del principio di correlazione della sentenza all accusa contestata quando nellacontestazione considerata nella sua interezza siano contenuti gli stessi elementi del fattocostitutivo del reato ritenuto in sentenza in quanto l immutazione si verifica solo nel caso incui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale peressersi realizzata una vera e propria trasformazione sostituzione o variazione dei contenutiessenziali dell addebito nei confronti dell imputato posto così a sorpresa di fronte ad unfatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d effettiva difesa cfr. ex multis* 6 n. 35120 del 13/06/2003 * * 226654 * 6 n. 17799 del 06/02/2014M. * 260156 . * in quanto il rispetto della regola del contraddittorio che deve essereassicurato all imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fattoconformemente all art. 111 comma secondo * integrato dall art. 6 *europea come interpretato dalla Corte * impone esclusivamente che detta diversaqualificazione giuridica non avvenga a sorpresa e cioè nei confronti dell imputato che perla prima volta e quindi senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto si trovi difronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenzialirispetto all originaria imputazione di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato ne consegueche non sussiste la violazione dell art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazionegiuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio secondo unosviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l imputato ed il suo difensore abbianoavuto nella fase di merito come avvenuto nella fattispecie la possibilità di interloquire inordine al contenuto dell imputazione anche attraverso l ordinario rimedio dell impugnazione * 5 Sentenza n. 7984 del 24/09/2012 dep. 2013 * 254649 * 2 Sentenza n.10989 del 28/02/2023 * 284427 – 01Nel caso in esame ilcapo di imputazione nel descrivere la fattispecie di attipersecutori enuncia la seguente condotta ... per aver molestato * * … lacontattava più volte e le inviava ripetuti messaggi telefonici dal tenore chiaramente minatoriooltreché lesivo della privacy dell onore e della reputazione riconducibile nella suacomponente oggettiva alla fattispecie contravvenzionale rubricata all art. 660 cod. pen.come “Molestia o disturbo alle persone” la quale sanziona colui che per petulanza o altrobiasimevole motivo rechi a taluno molestie o disturbo col mezzo del telefono.È quindi da escludere che detta condotta possa ritenersi “fatto diverso” rispetto aquello originariamente contestato.

La riqualificazione del delitto di atti persecutori in quello dimolestie ex art. 660 c.p. costituiva uno sviluppo prevedibile del processo proprio perchénell imputazione originaria l invio reiterato di messaggi telefonici dal contenuto minatoriooffensivo e lesivo della privacy ed onorabilità era già contenuto ed integrava una delle formein cui veniva realizzato il più grave delitto di atti persecutori.3.Parimenti infondato il motivo di ricorso enunciato al punto A2 .Non è in discussione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte * Un. 27620 del 28/04/2016 * per il quale la riforma in pejus di una decisioneassolutoria ove fondata su una diversa valutazione in ordine all attendibilità di una provaorale assunta in primo grado richiede la rinnovazione dell istruttoria dibattimentale in appelloper la riassunzione della prova stessa.Nel caso di specie tuttavia la decisione della Corte territoriale non costituisce ilrisultato di una diversa valutazione della testimonianza della persona offesa che anzi ècoerente con quella effettuata dal giudice di primo grado.

Invero la sentenza fonda lapropria decisione sul dato documentale costituito dagli screenshot depositati incontestati perquanto riguarda il numero la frequenza e il contenuto. * Corte ha affermato che Non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell istruttoria dibattimentale in appelloqualora la riforma in peius della sentenza assolutoria di primo grado sia fondata non già suun diverso apprezzamento in ordine all attendibilità di una prova orale ritenuta in primo gradonon attendibile bensì in misura determinante su elementi esterni alle dichiarazioni dellapersona offesa non considerati nella decisione di primo grado. * 5 Sentenza n.45847del 28/06/2016 * 268470 – 01 .

E ancora La necessità per il giudice di appello diprocedere anche d ufficio alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi dell art. 603comma 3 bis cod. proc. pen. concerne il solo caso in cui alla riforma della sentenza diassoluzione si giunga esclusivamente sulla base di un diversa valutazione della provadichiarativa e non anche nell ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale inforza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale * 3Sentenza n. 36905 del 13/10/2020 * 280448 01Quanto alla perizia sui telefoni cellulari il ricorrente si è limitato a lamentarel incompletezza della chat dalla quale sarebbero stati estrapolati solamente i messaggiinviati dall imputato alla persona offesa senza tuttavia dedurre come ciò abbia influito sullaricostruzione del fatto e quindi sollevando una censura del tutto generica.4.Si ritiene invece che il primo motivo di ricorso sub A1 sia fondato.La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che nel caso di riforma inappello della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado il giudice è tenuto a fornireuna motivazione “rafforzata” ovvero che consista nella compiuta indicazione delle ragioni percui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispettoa quella ritenuta dal giudice di primo grado nonché in un apparato giustificativo che diaconto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale oprocessuale in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. ** 6 Sentenza n. 51898 dell 11/07/2019 * 278056 – 01 .Nel caso di specie il giudice di primo grado nel valutare i plurimi contatti consistentianche inparole “insistenti e inurbane” ha osservato come secondo la stessa personaoffesa fossero diretti a “scoprire se effettivamente ella l avesse in passato tradito o meno ese quindi il figlio che lei portava in grembo fosse effettivamente di lui o di altri finalitàche ad avviso del giudicante rispondeva ad un legittimo desiderio che non eracollegato alla cessazione del rapporto sentimentale.Il giudice di appello invece nel valutare i medesimi contatti che si tratti dei medesimisi evince dal fatto che entrambi i giudici fanno riferimento a quelli documentati nel CD econsistenti in screenshot delle chat ha espresso un giudizio ben diverso avendoli qualificaticome “molesti” perché assistiti da biasimevoli motivi.

Nel proprio argomentare tuttavia nonha illustrato su cosa fosse fondata la diversa valutazione rispetto al carattere molesto olegittimo dei medesimi messaggi e sotto tale profilo deve effettivamente rilevarsi che lamotivazione più che carente è assente.5.

Per tali motivi la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio ad altra sezione della Corte di appello affinché colmi le lacune motivazionievidenziate.L accoglimento del ricorso sotto il profilo evidenziato supera l ulteriore motivo diimpugnazione relativo alla mancata pronuncia sulla causa di non punibilità di cui all art. 131bis cod. pen. sull applicazione delle pene sostitutive sulla concessione del beneficio dellasospensione condizionale della pena.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 5408/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 26998/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d appello di Lecceinoltre* * *visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore * * * laquale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoudito il difensore della parte civile avvocato * * la quale si è riportata alleconclusioni depositate unitamente alla nota spese.udito l avvocato * * che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 13 novembre 2024 la Corte di appello riformava la sentenza delTribunale di Lecce del 21 ottobre 2021. * il reato di atti persecutori contestato a* * * in quelli di cui agli artt. 81 612 cod. pen. e 660 cod. pen.dichiarava non doversi procedere nei confronti dell imputato in ordine ai reati di minacciaperché l azione penale non poteva essere proseguita per tardività della querela e locondannava per la fattispecie contravvenzionale punita dall art. 660 cod. pen. infliggendo lapena di mesi tre di arresto.Al fine di una migliore comprensione si rappresenta che il ricorrente veniva tratto agiudizio per rispondere del reato di cui all art. 612 bis comma 1 e 2 cod. pen.

Per avermolestato * * con la quale aveva intrattenuto una relazione affettiva cessatanel mese di novembre 2019 con ripetute ingiurie reiterate minacce e condotte di violenzaprivata ovvero di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico costringendola amodificare le proprie abitudini di vita e a tollerare comportamenti intrusivi invadenti epersecutori creandole un perdurante e grave stato d ansia e paura ed ingenerandone ancheun fondato timore per la propria incolumità fisica non accettando la decisione della donna diinterrompere la loro relazione la contattava più volte e le inviava ripetuti messaggi telefonicidal tenore chiaramente minatorio oltre che lesivo della privacy dell onore e dellareputazione ... * o questa sera succede un macello... * storia deve finire infretta... * * vedi che sul tuo telefono ho trovato anche chiamate di 3 4 anni fa edanche chiamate di * * vuoi che vada ancora avanti e per fortuna non li conoscevi..Ti dico qualche schifo altro che hai combinato a * 3496360109 ecco perché ti piacevail nome di * * lurida bugiarda ci dovresti sputare in faccia da sola e se ti vedoin giro lo faccio io... * a * non avrai più pace ti conviene cambiare perché io saròsempre cornuto ma tu rimani una troia e scopati pure tutto compreso * e tutta Milano e ituoi vicini soprattutto ma stai tranquilla che a * non vieni a vivere alla risposta dellapersona offesa * non è tua replicava invece sì.. * sai a cosa vaiincontro... .Con l aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona con la quale eralegato da relazione affettiva.

In * fino all 11 * 2020.All esito del dibattimento il Tribunale assolveva l imputato per insussistenza del fatto.Avverso detta sentenza proponevano appello il pubblico ministero e la parte civile.La Corte di appello di Lecce disponeva il rinnovo dell istruttoria mediante esame dellapersona offesa * * e ritenuta corretta la ricostruzione cronologica degliaccadimenti effettuata dal giudice di primo grado e osservato che il rinnovo dell esame dellateste aveva contribuito a smentire l ipotesi accusatoria confermava l insussistenza deglielementi costitutivi del delitto di atti persecutori el improcedibilità dell azione penale pertardività della querela con riferimento al delitto di minaccia.* dal giudice di primo grado invece osservava che le condotte consistentinell invio da * ad * di una serie di messaggi contenenti numeri di telefono diuomini conosciuti dalla donna indicati come possibili padri del bambino che ella portava ingrembo erano qualificabili come molestie in quanto motivate da biasimevoli motivi. *a tale condotta qualificata ai sensi dell art. 660 cod. pen. infliggeva all imputato la pena dimesi tre di arresto.

Lo condannava altresì al risarcimento del danno e alla refusione dellespese in favore della parte civile nonché al pagamento delle spese processuali.2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente laquale articola i motivi di ricorso sulla base di due ipotesiA Che il giudice di appello valorizzando una delle prove raccolte sia pervenuto ariqualificare il reato contestato nella fattispecie contravvenzionale di cui all art. 660 cod. pen.B Che la Corte territoriale abbia condannato l imputato per un “fatto nuovo” non inclusonell imputazione originaria.A1 Con riferimento alla prima ipotesi osserva che la motivazione posta a fondamentodella condanna per molestie non risponde ai requisiti richiesti da questa Corte in ordine allanecessità di una motivazione “rafforzata” nel caso di condanna pronunciata in riforma disentenza assolutoria. * che la Corte territoriale ha omesso di argomentare sulle ragioniper le quali ha ritenuto biasimevoli i motivi che avevano ispirato la condotta di *mentre il giudice di primo grado li aveva ritenuti legittimi.A2 * la sentenza per essere stata emessa in violazione dell art. 603 comma 3bis cod. proc. pen. in quanto il rinnovo dell istruttoria era stato parziale essendo statolimitato all esame della persona offesa con esclusione delle altre prove testimoniali nonchédella perizia sui telefoni dell imputato e della persona offesa richiesta in primo grado e inappello e non espletata.B1 Con riferimento alla seconda ipotesi osserva che ove dovesse ritenersi che lacondotta di molestie non sia contestata nell imputazione la sentenza sarebbe affetta danullità per violazione dell art. 521 cod. proc. pen.B2 Nel merito rileva che il giudice di primo grado ha giudicato legittime le richiesteformulate da * tramite i messaggi contenuti nel CD prodotto in atti in quanto motivatedal desiderio di accertare la propria paternità con la conseguenza che doveva escludersiqualsiasi biasimevole motivo ispiratore della condotta.

Al contrario la condotta dell odiernoricorrente è stata ritenuta biasimevole dalla Corte di appello in contrasto peraltro con lavalutazione fatta dalla stessa persona offesa che dichiarava di “non offendersi” per il fattoche l uomo fosse in possesso dei numeri di telefono.Infine propone un ulteriore motivo di ricorso denunciando il difetto assoluto dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all art.131 bis cod. pen. all applicazione delle pene sostitutive alla concessione del beneficio dellasospensione condizionale della pena benché richiesti in primo grado.Alla luce dei motivi dedotti chiede l annullamento della sentenza impugnata.All esito della discussione orale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale il difensore dellaparte civile e il difensore dell imputato concludevano come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Vengono preliminarmente esaminati i motivi di ricorso descritti sub B1 e sub A1 inquanto prioritari in ordine logico denunciando vizi in procedendo al cui accertamentoconsegue la nullità della sentenza.2.Infondata è l ipotesi prospettata al punto B1 del “ritenuto in fatto” secondo cui laCorte di appello avrebbe condannato l imputato per un fatto diverso e nuovo rispetto a quellocontestato in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e senza laprocedura di cui all art. 521 c.p.p. e conseguentemente è insussistente l eccepita nullitàdella sentenza impugnata.Invero questa Corte anche con pronunce recenti ha affermato che non sussisteviolazione del principio di correlazione della sentenza all accusa contestata quando nellacontestazione considerata nella sua interezza siano contenuti gli stessi elementi del fattocostitutivo del reato ritenuto in sentenza in quanto l immutazione si verifica solo nel caso incui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale peressersi realizzata una vera e propria trasformazione sostituzione o variazione dei contenutiessenziali dell addebito nei confronti dell imputato posto così a sorpresa di fronte ad unfatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d effettiva difesa cfr. ex multis* 6 n. 35120 del 13/06/2003 * * 226654 * 6 n. 17799 del 06/02/2014M. * 260156 . * in quanto il rispetto della regola del contraddittorio che deve essereassicurato all imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fattoconformemente all art. 111 comma secondo * integrato dall art. 6 *europea come interpretato dalla Corte * impone esclusivamente che detta diversaqualificazione giuridica non avvenga a sorpresa e cioè nei confronti dell imputato che perla prima volta e quindi senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto si trovi difronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenzialirispetto all originaria imputazione di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato ne consegueche non sussiste la violazione dell art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazionegiuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio secondo unosviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l imputato ed il suo difensore abbianoavuto nella fase di merito come avvenuto nella fattispecie la possibilità di interloquire inordine al contenuto dell imputazione anche attraverso l ordinario rimedio dell impugnazione * 5 Sentenza n. 7984 del 24/09/2012 dep. 2013 * 254649 * 2 Sentenza n.10989 del 28/02/2023 * 284427 – 01Nel caso in esame ilcapo di imputazione nel descrivere la fattispecie di attipersecutori enuncia la seguente condotta ... per aver molestato * * … lacontattava più volte e le inviava ripetuti messaggi telefonici dal tenore chiaramente minatoriooltreché lesivo della privacy dell onore e della reputazione riconducibile nella suacomponente oggettiva alla fattispecie contravvenzionale rubricata all art. 660 cod. pen.come “Molestia o disturbo alle persone” la quale sanziona colui che per petulanza o altrobiasimevole motivo rechi a taluno molestie o disturbo col mezzo del telefono.È quindi da escludere che detta condotta possa ritenersi “fatto diverso” rispetto aquello originariamente contestato.

La riqualificazione del delitto di atti persecutori in quello dimolestie ex art. 660 c.p. costituiva uno sviluppo prevedibile del processo proprio perchénell imputazione originaria l invio reiterato di messaggi telefonici dal contenuto minatoriooffensivo e lesivo della privacy ed onorabilità era già contenuto ed integrava una delle formein cui veniva realizzato il più grave delitto di atti persecutori.3.Parimenti infondato il motivo di ricorso enunciato al punto A2 .Non è in discussione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte * Un. 27620 del 28/04/2016 * per il quale la riforma in pejus di una decisioneassolutoria ove fondata su una diversa valutazione in ordine all attendibilità di una provaorale assunta in primo grado richiede la rinnovazione dell istruttoria dibattimentale in appelloper la riassunzione della prova stessa.Nel caso di specie tuttavia la decisione della Corte territoriale non costituisce ilrisultato di una diversa valutazione della testimonianza della persona offesa che anzi ècoerente con quella effettuata dal giudice di primo grado.

Invero la sentenza fonda lapropria decisione sul dato documentale costituito dagli screenshot depositati incontestati perquanto riguarda il numero la frequenza e il contenuto. * Corte ha affermato che Non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell istruttoria dibattimentale in appelloqualora la riforma in peius della sentenza assolutoria di primo grado sia fondata non già suun diverso apprezzamento in ordine all attendibilità di una prova orale ritenuta in primo gradonon attendibile bensì in misura determinante su elementi esterni alle dichiarazioni dellapersona offesa non considerati nella decisione di primo grado. * 5 Sentenza n.45847del 28/06/2016 * 268470 – 01 .

E ancora La necessità per il giudice di appello diprocedere anche d ufficio alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi dell art. 603comma 3 bis cod. proc. pen. concerne il solo caso in cui alla riforma della sentenza diassoluzione si giunga esclusivamente sulla base di un diversa valutazione della provadichiarativa e non anche nell ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale inforza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale * 3Sentenza n. 36905 del 13/10/2020 * 280448 01Quanto alla perizia sui telefoni cellulari il ricorrente si è limitato a lamentarel incompletezza della chat dalla quale sarebbero stati estrapolati solamente i messaggiinviati dall imputato alla persona offesa senza tuttavia dedurre come ciò abbia influito sullaricostruzione del fatto e quindi sollevando una censura del tutto generica.4.Si ritiene invece che il primo motivo di ricorso sub A1 sia fondato.La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che nel caso di riforma inappello della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado il giudice è tenuto a fornireuna motivazione “rafforzata” ovvero che consista nella compiuta indicazione delle ragioni percui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispettoa quella ritenuta dal giudice di primo grado nonché in un apparato giustificativo che diaconto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale oprocessuale in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. ** 6 Sentenza n. 51898 dell 11/07/2019 * 278056 – 01 .Nel caso di specie il giudice di primo grado nel valutare i plurimi contatti consistentianche inparole “insistenti e inurbane” ha osservato come secondo la stessa personaoffesa fossero diretti a “scoprire se effettivamente ella l avesse in passato tradito o meno ese quindi il figlio che lei portava in grembo fosse effettivamente di lui o di altri finalitàche ad avviso del giudicante rispondeva ad un legittimo desiderio che non eracollegato alla cessazione del rapporto sentimentale.Il giudice di appello invece nel valutare i medesimi contatti che si tratti dei medesimisi evince dal fatto che entrambi i giudici fanno riferimento a quelli documentati nel CD econsistenti in screenshot delle chat ha espresso un giudizio ben diverso avendoli qualificaticome “molesti” perché assistiti da biasimevoli motivi.

Nel proprio argomentare tuttavia nonha illustrato su cosa fosse fondata la diversa valutazione rispetto al carattere molesto olegittimo dei medesimi messaggi e sotto tale profilo deve effettivamente rilevarsi che lamotivazione più che carente è assente.5.

Per tali motivi la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio ad altra sezione della Corte di appello affinché colmi le lacune motivazionievidenziate.L accoglimento del ricorso sotto il profilo evidenziato supera l ulteriore motivo diimpugnazione relativo alla mancata pronuncia sulla causa di non punibilità di cui all art. 131bis cod. pen. sull applicazione delle pene sostitutive sulla concessione del beneficio dellasospensione condizionale della pena. *Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di *Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di *Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5408/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 26998/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d appello di Lecceinoltre* * *visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore * * * laquale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoudito il difensore della parte civile avvocato * * la quale si è riportata alleconclusioni depositate unitamente alla nota spese.udito l avvocato * * che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 13 novembre 2024 la Corte di appello riformava la sentenza delTribunale di Lecce del 21 ottobre 2021. * il reato di atti persecutori contestato a* * * in quelli di cui agli artt. 81 612 cod. pen. e 660 cod. pen.dichiarava non doversi procedere nei confronti dell imputato in ordine ai reati di minacciaperché l azione penale non poteva essere proseguita per tardività della querela e locondannava per la fattispecie contravvenzionale punita dall art. 660 cod. pen. infliggendo lapena di mesi tre di arresto.Al fine di una migliore comprensione si rappresenta che il ricorrente veniva tratto agiudizio per rispondere del reato di cui all art. 612 bis comma 1 e 2 cod. pen.    Per avermolestato * * con la quale aveva intrattenuto una relazione affettiva cessatanel mese di novembre 2019 con ripetute ingiurie reiterate minacce e condotte di violenzaprivata ovvero di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico costringendola amodificare le proprie abitudini di vita e a tollerare comportamenti intrusivi invadenti epersecutori creandole un perdurante e grave stato d ansia e paura ed ingenerandone ancheun fondato timore per la propria incolumità fisica non accettando la decisione della donna diinterrompere la loro relazione la contattava più volte e le inviava ripetuti messaggi telefonicidal tenore chiaramente minatorio oltre che lesivo della privacy dell onore e dellareputazione   ... * o questa sera succede un macello... * storia deve finire infretta... * * vedi che sul tuo telefono ho trovato anche chiamate di 3 4 anni fa edanche chiamate di * * vuoi che vada ancora avanti e per fortuna non li conoscevi..Ti dico qualche schifo altro che hai combinato a * 3496360109 ecco perché ti piacevail nome di * * lurida bugiarda ci dovresti sputare in faccia da sola e se ti vedoin giro lo faccio io... * a * non avrai più pace ti conviene cambiare perché io saròsempre cornuto ma tu rimani una troia e scopati pure tutto compreso * e tutta Milano e ituoi vicini soprattutto ma stai tranquilla che a * non vieni a vivere   alla risposta dellapersona offesa * non è tua   replicava    invece sì.. * sai a cosa vaiincontro...  .Con l aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona con la quale eralegato da relazione affettiva. In * fino all 11 * 2020.All esito del dibattimento il Tribunale assolveva l imputato per insussistenza del fatto.Avverso detta sentenza proponevano appello il pubblico ministero e la parte civile.La Corte di appello di Lecce disponeva il rinnovo dell istruttoria mediante esame dellapersona offesa * * e ritenuta corretta la ricostruzione cronologica degliaccadimenti effettuata dal giudice di primo grado e osservato che il rinnovo dell esame dellateste aveva contribuito a smentire l ipotesi accusatoria confermava l insussistenza deglielementi costitutivi del delitto di atti persecutori el improcedibilità dell azione penale pertardività della querela con riferimento al delitto di minaccia.* dal giudice di primo grado invece osservava che le condotte consistentinell invio da * ad * di una serie di messaggi contenenti numeri di telefono diuomini conosciuti dalla donna indicati come possibili padri del bambino che ella portava ingrembo erano qualificabili come molestie in quanto motivate da biasimevoli motivi. *a tale condotta qualificata ai sensi dell art. 660 cod. pen. infliggeva all imputato la pena dimesi tre di arresto. Lo condannava altresì al risarcimento del danno e alla refusione dellespese in favore della parte civile nonché al pagamento delle spese processuali.2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente laquale articola i motivi di ricorso sulla base di due ipotesiA Che il giudice di appello valorizzando una delle prove raccolte sia pervenuto ariqualificare il reato contestato nella fattispecie contravvenzionale di cui all art. 660 cod. pen.B Che la Corte territoriale abbia condannato l imputato per un “fatto nuovo” non inclusonell imputazione originaria.A1 Con riferimento alla prima ipotesi osserva che la motivazione posta a fondamentodella condanna per molestie non risponde ai requisiti richiesti da questa Corte in ordine allanecessità di una motivazione “rafforzata” nel caso di condanna pronunciata in riforma disentenza assolutoria. * che la Corte territoriale ha omesso di argomentare sulle ragioniper le quali ha ritenuto biasimevoli i motivi che avevano ispirato la condotta di *mentre il giudice di primo grado li aveva ritenuti legittimi.A2 * la sentenza per essere stata emessa in violazione dell art. 603 comma 3bis cod. proc. pen. in quanto il rinnovo dell istruttoria era stato parziale essendo statolimitato all esame della persona offesa con esclusione delle altre prove testimoniali nonchédella perizia sui telefoni dell imputato e della persona offesa richiesta in primo grado e inappello e non espletata.B1 Con riferimento alla seconda ipotesi osserva che ove dovesse ritenersi che lacondotta di molestie non sia contestata nell imputazione la sentenza sarebbe affetta danullità per violazione dell art. 521 cod. proc. pen.B2 Nel merito rileva che il giudice di primo grado ha giudicato legittime le richiesteformulate da * tramite i messaggi contenuti nel CD prodotto in atti in quanto motivatedal desiderio di accertare la propria paternità con la conseguenza che doveva escludersiqualsiasi biasimevole motivo ispiratore della condotta. Al contrario la condotta dell odiernoricorrente è stata ritenuta biasimevole dalla Corte di appello in contrasto peraltro con lavalutazione fatta dalla stessa persona offesa che dichiarava di “non offendersi” per il fattoche l uomo fosse in possesso dei numeri di telefono.Infine propone un ulteriore motivo di ricorso denunciando il difetto assoluto dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all art.131 bis cod. pen. all applicazione delle pene sostitutive alla concessione del beneficio dellasospensione condizionale della pena benché richiesti in primo grado.Alla luce dei motivi dedotti chiede l annullamento della sentenza impugnata.All esito della discussione orale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale il difensore dellaparte civile e il difensore dell imputato concludevano come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Vengono preliminarmente esaminati i motivi di ricorso descritti sub B1 e sub A1 inquanto prioritari in ordine logico denunciando vizi in procedendo al cui accertamentoconsegue la nullità della sentenza.2.Infondata è l ipotesi prospettata al punto B1 del “ritenuto in fatto” secondo cui laCorte di appello avrebbe condannato l imputato per un fatto diverso e nuovo rispetto a quellocontestato in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e senza laprocedura di cui all art. 521 c.p.p. e conseguentemente è insussistente l eccepita nullitàdella sentenza impugnata.Invero questa Corte anche con pronunce recenti ha affermato che   non sussisteviolazione del principio di correlazione della sentenza all accusa contestata quando nellacontestazione considerata nella sua interezza siano contenuti gli stessi elementi del fattocostitutivo del reato ritenuto in sentenza in quanto l immutazione si verifica solo nel caso incui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale peressersi realizzata una vera e propria trasformazione sostituzione o variazione dei contenutiessenziali dell addebito nei confronti dell imputato posto così a sorpresa di fronte ad unfatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d effettiva difesa cfr. ex multis* 6 n. 35120 del 13/06/2003 * * 226654 * 6 n. 17799 del 06/02/2014M. * 260156 . * in quanto il rispetto della regola del contraddittorio che deve essereassicurato all imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fattoconformemente all art. 111 comma secondo * integrato dall art. 6 *europea come interpretato dalla Corte * impone esclusivamente che detta diversaqualificazione giuridica non avvenga a sorpresa e cioè nei confronti dell imputato che perla prima volta e quindi senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto si trovi difronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenzialirispetto all originaria imputazione di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato ne consegueche non sussiste la violazione dell art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazionegiuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio secondo unosviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l imputato ed il suo difensore abbianoavuto nella fase di merito come avvenuto nella fattispecie la possibilità di interloquire inordine al contenuto dell imputazione anche attraverso l ordinario rimedio dell impugnazione * 5 Sentenza n. 7984 del 24/09/2012 dep. 2013 * 254649 * 2 Sentenza n.10989 del 28/02/2023 * 284427 – 01Nel caso in esame ilcapo di imputazione nel descrivere la fattispecie di attipersecutori enuncia la seguente condotta    ... per aver molestato * * … lacontattava più volte e le inviava ripetuti messaggi telefonici dal tenore chiaramente minatoriooltreché lesivo della privacy dell onore e della reputazione   riconducibile nella suacomponente oggettiva alla fattispecie contravvenzionale rubricata all art. 660 cod. pen.come “Molestia o disturbo alle persone” la quale sanziona colui che per petulanza o altrobiasimevole motivo rechi a taluno molestie o disturbo col mezzo del telefono.È quindi da escludere che detta condotta possa ritenersi “fatto diverso” rispetto aquello originariamente contestato. La riqualificazione del delitto di atti persecutori in quello dimolestie ex art. 660 c.p. costituiva uno sviluppo prevedibile del processo proprio perchénell imputazione originaria l invio reiterato di messaggi telefonici dal contenuto minatoriooffensivo e lesivo della privacy ed onorabilità era già contenuto ed integrava una delle formein cui veniva realizzato il più grave delitto di atti persecutori.3.Parimenti infondato il motivo di ricorso enunciato al punto A2 .Non è in discussione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte * Un. 27620 del 28/04/2016 * per il quale la riforma in pejus di una decisioneassolutoria ove fondata su una diversa valutazione in ordine all attendibilità di una provaorale assunta in primo grado richiede la rinnovazione dell istruttoria dibattimentale in appelloper la riassunzione della prova stessa.Nel caso di specie tuttavia la decisione della Corte territoriale non costituisce ilrisultato di una diversa valutazione della testimonianza della persona offesa che anzi ècoerente con quella effettuata dal giudice di primo grado. Invero la sentenza fonda lapropria decisione sul dato documentale costituito dagli screenshot depositati incontestati perquanto riguarda il numero la frequenza e il contenuto. * Corte ha affermato che  Non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell istruttoria dibattimentale in appelloqualora la riforma in peius della sentenza assolutoria di primo grado sia fondata non già suun diverso apprezzamento in ordine all attendibilità di una prova orale ritenuta in primo gradonon attendibile bensì in misura determinante su elementi esterni alle dichiarazioni dellapersona offesa non considerati nella decisione di primo grado.   * 5 Sentenza n.45847del 28/06/2016 * 268470 – 01 . E ancora   La necessità per il giudice di appello diprocedere anche d ufficio alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi dell art. 603comma 3 bis cod. proc. pen. concerne il solo caso in cui alla riforma della sentenza diassoluzione si giunga esclusivamente sulla base di un diversa valutazione della provadichiarativa e non anche nell ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale inforza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale   * 3Sentenza n. 36905 del 13/10/2020 * 280448 01Quanto alla perizia sui telefoni cellulari il ricorrente si è limitato a lamentarel incompletezza della chat dalla quale sarebbero stati estrapolati solamente i messaggiinviati dall imputato alla persona offesa senza tuttavia dedurre come ciò abbia influito sullaricostruzione del fatto e quindi sollevando una censura del tutto generica.4.Si ritiene invece che il primo motivo di ricorso sub A1 sia fondato.La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che nel caso di riforma inappello della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado il giudice è tenuto a fornireuna motivazione “rafforzata” ovvero che consista nella compiuta indicazione delle ragioni percui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispettoa quella ritenuta dal giudice di primo grado nonché in un apparato giustificativo che diaconto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale oprocessuale in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. ** 6 Sentenza n. 51898 dell 11/07/2019 * 278056 – 01 .Nel caso di specie il giudice di primo grado nel valutare i plurimi contatti consistentianche inparole “insistenti e inurbane” ha osservato come secondo la stessa personaoffesa fossero diretti a “scoprire se effettivamente ella l avesse in passato tradito o meno ese quindi il figlio che lei portava in grembo fosse effettivamente di lui o di altri   finalitàche ad avviso del giudicante rispondeva ad un   legittimo desiderio   che non eracollegato alla cessazione del rapporto sentimentale.Il giudice di appello invece nel valutare i medesimi contatti che si tratti dei medesimisi evince dal fatto che entrambi i giudici fanno riferimento a quelli documentati nel CD econsistenti in screenshot delle chat ha espresso un giudizio ben diverso avendoli qualificaticome “molesti” perché assistiti da biasimevoli motivi. Nel proprio argomentare tuttavia nonha illustrato su cosa fosse fondata la diversa valutazione rispetto al carattere molesto olegittimo dei medesimi messaggi e sotto tale profilo deve effettivamente rilevarsi che lamotivazione più che carente è assente.5. Per tali motivi la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio ad altra sezione della Corte di appello affinché colmi le lacune motivazionievidenziate.L accoglimento del ricorso sotto il profilo evidenziato supera l ulteriore motivo diimpugnazione relativo alla mancata pronuncia sulla causa di non punibilità di cui all art. 131bis cod. pen. sull applicazione delle pene sostitutive sulla concessione del beneficio dellasospensione condizionale della pena.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5408/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 26998/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d appello di Lecceinoltre* * *visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore * * * laquale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoudito il difensore della parte civile avvocato * * la quale si è riportata alleconclusioni depositate unitamente alla nota spese.udito l avvocato * * che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 13 novembre 2024 la Corte di appello riformava la sentenza delTribunale di Lecce del 21 ottobre 2021. * il reato di atti persecutori contestato a* * * in quelli di cui agli artt. 81 612 cod. pen. e 660 cod. pen.dichiarava non doversi procedere nei confronti dell imputato in ordine ai reati di minacciaperché l azione penale non poteva essere proseguita per tardività della querela e locondannava per la fattispecie contravvenzionale punita dall art. 660 cod. pen. infliggendo lapena di mesi tre di arresto.Al fine di una migliore comprensione si rappresenta che il ricorrente veniva tratto agiudizio per rispondere del reato di cui all art. 612 bis comma 1 e 2 cod. pen.    Per avermolestato * * con la quale aveva intrattenuto una relazione affettiva cessatanel mese di novembre 2019 con ripetute ingiurie reiterate minacce e condotte di violenzaprivata ovvero di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico costringendola amodificare le proprie abitudini di vita e a tollerare comportamenti intrusivi invadenti epersecutori creandole un perdurante e grave stato d ansia e paura ed ingenerandone ancheun fondato timore per la propria incolumità fisica non accettando la decisione della donna diinterrompere la loro relazione la contattava più volte e le inviava ripetuti messaggi telefonicidal tenore chiaramente minatorio oltre che lesivo della privacy dell onore e dellareputazione   ... * o questa sera succede un macello... * storia deve finire infretta... * * vedi che sul tuo telefono ho trovato anche chiamate di 3 4 anni fa edanche chiamate di * * vuoi che vada ancora avanti e per fortuna non li conoscevi..Ti dico qualche schifo altro che hai combinato a * 3496360109 ecco perché ti piacevail nome di * * lurida bugiarda ci dovresti sputare in faccia da sola e se ti vedoin giro lo faccio io... * a * non avrai più pace ti conviene cambiare perché io saròsempre cornuto ma tu rimani una troia e scopati pure tutto compreso * e tutta Milano e ituoi vicini soprattutto ma stai tranquilla che a * non vieni a vivere   alla risposta dellapersona offesa * non è tua   replicava    invece sì.. * sai a cosa vaiincontro...  .Con l aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona con la quale eralegato da relazione affettiva. In * fino all 11 * 2020.All esito del dibattimento il Tribunale assolveva l imputato per insussistenza del fatto.Avverso detta sentenza proponevano appello il pubblico ministero e la parte civile.La Corte di appello di Lecce disponeva il rinnovo dell istruttoria mediante esame dellapersona offesa * * e ritenuta corretta la ricostruzione cronologica degliaccadimenti effettuata dal giudice di primo grado e osservato che il rinnovo dell esame dellateste aveva contribuito a smentire l ipotesi accusatoria confermava l insussistenza deglielementi costitutivi del delitto di atti persecutori el improcedibilità dell azione penale pertardività della querela con riferimento al delitto di minaccia.* dal giudice di primo grado invece osservava che le condotte consistentinell invio da * ad * di una serie di messaggi contenenti numeri di telefono diuomini conosciuti dalla donna indicati come possibili padri del bambino che ella portava ingrembo erano qualificabili come molestie in quanto motivate da biasimevoli motivi. *a tale condotta qualificata ai sensi dell art. 660 cod. pen. infliggeva all imputato la pena dimesi tre di arresto. Lo condannava altresì al risarcimento del danno e alla refusione dellespese in favore della parte civile nonché al pagamento delle spese processuali.2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente laquale articola i motivi di ricorso sulla base di due ipotesiA Che il giudice di appello valorizzando una delle prove raccolte sia pervenuto ariqualificare il reato contestato nella fattispecie contravvenzionale di cui all art. 660 cod. pen.B Che la Corte territoriale abbia condannato l imputato per un “fatto nuovo” non inclusonell imputazione originaria.A1 Con riferimento alla prima ipotesi osserva che la motivazione posta a fondamentodella condanna per molestie non risponde ai requisiti richiesti da questa Corte in ordine allanecessità di una motivazione “rafforzata” nel caso di condanna pronunciata in riforma disentenza assolutoria. * che la Corte territoriale ha omesso di argomentare sulle ragioniper le quali ha ritenuto biasimevoli i motivi che avevano ispirato la condotta di *mentre il giudice di primo grado li aveva ritenuti legittimi.A2 * la sentenza per essere stata emessa in violazione dell art. 603 comma 3bis cod. proc. pen. in quanto il rinnovo dell istruttoria era stato parziale essendo statolimitato all esame della persona offesa con esclusione delle altre prove testimoniali nonchédella perizia sui telefoni dell imputato e della persona offesa richiesta in primo grado e inappello e non espletata.B1 Con riferimento alla seconda ipotesi osserva che ove dovesse ritenersi che lacondotta di molestie non sia contestata nell imputazione la sentenza sarebbe affetta danullità per violazione dell art. 521 cod. proc. pen.B2 Nel merito rileva che il giudice di primo grado ha giudicato legittime le richiesteformulate da * tramite i messaggi contenuti nel CD prodotto in atti in quanto motivatedal desiderio di accertare la propria paternità con la conseguenza che doveva escludersiqualsiasi biasimevole motivo ispiratore della condotta. Al contrario la condotta dell odiernoricorrente è stata ritenuta biasimevole dalla Corte di appello in contrasto peraltro con lavalutazione fatta dalla stessa persona offesa che dichiarava di “non offendersi” per il fattoche l uomo fosse in possesso dei numeri di telefono.Infine propone un ulteriore motivo di ricorso denunciando il difetto assoluto dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all art.131 bis cod. pen. all applicazione delle pene sostitutive alla concessione del beneficio dellasospensione condizionale della pena benché richiesti in primo grado.Alla luce dei motivi dedotti chiede l annullamento della sentenza impugnata.All esito della discussione orale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale il difensore dellaparte civile e il difensore dell imputato concludevano come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Vengono preliminarmente esaminati i motivi di ricorso descritti sub B1 e sub A1 inquanto prioritari in ordine logico denunciando vizi in procedendo al cui accertamentoconsegue la nullità della sentenza.2.Infondata è l ipotesi prospettata al punto B1 del “ritenuto in fatto” secondo cui laCorte di appello avrebbe condannato l imputato per un fatto diverso e nuovo rispetto a quellocontestato in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e senza laprocedura di cui all art. 521 c.p.p. e conseguentemente è insussistente l eccepita nullitàdella sentenza impugnata.Invero questa Corte anche con pronunce recenti ha affermato che   non sussisteviolazione del principio di correlazione della sentenza all accusa contestata quando nellacontestazione considerata nella sua interezza siano contenuti gli stessi elementi del fattocostitutivo del reato ritenuto in sentenza in quanto l immutazione si verifica solo nel caso incui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale peressersi realizzata una vera e propria trasformazione sostituzione o variazione dei contenutiessenziali dell addebito nei confronti dell imputato posto così a sorpresa di fronte ad unfatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d effettiva difesa cfr. ex multis* 6 n. 35120 del 13/06/2003 * * 226654 * 6 n. 17799 del 06/02/2014M. * 260156 . * in quanto il rispetto della regola del contraddittorio che deve essereassicurato all imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fattoconformemente all art. 111 comma secondo * integrato dall art. 6 *europea come interpretato dalla Corte * impone esclusivamente che detta diversaqualificazione giuridica non avvenga a sorpresa e cioè nei confronti dell imputato che perla prima volta e quindi senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto si trovi difronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenzialirispetto all originaria imputazione di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato ne consegueche non sussiste la violazione dell art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazionegiuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio secondo unosviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l imputato ed il suo difensore abbianoavuto nella fase di merito come avvenuto nella fattispecie la possibilità di interloquire inordine al contenuto dell imputazione anche attraverso l ordinario rimedio dell impugnazione * 5 Sentenza n. 7984 del 24/09/2012 dep. 2013 * 254649 * 2 Sentenza n.10989 del 28/02/2023 * 284427 – 01Nel caso in esame ilcapo di imputazione nel descrivere la fattispecie di attipersecutori enuncia la seguente condotta    ... per aver molestato * * … lacontattava più volte e le inviava ripetuti messaggi telefonici dal tenore chiaramente minatoriooltreché lesivo della privacy dell onore e della reputazione   riconducibile nella suacomponente oggettiva alla fattispecie contravvenzionale rubricata all art. 660 cod. pen.come “Molestia o disturbo alle persone” la quale sanziona colui che per petulanza o altrobiasimevole motivo rechi a taluno molestie o disturbo col mezzo del telefono.È quindi da escludere che detta condotta possa ritenersi “fatto diverso” rispetto aquello originariamente contestato. La riqualificazione del delitto di atti persecutori in quello dimolestie ex art. 660 c.p. costituiva uno sviluppo prevedibile del processo proprio perchénell imputazione originaria l invio reiterato di messaggi telefonici dal contenuto minatoriooffensivo e lesivo della privacy ed onorabilità era già contenuto ed integrava una delle formein cui veniva realizzato il più grave delitto di atti persecutori.3.Parimenti infondato il motivo di ricorso enunciato al punto A2 .Non è in discussione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte * Un. 27620 del 28/04/2016 * per il quale la riforma in pejus di una decisioneassolutoria ove fondata su una diversa valutazione in ordine all attendibilità di una provaorale assunta in primo grado richiede la rinnovazione dell istruttoria dibattimentale in appelloper la riassunzione della prova stessa.Nel caso di specie tuttavia la decisione della Corte territoriale non costituisce ilrisultato di una diversa valutazione della testimonianza della persona offesa che anzi ècoerente con quella effettuata dal giudice di primo grado. Invero la sentenza fonda lapropria decisione sul dato documentale costituito dagli screenshot depositati incontestati perquanto riguarda il numero la frequenza e il contenuto. * Corte ha affermato che  Non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell istruttoria dibattimentale in appelloqualora la riforma in peius della sentenza assolutoria di primo grado sia fondata non già suun diverso apprezzamento in ordine all attendibilità di una prova orale ritenuta in primo gradonon attendibile bensì in misura determinante su elementi esterni alle dichiarazioni dellapersona offesa non considerati nella decisione di primo grado.   * 5 Sentenza n.45847del 28/06/2016 * 268470 – 01 . E ancora   La necessità per il giudice di appello diprocedere anche d ufficio alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi dell art. 603comma 3 bis cod. proc. pen. concerne il solo caso in cui alla riforma della sentenza diassoluzione si giunga esclusivamente sulla base di un diversa valutazione della provadichiarativa e non anche nell ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale inforza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale   * 3Sentenza n. 36905 del 13/10/2020 * 280448 01Quanto alla perizia sui telefoni cellulari il ricorrente si è limitato a lamentarel incompletezza della chat dalla quale sarebbero stati estrapolati solamente i messaggiinviati dall imputato alla persona offesa senza tuttavia dedurre come ciò abbia influito sullaricostruzione del fatto e quindi sollevando una censura del tutto generica.4.Si ritiene invece che il primo motivo di ricorso sub A1 sia fondato.La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che nel caso di riforma inappello della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado il giudice è tenuto a fornireuna motivazione “rafforzata” ovvero che consista nella compiuta indicazione delle ragioni percui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispettoa quella ritenuta dal giudice di primo grado nonché in un apparato giustificativo che diaconto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale oprocessuale in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. ** 6 Sentenza n. 51898 dell 11/07/2019 * 278056 – 01 .Nel caso di specie il giudice di primo grado nel valutare i plurimi contatti consistentianche inparole “insistenti e inurbane” ha osservato come secondo la stessa personaoffesa fossero diretti a “scoprire se effettivamente ella l avesse in passato tradito o meno ese quindi il figlio che lei portava in grembo fosse effettivamente di lui o di altri   finalitàche ad avviso del giudicante rispondeva ad un   legittimo desiderio   che non eracollegato alla cessazione del rapporto sentimentale.Il giudice di appello invece nel valutare i medesimi contatti che si tratti dei medesimisi evince dal fatto che entrambi i giudici fanno riferimento a quelli documentati nel CD econsistenti in screenshot delle chat ha espresso un giudizio ben diverso avendoli qualificaticome “molesti” perché assistiti da biasimevoli motivi. Nel proprio argomentare tuttavia nonha illustrato su cosa fosse fondata la diversa valutazione rispetto al carattere molesto olegittimo dei medesimi messaggi e sotto tale profilo deve effettivamente rilevarsi che lamotivazione più che carente è assente.5. Per tali motivi la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio ad altra sezione della Corte di appello affinché colmi le lacune motivazionievidenziate.L accoglimento del ricorso sotto il profilo evidenziato supera l ulteriore motivo diimpugnazione relativo alla mancata pronuncia sulla causa di non punibilità di cui all art. 131bis cod. pen. sull applicazione delle pene sostitutive sulla concessione del beneficio dellasospensione condizionale della pena. *Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di *Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di *Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 05408/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris