CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 37268/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 ottobre 2021, all'esito del gravame interposto da Nicola [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Bari ha confermato la sentenza del 18 gennaio 2018 con la quale il Giudice di pace di Gravina - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti di minaccia commessi, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MASCELLARO e Giuseppe CASAREALE e lo aveva condannato alla pena di euro 750 di multa con le conseguenti statuizioni civili. 1 C\, 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di norme processuali poste a pena di inammissibilità, segnatamente degli artt. 21, comma 3, e 24 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274„ in quanto il ricorso per la citazione a giudizio dell'imputato innanzi al Giudice di pace ex art. 21 cit., sarebbe stato sottoscritto soltanto dalle persone offese e non anche dal loro difensore, il quale, in calce, avrebbe apposto solo la propria sottoscrizione per autenticare quelle dei medesimi offesi. 2.2. Con il secondo motivo è stato denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, rappresentando che il decreto di citazione per il giudizio di appello, notificato personalmente all'imputato era del tutto carente dei requisiti richiesti dagli artt. 601, comma 3, 429, comma 1, lett. a), f), g) e h), cod. proc. pen., e in particolare: difettava l'indicazione delle complete generalità dell'imputato, ogni indicazione del luogo di celebrazione dell'udienza (tra quelli dove in Bari si esercita la giurisdizione, peraltro nell'arco del 2019 oggetto di variazione) e del Giudice che procedeva (la cui sottoscrizione non era presente nella copia notificata all'imputato); e non conteneva l'imputazione, l'Autorità che aveva reso il provvedimento impugnato (erroneamente indicato nel Giudice di pace di Bari) e il numero del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo di ricorso, la cui disamina è preliminare, è fondato nei termini che si espongono. Rimane assorbito il primo motivo. 1. Il decreto di citazione per il giudizio di appello - che pure deve contenere «i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a), f), g)» cod. proc. pen. «nonché l'indicazione del giudice competente» (art. 601, comma 3, cod. proc. pen.) -, per quel che qui rileva, «è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f)» cod. proc. pen. (art. 601, comma 6, cod. proc. pen.) ossia se manca «l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione » (art. 429, comma 1, lett. f), cit.; cfr. Sez. 4, n. 5017 del 19/12/2018 - dep. 2019, Severino, Rv. 275116 - 01). Dunque, è alla sussistenza o meno dei detti elementi - il cui difetto dà luogo a nullità - che nella specie occorre aver riguardo, non rilevando sub specie del vizio denunciato - in forza del principio di tassatività delle nullità - le altre prospettate carenze del decreto di citazione in discorso. 1.1. Dalla disamina degli atti (cui il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che come dedotto dalla difesa, all'imputato, al fine della sua citazione a giudizio, è stato notificata la copia della copertina di un fascicolo che recava l'intestazione «Tribunale civile e penale di Bari - Appello delle sentenza del Giudice di Pace» e che, dopo la dicitura «procedimento penale contro», riportava «[OSCURATO:PERSONA] Nicola», copertina e sulla quale il Giudice aveva vergato «Visto, si fissa l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la trattazione del ricorso. Avviso alle parti. Bari 20.01.2020», apponendo in calce la propria sottoscrizione (non sono stati, invece, compilate le altre parti della copertina, predisposte per annotare altre indicazioni). Ebbene, in tal modo, l'imputato può dirsi identificato in modo certo con l'indicazione del suo nome e cognome, nonostante il difetto delle sue complete generalità, poiché dallo stesso atto si trae che l'udienza così fissata era relativa al «procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Nicola» instaurato con appello, tenuto conto del fatto che proprio l'imputato aveva interposto il gravame, dato questo che depone per l'esclusione di un'incertezza assoluta in ordine al soggetto destinatario della vocatio in ius (cfr. Sez. 2, n. 30356 del 26/04/2018, Sarachelli, Rv. 273245 - 01, che ha escluso la nullità del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello nel caso di indicazione di una diversa data di nascita dell'imputato, qualora l'identità del soggetto chiamato a giudizio non risulti incerta). Diversamente è a dirsi per il luogo della comparizione. Vero è che l'Ufficio giudiziario consta dall'intestazione della copertina sulla quale è vergato il provvedimento del Giudice; tuttavia, il luogo in cui l'udienza avrebbe avuto luogo è del tutto omesso, dunque ciò non ha consentito all'imputato - che, in effetti, non è mai comparso - di avere contezza del luogo esatto di celebrazione del processo e, quindi, di esercitare il proprio diritto di parteciparvi; il che equivale a un'omessa citazione dello stesso che ha determinato una nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 3868 del 07/10/2014 - dep. 2015, Piazza, Rv. 262174 - 01; Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 - dep. 2017, Amato, Rv. 269028 - 01). Resta assorbita ogni considerazione relativa alla mancata indicazione, nel provvedimento in discorso, dell'ora della comparizione. 2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio