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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 21194/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02K1ZVN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 26 ottobre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 628, comma 1 e 3, n. 3 cod. pen. e 582, 585 in relazione all'art. 576 cod. pen.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile in quanto generico ed aspecifico.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso, il 3/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] t\ l Giova.— ri DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02K1ZVN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 26 ottobre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 628, comma 1 e 3, n. 3 cod. pen. e 582, 585 in relazione all'art. 576 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile in quanto generico ed aspecifico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso, il 3/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] t\ l Giova.— ri DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21194/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris