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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 30564/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma emessa in data 15/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alle esigenze cautelari, ed inammissibilità nel resto; udito il difensore di fiducia del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso, insistendo per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. - a seguito dell'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma rigettava la richiesta di misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti dell'indagato in relazione ai reati a lui ascritti con incolpazione provvisoria, ai sensi dell'art. 346-bis, comma secondo, cod. pen. (capo B) e degli artt. 81, comma secondo, 476, commi primo e secondo, 482, 491-bis cod. pen. (capo C) -, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura coercitiva degli arresti domiciliari in relazione ad entrambi i fatti di cui all'incolpazione provvisoria.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 346-bis cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, il presupposto del reato di cui all'art. 346-bis cod. pen. risiede nell'esistenza delle relazioni tra intermediario e soggetto pubblico che, nell'ottica del patto, dovranno essere sfruttate, in quanto proprio in tale sfruttamento di una relazione esistente consiste la causa del negozio illecito; nel caso in esame, invece, non emerge in alcun modo che il Caputo avesse fatto riferimento ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, atteso che la stessa denuncia del Leila riferiva che il Caputo si era impegnato ad aiutarlo a superare le prove senza riferire alcunché in ordine al soggetto da contattare; ciò è confermato anche da una conversazione telefonica del 09/12/2019, non valorizzata dal Tribunale, con cui il Caputo aveva inviato al Leila la foto del [OSCURATO:PERSONA], apparendo evidente come solo in quell'occasione gli avesse fatto il nome del predetto, senza specificare che ruolo questi rivestisse; né vi è alcuna prova che fosse stata consegnata una somma di denaro, essendo la motivazione sul punto contraddittoria, anche alla luce del contenuto della denuncia, che riferiva solo di una richiesta di denaro; parimenti carente è la prova che il Caputo abbia interceduto presso il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che il Caputo lo aveva contattato solo per un saluto, così come è evidente che né il Caputo né il [OSCURATO:PERSONA] avessero fatto alcunché per favorire il Leila, poi risultato non idoneo, sussistendo, invece, la prova del disappunto del [OSCURATO:PERSONA] per essere stato avvicinato dal Leila, al quale suggeriva di fare ricorso amministrativo, lamentandosi, poi, con il Caputo di tale inopportuno contatto; la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse un pubblico ufficiale, inoltre, non avrebbe esonerato il Tribunale dal motivare circa la sussistenza del reato, allorquando la condotta sia costituita da relazioni millantate e non sfruttate, mancando anche la motivazione circa la lieve entità del fatto, di cui all'art. 346- bis, ultimo comma, cod. pen.; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 81, comma secondo, 476, commi primo e secondo, 482, 491-bis cod. pen., 6 e 18

I. 241/1990 e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto il documento falsificato dal Leila non era un atto pubblico fidefacente, poiché, in materia concorsuale, la legge prevede che la documentazione attestante il possesso di titoli possa essere acquisita anche mediante autocertificazione o d'ufficio da parte della P.A., allorquando i titoli siano in possesso di altra P.A., dovendosi ritenere che la documentazione richiesta dalla commissione di un concorso sia recessiva rispetto al principio del soccorso istruttorio di cui agli artt. 6, comma 1, lett. b) e 18 della legge 241/1990; in ogni caso, non si versa nel caso di documento fidefacente, posto che il pubblico ufficiale non deve impugnarlo mediante querela di falso, ma semplicemente disconoscerlo, come di fatto avvenuto; tra l'altro, il documento inviato dal Leila, dapprima a mezzo mail e poi a mezzo raccomandata, mancava del timbro di attestazione dell'avvenuto deposito, risultando falsificato in maniera così evidente da indurre la P.A. a ritenerlo non veritiero senza alcun dubbio; 2.3 violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto risulta del tutto carente la valutazione circa la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, mancando ogni richiamo ai criteri di concretezza ed attualità del pericolo, considerata l'incensuratezza del Leila oltre che il possesso, da parte sua, dei titoli che gli avrebbero consentito un maggior punteggio e che, al più, la falsa attestazione era intervenuta per rimediare ad una dimenticanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto, per le ragioni di seguito specificate. 1.Va premesso che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al concorso per allievo agente di Polizia penitenziaria nel luglio 2019, risultando idoneo alla prova di esame ed inidoneo alla prova fisica; nel dicembre 2019 giungeva, presso il centralino del D.A.P., una telefonata, da parte di una donna - poi identificata in [OSCURATO:PERSONA], madre del Leila - che riferiva a successivi interlocutori di aver corrisposto utilità affinché il proprio figlio superasse anche la fase di idoneità fisica, pretendendone la restituzione alla luce dell'esito negativo della detta prova; gli accertamenti, anche alla luce della relazione di servizio dell'assistente capo [OSCURATO:PERSONA], assistente capo della [OSCURATO:PERSONA], addetto all'[OSCURATO:PERSONA] di Roma, consentivano di individuare in [OSCURATO:PERSONA] l'assistente capo, in servizio ad Altamura, che aveva ottenuto dal Leila un pacco ed una somma di denaro, avendogli rappresentato che in tal modo avrebbe ricompensato il pubblico ufficiale che lo avrebbe supportato nel superamento della prova di idoneità fisica.

I rapporti tra il Leila ed il Caputo sono stati provati - secondo il Tribunale del riesame - attraverso i messaggi whatsapp scambiati tra i due nel periodo coincidente con lo svolgimento del concorso, così come risultano scambi tra il Caputo ed il [OSCURATO:PERSONA], oltre che conversazioni telefoniche intercettate, che confermano la richiesta di una somma di denaro da parte del Caputo al Leila oltre che la consegna di un pacco di prodotti alimentari; risultano, altresì, i contatti tra il Caputo ed il [OSCURATO:PERSONA] e le rimostranze di quest'ultimo per l'inopportuno comportamento del Leila, ed, infine, una denuncia del Leila ai danni del Caputo per concussione.

2. Secondo l'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, da cui il Collegio non intende discostarsi, la mediazione illecita che caratterizza la fattispecie di traffico di influenze illecite, di cui all'art. 346-bis cod. pen., in contestazione, è individuata da un accordo tra il committente ed il mediatore finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre indebiti vantaggi al primo, mentre il semplice sfruttamento di relazioni con il pubblico agente, ovvero il mero uso di una relazione personale, non risultano sufficienti (in tal senso, Sez. 6, n. 1182 del 14/10/2021, dep. 13/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282453, secondo cui "In tema di traffico di influenze, la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra il committente ed il mediatore è finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi indebiti al primo, non assumendo rilievo l'illegittimità negoziale per difformità dal contratto tipico di mediazione ovvero il mero uso di una relazione personale, preesistente o potenziale, tra il mediatore ed il pubblico agente per il conseguimento di un fine lecito."; nonché, Sez. 6, n. 40518 del 08/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282119, che ha affermato: "In tema di traffico di influenze illecite, il reato non è integrato per effetto della mera intermediazione posta in essere mediante lo sfruttamento di relazioni con il pubblico agente, occorrendo che la mediazione possa qualificarsi come "illecita", tale dovendosi ritenere l'intervento finalizzato alla commissione di un "fatto di reato" idoneo a produrre vantaggi per il privato committente").

Da tale impostazione discende che la condotta di chi, al fine di ottenere un indebito vantaggio patrimoniale, millanti di esercitare la propria mediazione presso un pubblico funzionario, risponde del delitto di truffa e non di quello in esame (Sez. 6, n. 26437 del 08/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281583, caso in cui è stata sottolineata la generica indicazione al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblici) servizio al punto tale da non poter essere certi del riferimento, né potendosi risalire alle mansioni dallo stesso esercitate).

3. Tanto premesso, il provvedimento impugnato ha ricordato come il [OSCURATO:PERSONA], assistente capo della [OSCURATO:PERSONA], addetto all'[OSCURATO:PERSONA] di Roma, avesse riferito - nella relazione di servizio a sua firma - di aver ricevuto, nel dicembre 2019, una telefonata da un individuo che specificava di essere il candidato del giorno precedente, dicendo di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA] e di essere amico di famiglia di [OSCURATO:PERSONA]; il Leila contestava al suo interlocutore di aver disatteso le promesse fatte al Caputo; il [OSCURATO:PERSONA] ammetteva di aver una risalente amicizia con il Caputo, aggiungendo che il Leila gli aveva anche riferito che il Caputo lo aveva rassicurato circa il fatto che egli avrebbe potuto rivolgersi al [OSCURATO:PERSONA] per qualsiasi "supporto" e che, per tale ragione, il Leila aveva consegnato al Caputo un "pacco".

Nella relazione di servizio - secondo la sintesi del Tribunale del riesame - il [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto, in un primo momento, che la telefonata provenisse da un mitomane, ricordando, tuttavia, che qualche giorno prima il Caputo effettivamente lo aveva chiamato per dirgli che sarebbe venuto a Roma per accompagnare un amico di famiglia, convocato per la visita di idoneità finalizzata all'arruolamento nel corpo di [OSCURATO:PERSONA], e che, nell'occasione, sarebbe passato a salutarlo. [OSCURATO:PERSONA], altresì, aggiungeva che, nel leggere i risultati delle prove, aveva ricordato il nome del Leila, verificando che questi non era risultato idoneo alla prova fisica, e che quando, subito dopo, il Leila gli si era avvicinato, egli ne aveva constatato le caratteristiche fisiche e gli aveva detto che avverso l'esclusione avrebbe potuto presentare ricorso, avvisando, poi, il Caputo delle spiegazioni fornite al Leila, dichiarandosi disponibile ad ogni ulteriore delucidazione in riferimento alla procedura da intraprendere, eventualmente.

Infine, il [OSCURATO:PERSONA] ricordava che, dopo la telefonata ricevuta dal Leila, aveva tentato di contattare il Caputo, senza riuscirci, inviandogli, infine, un messaggio whatsapp, per lamentare la inopportuna telefonata ricevuta dal Leila, cosa di cui il Caputo si era scusato.

Tali ultime circostanze risultavano confermate dalle indagini svolte, così come risultava verificato che il Caputo avesse inviato al Leila una fotografia del [OSCURATO:PERSONA], indicandoglielo come un suo amico che probabilmente sarebbe stato in servizio nel corso delle prove di concorso, suggerendo al Leila di presentarsi al [OSCURATO:PERSONA]; altrettanto pacifica è la circostanza che il Leila avesse avvicinato il [OSCURATO:PERSONA] nel corso della prova concorsuale, risultando, quindi, dimostrato sia che il Leila fosse in grado di riconoscere il [OSCURATO:PERSONA], di cui aveva ricevuto una foto dal Caputo, sia che il [OSCURATO:PERSONA] conoscesse il nome del Leila.Resta, infine, accertato che il Caputo avesse chiesto al Leila la consegna di denaro e di un pacco - secondo il Tribunale del riesame -, come dimostrato dal contenuto della telefonata effettuata dalla madre del Leila al centralino del D.A.P., nonché dalle conversazioni telefoniche oggetto di captazione e dalla denuncia del Leila, sporta il 16/12/2020, dal cui contenuto emerge che il Caputo gli aveva chiesto la somma di euro tremila per comprare favori di amici a Roma in funzione della prova di idoneità fisica, e che lo aveva anche accompagnato a Roma, occasione in cui il Leila aveva lasciato nell'auto del Caputo un pacco contenente generi alimentari del valore di 100,00 euro.

Nella medesima denuncia il Leila affermava che era stato il [OSCURATO:PERSONA] ad avvicinarsi a lui, allorquando egli, dopo la prova, aveva riacceso il cellulare ed aveva visto la foto del [OSCURATO:PERSONA] che il Caputo gli aveva inviato; in quella occasione il [OSCURATO:PERSONA] si era rammaricato dell'esito non favorevole della prova, affermando di averne già parlato con il Caputo.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto, quindi, del tutto accertata la corresponsione di utilità al Caputo da parte del Leila e della madre, [OSCURATO:PERSONA], sebbene il Leila, poi, avesse, in denunzia, tentato di accreditarsi come vittima del reato di concussione; altrettanto accertata, inoltre, la consegna delle utilità al Caputo, che aveva prospettato di dovere, a sua volta, corrispondere dette utilità ad un soggetto in grado di fornire il necessario "supporto" al Leila, da identificarsi senza alcun dubbio nel [OSCURATO:PERSONA], a cui il Caputo aveva sicuramente parlato del Leila, ed era stato individuato dalla stessa Valenzano, nella sua telefonata al D.A.P., come [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento impugnato ha, infine, escluso la sussistenza della prova circa la consegna delle utilità dal Caputo al [OSCURATO:PERSONA], poiché, in tal caso, sarebbe stata configurabile una fattispecie di corruzione.

3. Tanto premesso, va considerato come elemento costituivo del reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., in esame, sia la mediazione illecita, rispetto alla quale la dazione o la promessa di denaro o altro vantaggio patrimoniale costituisce la controprestazione, ovvero il prezzo; tale mediazione, inoltre, è connotata specificamente dallo sfruttamento di una relazione esistente con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio.

Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha del tutto omesso di fornite un'adeguata motivazione in riferimento proprio alla intervenuta mediazione, posto che questa presenta una decisa autonomia strutturale, con conseguente riflesso sull'aspetto dei gravi indizi, rispetto alla sussistenza dell'indebita dazione o promessa e, ancor prima, rispetto alla sussistenza della relazione con il pubblico ufficiale.

La sussistenza di un rapporto, anche risalente, di conoscenza e, addirittura, di amicizia tra il Caputo ed il [OSCURATO:PERSONA], non è certamente in discussione, essendo ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; altrettanto logica appare la valutazione, da parte del Tribunale del riesame, circa la consegna di vantaggi patrimoniali da parte del Leila al Caputo.

Ciò che, al contrario, manca del tutto, è una congrua motivazione circa la sussistenza della mediazione intervenuta da parte del Caputo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], posto che i contatti telefonici tra i predetti, del 10 e del 12 dicembre 2019, non sono affatto noti nel loro contenuto, apparendo, al contrario, provato unicamente il contenuto della riprovazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] al Caputo, per le esternazioni del Leila, e le scuse del Caputo al pubblico ufficiale.

In tal senso, infatti, la circostanzgche il Caputo avesse inviato al Leila una foto del [OSCURATO:PERSONA], indicandolo come un suo amico al quale il Leila avrebbe potuto rivolgersi - come poi questi aveva fatto, anche secondo la relazione di servizio del [OSCURATO:PERSONA] -, avrebbe potuto costituire, alla luce della giurisprudenza di questa Corte in precedenza citata, anche un mero artificio o raggiro che, unitamente ad altre circostanze emerse - quali l'accompagnamento a Roma del Leila, la telefonata del Caputo al [OSCURATO:PERSONA] per avvisare che sarebbe passato da Roma per accompagnare un amico di famiglia che doveva sostenere le prove del concorso -, avrebbero potuto costituire la messinscena, da parte del Caputo, funzionale alla dazione di denaro ed altre utilità, richieste al Leila con il pretesto di dover remunerare l'interessamento e l'intervento del pubblico ufficiale.

Non vi è alcun dubbio, infatti, che la punibilità del privato, nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 346-bis cod. pen., si giustifica a condizione che il rapporto tra il mediatore ed il pubblico agente sia effettivamente esistente o, quanto meno, potenzialmente suscettibile di instaurarsi, ed, altresì, a condizione che si sia verificata la mediazione; solo in tal caso, infatti, il bene giuridico tutelato dalla norma viene leso, mentre, nel caso in cui il privato sia tratto in errore attraverso modalità decettive, si realizza esclusivamente un pregiudizio alla sua sfera patrimoniale.

Inoltre, la disposizione incriminatrice descrive la condotta in termini di "far dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale" nella duplice prospettiva quale "prezzo della propria mediazione illecita" verso il soggetto qualificato, oppure "per remunerarlo".

Sia la mediazione a pagamento sia la mediazione gratuita, ma remunerativa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sono correlate "al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio".

Peraltro, il collegamento di entrambe le forme di mediazione alla prospettiva di una distorsione dell'attività della [OSCURATO:PERSONA], in una direzione lesiva del buon andamento e dell'imparzialità della stessa, rappresenta l'unica chiave di lettura in grado di conciliare la fattispecie con il principio di offensività, evitando interpretazioni dilatative, che finirebbero per incriminare automaticamente tutte le forme di consulenza, assistenza professionale o comunque di interlocuzione non gratuita con la [OSCURATO:PERSONA], il che sì porrebbe in stridente contrasto con le forme di partecipazione dei privati al procedimento amministrativo.

Come osservato all'esito dell'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, il cui articolo 1 ha inserito nel codice penale l'art. 346-bis, l'incriminazione del traffico di influenze è motivata dall'esigenza di colpire condotte prodromiche a fatti di corruzione, prevenendone la consumazione, il che, ti,tavia, appare evidente in relazione alla mediazione in cui il denaro o I vantaggio patrimoniale è promesso o conferito per remunerare il soggetto qualificato a cui viene chiesto un atto contrario ai suoi doveri; in tal caso, se il mediatore riesce a convincere il pubblico agente ad entrare in un patto corruttivo, saranno applicabili le sanzioni in materia di corruzione, come emerge dalla clausola di sussidiarietà con cui si apre l'art. 346-bis cod. pen.

Nel caso in cui, invece, il denaro o il vantaggio patrimoniale costituiscono la remunerazione, data o promessa, della mediazione illecita, la condotta integra il reato solo se diretta ad un atto contrario ai doveri di ufficio, considerato il carattere "indebito" della dazione, o della promessa, da parte del privato e, soprattutto, alla luce della connotazione della mediazione stessa, definita illecita dal legislatore.

Può concludersi, quindi, che l'interpretazione più plausibile deve essere orientata nel senso dì ravvisare il delitto di traffico di influenze soltanto se la condotta sia funzionale a convincere il destinatario della pressione a compiere atti contrari ai suoi doveri o ad omettere un atto conforme ai doveri che su di luì incombono.

Cosi ricostruita la fattispecie, appare evidente come alla stessa non siano in alcun modo ascrivibili le così dette raccomandazioni, certamente non incriminabili dalla norma, in quanto, se un intervento è volto ad ottenere comportamenti contra legem da parte di un pubblico ufficiale, si è già al dì fuori dell'ambito delle raccomandazioni innocue, dato che definire mera raccomandazione un intervento prezzolato si pone in contrasto perfino con il significato attribuito normalmente al termine nel linguaggio corrente.

Ne discende che se un soggetto interviene gratuitamente per perorare una violazione dì legge da parte della [OSCURATO:PERSONA], non può essere ritenuto incriminabile in base all'art. 346-bis cod. pen., né in virtù dì altre norme, se la "raccomandazione" non viene accolta, in quanto si tratterebbe, al massimo, ad un'istigazione non accolta, ai sensi dell'art. 115 cod. pan.

Se, invece, l'intervento induce il soggetto qualificato a commettere un reato, si avrà concorso in detto reato.Il reato di cui all'art. 346-bis cod. pen. si concretizzat quindi, quando l'intermediario prezzolato agisce per turbare il corretto svolgimento dell'attività della [OSCURATO:PERSONA], sfruttando le relazioni esistenti col soggetto qualificato, destinatario della pressione; la punibilità del traffico di influenze illecite prescinde, naturalmente, dall'esito dell'intervento, in quanto se viene ottenuto il risultato illecito si pone, evidentemente, l'ulteriore problema del possibile concorso di reati.

Conclusivamente, la disposizione realizza una tutela supplementare a garanzia della legalità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività dei pubblici poteri, nella prospettiva a suo tempo sollecitata in adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia, attraverso l'incriminazione di condotte prodromiche alla corruzione o, comunque, rivelatrici di interferenze retribuite di soggetti tendenti a deviare l'attività della P.A. verso obiettivi contrari alla legge.

In tal senso deve osservarsi come manchi del tutto, nella motivazione dei provvedimento impugnato, anche l'individuazione chiara dell'atto contrario ai doveri del pubblico ufficiale coinvolto, ossia il [OSCURATO:PERSONA], ovvero della precisazione dell'omissione, da parte sua, di un atto dovuto.

Ciò in quanto non risulta affatto l'individuazione della funzione concreta da parte del [OSCURATO:PERSONA], la cui distorsione sarebbe stata oggetto delle illecita mediazione.

Ne consegue, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui è stata del tutto omessa la motivazione circa i profili sin qui indicati, e, conseguentemente, la valutazione, alla stregua degli elementi indiziari emersi, circa la possibilità di inquadrare la condotta del Caput° nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen.; con tali principi, ferma restando la piena libertà di valutazione del compendio indiziario, dovrà confrontarsi il Tribunale del riesame in sede dì rinvio,

4. Il secondo motivo di ricorso, al contrario, non appare fondato in riferimento alle doglianze dedotte e va, pertanto, rigettato.

Come illustrato dal Tribunale del riesame, il Leila, dopo essere risultato non idoneo all'esito degli accertamenti fisici, aveva presentato ricorso e, a seguito di nuovo accertamento da parte della [OSCURATO:PERSONA], era stato giudicato idoneo, anche se non vincitore per la sua posizione nella graduatoria finale.

A quel punto il Leila aveva inviato all'[OSCURATO:PERSONA] una mali con cui chiedeva la rettifica della graduatoria, assumendo aver prestato servizio nelle [OSCURATO:PERSONA], avendo depositato la relativa documentazione in occasione della seduta di esame del 19/07/2019. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, trasmetteva all'[OSCURATO:PERSONA], la ricevuta di detto deposito, dapprima via mail e quindi a mezzo raccomandata.

Il provvedimento impugnato dà atto che certamente detto deposito non era avvenuto, in quanto il Leila aveva comunicato al Caputo, a mezzo messaggio whatsapp, proprio la circostanza di non aver depositato, il giorno della prova scritta, lo stato di servizio nelle [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle due ricevute trasmesse, una a mezzo mail e l'altra a mezzo raccomandata, le stesse non erano risultate conformi tra loro, risultando diverse le sigle apposte dal pubblico ufficiale che aveva apparentemente ricevuto la documentazione; difforme risultava l'impaginazione ed il colore del documento cartaceo, diverso da quello utilizzato dagli altri candidati; peraltro l'ufficiale presente il giorno della prova scritta aveva disconosciuto la sigla.

Il Tribunale del riesame ha sottolineato come la diversità tra le sigle apposte sui due documenti era dipesa dal fatto che - come emerso dalle indagini - il Leila aveva potuto creare informaticamente la ricevuta digitale a mezzo l'applicazione Tiny scanner, utilizzando un documento digitale inviatogli da un collega che aveva una ricevuta in originale, per cui egli aveva lasciato inalterata la firma originale, mentre aveva dovuto contraffare la sigla sul documento cartaceo, da lui creato ex novo.

Sulla base di tale ricostruzione, deve ribadirsi che la qualificazione giuridica fornita dal Tribunale del riesame, alla luce delle deduzioni difensive, appare corretta, posto che il documento formato dal Leila attestava falsamente la ricezione, da parte del pubblico ufficiale, di documentazione proveniente dal privato (ossia lo stato di servizio nelle FF.AA., che, invece, il Leila non aveva presentato).

Nel caso di specie l'attestazione del pubblico ufficiale consiste nell'avere egli ricevuto un documento da un privato; tale atto ha senza alcun dubbio natura fidefacente, posto che risulta compiuto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.

Dall'accoglimento del primo motivo di ricorso discende anche l'annullamento del provvedimento quanto alle esigenze cautelari, la cui sussistenza e grado non potranno che esser eventualmente rimodulate all'esito della valutazione circa la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 346-bis cod. pen. da parte del giudice del rinvio.

Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato quanto al delitto di traffico di influenze illecite e quanto alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale del riesame di Roma; nel resto, il ricorso va rigettato.

Si dispone l'invio degli atti alla Cancelleria per gli adempimento di cui all'art. 28 del Regolamento di esecuzione del cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma emessa in data 15/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alle esigenze cautelari, ed inammissibilità nel resto; udito il difensore di fiducia del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso, insistendo per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. - a seguito dell'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma rigettava la richiesta di misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti dell'indagato in relazione ai reati a lui ascritti con incolpazione provvisoria, ai sensi dell'art. 346-bis, comma secondo, cod. pen. (capo B) e degli artt. 81, comma secondo, 476, commi primo e secondo, 482, 491-bis cod. pen. (capo C) -, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura coercitiva degli arresti domiciliari in relazione ad entrambi i fatti di cui all'incolpazione provvisoria. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 346-bis cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, il presupposto del reato di cui all'art. 346-bis cod. pen. risiede nell'esistenza delle relazioni tra intermediario e soggetto pubblico che, nell'ottica del patto, dovranno essere sfruttate, in quanto proprio in tale sfruttamento di una relazione esistente consiste la causa del negozio illecito; nel caso in esame, invece, non emerge in alcun modo che il Caputo avesse fatto riferimento ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, atteso che la stessa denuncia del Leila riferiva che il Caputo si era impegnato ad aiutarlo a superare le prove senza riferire alcunché in ordine al soggetto da contattare; ciò è confermato anche da una conversazione telefonica del 09/12/2019, non valorizzata dal Tribunale, con cui il Caputo aveva inviato al Leila la foto del [OSCURATO:PERSONA], apparendo evidente come solo in quell'occasione gli avesse fatto il nome del predetto, senza specificare che ruolo questi rivestisse; né vi è alcuna prova che fosse stata consegnata una somma di denaro, essendo la motivazione sul punto contraddittoria, anche alla luce del contenuto della denuncia, che riferiva solo di una richiesta di denaro; parimenti carente è la prova che il Caputo abbia interceduto presso il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che il Caputo lo aveva contattato solo per un saluto, così come è evidente che né il Caputo né il [OSCURATO:PERSONA] avessero fatto alcunché per favorire il Leila, poi risultato non idoneo, sussistendo, invece, la prova del disappunto del [OSCURATO:PERSONA] per essere stato avvicinato dal Leila, al quale suggeriva di fare ricorso amministrativo, lamentandosi, poi, con il Caputo di tale inopportuno contatto; la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse un pubblico ufficiale, inoltre, non avrebbe esonerato il Tribunale dal motivare circa la sussistenza del reato, allorquando la condotta sia costituita da relazioni millantate e non sfruttate, mancando anche la motivazione circa la lieve entità del fatto, di cui all'art. 346- bis, ultimo comma, cod. pen.; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 81, comma secondo, 476, commi primo e secondo, 482, 491-bis cod. pen., 6 e 18 I. 241/1990 e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto il documento falsificato dal Leila non era un atto pubblico fidefacente, poiché, in materia concorsuale, la legge prevede che la documentazione attestante il possesso di titoli possa essere acquisita anche mediante autocertificazione o d'ufficio da parte della P.A., allorquando i titoli siano in possesso di altra P.A., dovendosi ritenere che la documentazione richiesta dalla commissione di un concorso sia recessiva rispetto al principio del soccorso istruttorio di cui agli artt. 6, comma 1, lett. b) e 18 della legge 241/1990; in ogni caso, non si versa nel caso di documento fidefacente, posto che il pubblico ufficiale non deve impugnarlo mediante querela di falso, ma semplicemente disconoscerlo, come di fatto avvenuto; tra l'altro, il documento inviato dal Leila, dapprima a mezzo mail e poi a mezzo raccomandata, mancava del timbro di attestazione dell'avvenuto deposito, risultando falsificato in maniera così evidente da indurre la P.A. a ritenerlo non veritiero senza alcun dubbio; 2.3 violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto risulta del tutto carente la valutazione circa la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, mancando ogni richiamo ai criteri di concretezza ed attualità del pericolo, considerata l'incensuratezza del Leila oltre che il possesso, da parte sua, dei titoli che gli avrebbero consentito un maggior punteggio e che, al più, la falsa attestazione era intervenuta per rimediare ad una dimenticanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto, per le ragioni di seguito specificate. 1.Va premesso che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al concorso per allievo agente di Polizia penitenziaria nel luglio 2019, risultando idoneo alla prova di esame ed inidoneo alla prova fisica; nel dicembre 2019 giungeva, presso il centralino del D.A.P., una telefonata, da parte di una donna - poi identificata in [OSCURATO:PERSONA], madre del Leila - che riferiva a successivi interlocutori di aver corrisposto utilità affinché il proprio figlio superasse anche la fase di idoneità fisica, pretendendone la restituzione alla luce dell'esito negativo della detta prova; gli accertamenti, anche alla luce della relazione di servizio dell'assistente capo [OSCURATO:PERSONA], assistente capo della [OSCURATO:PERSONA], addetto all'[OSCURATO:PERSONA] di Roma, consentivano di individuare in [OSCURATO:PERSONA] l'assistente capo, in servizio ad Altamura, che aveva ottenuto dal Leila un pacco ed una somma di denaro, avendogli rappresentato che in tal modo avrebbe ricompensato il pubblico ufficiale che lo avrebbe supportato nel superamento della prova di idoneità fisica. I rapporti tra il Leila ed il Caputo sono stati provati - secondo il Tribunale del riesame - attraverso i messaggi whatsapp scambiati tra i due nel periodo coincidente con lo svolgimento del concorso, così come risultano scambi tra il Caputo ed il [OSCURATO:PERSONA], oltre che conversazioni telefoniche intercettate, che confermano la richiesta di una somma di denaro da parte del Caputo al Leila oltre che la consegna di un pacco di prodotti alimentari; risultano, altresì, i contatti tra il Caputo ed il [OSCURATO:PERSONA] e le rimostranze di quest'ultimo per l'inopportuno comportamento del Leila, ed, infine, una denuncia del Leila ai danni del Caputo per concussione. 2. Secondo l'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, da cui il Collegio non intende discostarsi, la mediazione illecita che caratterizza la fattispecie di traffico di influenze illecite, di cui all'art. 346-bis cod. pen., in contestazione, è individuata da un accordo tra il committente ed il mediatore finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre indebiti vantaggi al primo, mentre il semplice sfruttamento di relazioni con il pubblico agente, ovvero il mero uso di una relazione personale, non risultano sufficienti (in tal senso, Sez. 6, n. 1182 del 14/10/2021, dep. 13/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282453, secondo cui "In tema di traffico di influenze, la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra il committente ed il mediatore è finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi indebiti al primo, non assumendo rilievo l'illegittimità negoziale per difformità dal contratto tipico di mediazione ovvero il mero uso di una relazione personale, preesistente o potenziale, tra il mediatore ed il pubblico agente per il conseguimento di un fine lecito."; nonché, Sez. 6, n. 40518 del 08/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282119, che ha affermato: "In tema di traffico di influenze illecite, il reato non è integrato per effetto della mera intermediazione posta in essere mediante lo sfruttamento di relazioni con il pubblico agente, occorrendo che la mediazione possa qualificarsi come "illecita", tale dovendosi ritenere l'intervento finalizzato alla commissione di un "fatto di reato" idoneo a produrre vantaggi per il privato committente"). Da tale impostazione discende che la condotta di chi, al fine di ottenere un indebito vantaggio patrimoniale, millanti di esercitare la propria mediazione presso un pubblico funzionario, risponde del delitto di truffa e non di quello in esame (Sez. 6, n. 26437 del 08/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281583, caso in cui è stata sottolineata la generica indicazione al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblici) servizio al punto tale da non poter essere certi del riferimento, né potendosi risalire alle mansioni dallo stesso esercitate). 3. Tanto premesso, il provvedimento impugnato ha ricordato come il [OSCURATO:PERSONA], assistente capo della [OSCURATO:PERSONA], addetto all'[OSCURATO:PERSONA] di Roma, avesse riferito - nella relazione di servizio a sua firma - di aver ricevuto, nel dicembre 2019, una telefonata da un individuo che specificava di essere il candidato del giorno precedente, dicendo di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA] e di essere amico di famiglia di [OSCURATO:PERSONA]; il Leila contestava al suo interlocutore di aver disatteso le promesse fatte al Caputo; il [OSCURATO:PERSONA] ammetteva di aver una risalente amicizia con il Caputo, aggiungendo che il Leila gli aveva anche riferito che il Caputo lo aveva rassicurato circa il fatto che egli avrebbe potuto rivolgersi al [OSCURATO:PERSONA] per qualsiasi "supporto" e che, per tale ragione, il Leila aveva consegnato al Caputo un "pacco". Nella relazione di servizio - secondo la sintesi del Tribunale del riesame - il [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto, in un primo momento, che la telefonata provenisse da un mitomane, ricordando, tuttavia, che qualche giorno prima il Caputo effettivamente lo aveva chiamato per dirgli che sarebbe venuto a Roma per accompagnare un amico di famiglia, convocato per la visita di idoneità finalizzata all'arruolamento nel corpo di [OSCURATO:PERSONA], e che, nell'occasione, sarebbe passato a salutarlo. [OSCURATO:PERSONA], altresì, aggiungeva che, nel leggere i risultati delle prove, aveva ricordato il nome del Leila, verificando che questi non era risultato idoneo alla prova fisica, e che quando, subito dopo, il Leila gli si era avvicinato, egli ne aveva constatato le caratteristiche fisiche e gli aveva detto che avverso l'esclusione avrebbe potuto presentare ricorso, avvisando, poi, il Caputo delle spiegazioni fornite al Leila, dichiarandosi disponibile ad ogni ulteriore delucidazione in riferimento alla procedura da intraprendere, eventualmente. Infine, il [OSCURATO:PERSONA] ricordava che, dopo la telefonata ricevuta dal Leila, aveva tentato di contattare il Caputo, senza riuscirci, inviandogli, infine, un messaggio whatsapp, per lamentare la inopportuna telefonata ricevuta dal Leila, cosa di cui il Caputo si era scusato. Tali ultime circostanze risultavano confermate dalle indagini svolte, così come risultava verificato che il Caputo avesse inviato al Leila una fotografia del [OSCURATO:PERSONA], indicandoglielo come un suo amico che probabilmente sarebbe stato in servizio nel corso delle prove di concorso, suggerendo al Leila di presentarsi al [OSCURATO:PERSONA]; altrettanto pacifica è la circostanza che il Leila avesse avvicinato il [OSCURATO:PERSONA] nel corso della prova concorsuale, risultando, quindi, dimostrato sia che il Leila fosse in grado di riconoscere il [OSCURATO:PERSONA], di cui aveva ricevuto una foto dal Caputo, sia che il [OSCURATO:PERSONA] conoscesse il nome del Leila.Resta, infine, accertato che il Caputo avesse chiesto al Leila la consegna di denaro e di un pacco - secondo il Tribunale del riesame -, come dimostrato dal contenuto della telefonata effettuata dalla madre del Leila al centralino del D.A.P., nonché dalle conversazioni telefoniche oggetto di captazione e dalla denuncia del Leila, sporta il 16/12/2020, dal cui contenuto emerge che il Caputo gli aveva chiesto la somma di euro tremila per comprare favori di amici a Roma in funzione della prova di idoneità fisica, e che lo aveva anche accompagnato a Roma, occasione in cui il Leila aveva lasciato nell'auto del Caputo un pacco contenente generi alimentari del valore di 100,00 euro. Nella medesima denuncia il Leila affermava che era stato il [OSCURATO:PERSONA] ad avvicinarsi a lui, allorquando egli, dopo la prova, aveva riacceso il cellulare ed aveva visto la foto del [OSCURATO:PERSONA] che il Caputo gli aveva inviato; in quella occasione il [OSCURATO:PERSONA] si era rammaricato dell'esito non favorevole della prova, affermando di averne già parlato con il Caputo. Il Tribunale del riesame ha ritenuto, quindi, del tutto accertata la corresponsione di utilità al Caputo da parte del Leila e della madre, [OSCURATO:PERSONA], sebbene il Leila, poi, avesse, in denunzia, tentato di accreditarsi come vittima del reato di concussione; altrettanto accertata, inoltre, la consegna delle utilità al Caputo, che aveva prospettato di dovere, a sua volta, corrispondere dette utilità ad un soggetto in grado di fornire il necessario "supporto" al Leila, da identificarsi senza alcun dubbio nel [OSCURATO:PERSONA], a cui il Caputo aveva sicuramente parlato del Leila, ed era stato individuato dalla stessa Valenzano, nella sua telefonata al D.A.P., come [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento impugnato ha, infine, escluso la sussistenza della prova circa la consegna delle utilità dal Caputo al [OSCURATO:PERSONA], poiché, in tal caso, sarebbe stata configurabile una fattispecie di corruzione. 3. Tanto premesso, va considerato come elemento costituivo del reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., in esame, sia la mediazione illecita, rispetto alla quale la dazione o la promessa di denaro o altro vantaggio patrimoniale costituisce la controprestazione, ovvero il prezzo; tale mediazione, inoltre, è connotata specificamente dallo sfruttamento di una relazione esistente con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio. Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha del tutto omesso di fornite un'adeguata motivazione in riferimento proprio alla intervenuta mediazione, posto che questa presenta una decisa autonomia strutturale, con conseguente riflesso sull'aspetto dei gravi indizi, rispetto alla sussistenza dell'indebita dazione o promessa e, ancor prima, rispetto alla sussistenza della relazione con il pubblico ufficiale. La sussistenza di un rapporto, anche risalente, di conoscenza e, addirittura, di amicizia tra il Caputo ed il [OSCURATO:PERSONA], non è certamente in discussione, essendo ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; altrettanto logica appare la valutazione, da parte del Tribunale del riesame, circa la consegna di vantaggi patrimoniali da parte del Leila al Caputo. Ciò che, al contrario, manca del tutto, è una congrua motivazione circa la sussistenza della mediazione intervenuta da parte del Caputo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], posto che i contatti telefonici tra i predetti, del 10 e del 12 dicembre 2019, non sono affatto noti nel loro contenuto, apparendo, al contrario, provato unicamente il contenuto della riprovazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] al Caputo, per le esternazioni del Leila, e le scuse del Caputo al pubblico ufficiale. In tal senso, infatti, la circostanzgche il Caputo avesse inviato al Leila una foto del [OSCURATO:PERSONA], indicandolo come un suo amico al quale il Leila avrebbe potuto rivolgersi - come poi questi aveva fatto, anche secondo la relazione di servizio del [OSCURATO:PERSONA] -, avrebbe potuto costituire, alla luce della giurisprudenza di questa Corte in precedenza citata, anche un mero artificio o raggiro che, unitamente ad altre circostanze emerse - quali l'accompagnamento a Roma del Leila, la telefonata del Caputo al [OSCURATO:PERSONA] per avvisare che sarebbe passato da Roma per accompagnare un amico di famiglia che doveva sostenere le prove del concorso -, avrebbero potuto costituire la messinscena, da parte del Caputo, funzionale alla dazione di denaro ed altre utilità, richieste al Leila con il pretesto di dover remunerare l'interessamento e l'intervento del pubblico ufficiale. Non vi è alcun dubbio, infatti, che la punibilità del privato, nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 346-bis cod. pen., si giustifica a condizione che il rapporto tra il mediatore ed il pubblico agente sia effettivamente esistente o, quanto meno, potenzialmente suscettibile di instaurarsi, ed, altresì, a condizione che si sia verificata la mediazione; solo in tal caso, infatti, il bene giuridico tutelato dalla norma viene leso, mentre, nel caso in cui il privato sia tratto in errore attraverso modalità decettive, si realizza esclusivamente un pregiudizio alla sua sfera patrimoniale. Inoltre, la disposizione incriminatrice descrive la condotta in termini di "far dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale" nella duplice prospettiva quale "prezzo della propria mediazione illecita" verso il soggetto qualificato, oppure "per remunerarlo". Sia la mediazione a pagamento sia la mediazione gratuita, ma remunerativa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sono correlate "al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio". Peraltro, il collegamento di entrambe le forme di mediazione alla prospettiva di una distorsione dell'attività della [OSCURATO:PERSONA], in una direzione lesiva del buon andamento e dell'imparzialità della stessa, rappresenta l'unica chiave di lettura in grado di conciliare la fattispecie con il principio di offensività, evitando interpretazioni dilatative, che finirebbero per incriminare automaticamente tutte le forme di consulenza, assistenza professionale o comunque di interlocuzione non gratuita con la [OSCURATO:PERSONA], il che sì porrebbe in stridente contrasto con le forme di partecipazione dei privati al procedimento amministrativo. Come osservato all'esito dell'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, il cui articolo 1 ha inserito nel codice penale l'art. 346-bis, l'incriminazione del traffico di influenze è motivata dall'esigenza di colpire condotte prodromiche a fatti di corruzione, prevenendone la consumazione, il che, ti,tavia, appare evidente in relazione alla mediazione in cui il denaro o I vantaggio patrimoniale è promesso o conferito per remunerare il soggetto qualificato a cui viene chiesto un atto contrario ai suoi doveri; in tal caso, se il mediatore riesce a convincere il pubblico agente ad entrare in un patto corruttivo, saranno applicabili le sanzioni in materia di corruzione, come emerge dalla clausola di sussidiarietà con cui si apre l'art. 346-bis cod. pen. Nel caso in cui, invece, il denaro o il vantaggio patrimoniale costituiscono la remunerazione, data o promessa, della mediazione illecita, la condotta integra il reato solo se diretta ad un atto contrario ai doveri di ufficio, considerato il carattere "indebito" della dazione, o della promessa, da parte del privato e, soprattutto, alla luce della connotazione della mediazione stessa, definita illecita dal legislatore. Può concludersi, quindi, che l'interpretazione più plausibile deve essere orientata nel senso dì ravvisare il delitto di traffico di influenze soltanto se la condotta sia funzionale a convincere il destinatario della pressione a compiere atti contrari ai suoi doveri o ad omettere un atto conforme ai doveri che su di luì incombono. Cosi ricostruita la fattispecie, appare evidente come alla stessa non siano in alcun modo ascrivibili le così dette raccomandazioni, certamente non incriminabili dalla norma, in quanto, se un intervento è volto ad ottenere comportamenti contra legem da parte di un pubblico ufficiale, si è già al dì fuori dell'ambito delle raccomandazioni innocue, dato che definire mera raccomandazione un intervento prezzolato si pone in contrasto perfino con il significato attribuito normalmente al termine nel linguaggio corrente. Ne discende che se un soggetto interviene gratuitamente per perorare una violazione dì legge da parte della [OSCURATO:PERSONA], non può essere ritenuto incriminabile in base all'art. 346-bis cod. pen., né in virtù dì altre norme, se la "raccomandazione" non viene accolta, in quanto si tratterebbe, al massimo, ad un'istigazione non accolta, ai sensi dell'art. 115 cod. pan. Se, invece, l'intervento induce il soggetto qualificato a commettere un reato, si avrà concorso in detto reato.Il reato di cui all'art. 346-bis cod. pen. si concretizzat quindi, quando l'intermediario prezzolato agisce per turbare il corretto svolgimento dell'attività della [OSCURATO:PERSONA], sfruttando le relazioni esistenti col soggetto qualificato, destinatario della pressione; la punibilità del traffico di influenze illecite prescinde, naturalmente, dall'esito dell'intervento, in quanto se viene ottenuto il risultato illecito si pone, evidentemente, l'ulteriore problema del possibile concorso di reati. Conclusivamente, la disposizione realizza una tutela supplementare a garanzia della legalità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività dei pubblici poteri, nella prospettiva a suo tempo sollecitata in adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia, attraverso l'incriminazione di condotte prodromiche alla corruzione o, comunque, rivelatrici di interferenze retribuite di soggetti tendenti a deviare l'attività della P.A. verso obiettivi contrari alla legge. In tal senso deve osservarsi come manchi del tutto, nella motivazione dei provvedimento impugnato, anche l'individuazione chiara dell'atto contrario ai doveri del pubblico ufficiale coinvolto, ossia il [OSCURATO:PERSONA], ovvero della precisazione dell'omissione, da parte sua, di un atto dovuto. Ciò in quanto non risulta affatto l'individuazione della funzione concreta da parte del [OSCURATO:PERSONA], la cui distorsione sarebbe stata oggetto delle illecita mediazione. Ne consegue, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui è stata del tutto omessa la motivazione circa i profili sin qui indicati, e, conseguentemente, la valutazione, alla stregua degli elementi indiziari emersi, circa la possibilità di inquadrare la condotta del Caput° nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen.; con tali principi, ferma restando la piena libertà di valutazione del compendio indiziario, dovrà confrontarsi il Tribunale del riesame in sede dì rinvio, 4. Il secondo motivo di ricorso, al contrario, non appare fondato in riferimento alle doglianze dedotte e va, pertanto, rigettato. Come illustrato dal Tribunale del riesame, il Leila, dopo essere risultato non idoneo all'esito degli accertamenti fisici, aveva presentato ricorso e, a seguito di nuovo accertamento da parte della [OSCURATO:PERSONA], era stato giudicato idoneo, anche se non vincitore per la sua posizione nella graduatoria finale. A quel punto il Leila aveva inviato all'[OSCURATO:PERSONA] una mali con cui chiedeva la rettifica della graduatoria, assumendo aver prestato servizio nelle [OSCURATO:PERSONA], avendo depositato la relativa documentazione in occasione della seduta di esame del 19/07/2019. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, trasmetteva all'[OSCURATO:PERSONA], la ricevuta di detto deposito, dapprima via mail e quindi a mezzo raccomandata. Il provvedimento impugnato dà atto che certamente detto deposito non era avvenuto, in quanto il Leila aveva comunicato al Caputo, a mezzo messaggio whatsapp, proprio la circostanza di non aver depositato, il giorno della prova scritta, lo stato di servizio nelle [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle due ricevute trasmesse, una a mezzo mail e l'altra a mezzo raccomandata, le stesse non erano risultate conformi tra loro, risultando diverse le sigle apposte dal pubblico ufficiale che aveva apparentemente ricevuto la documentazione; difforme risultava l'impaginazione ed il colore del documento cartaceo, diverso da quello utilizzato dagli altri candidati; peraltro l'ufficiale presente il giorno della prova scritta aveva disconosciuto la sigla. Il Tribunale del riesame ha sottolineato come la diversità tra le sigle apposte sui due documenti era dipesa dal fatto che - come emerso dalle indagini - il Leila aveva potuto creare informaticamente la ricevuta digitale a mezzo l'applicazione Tiny scanner, utilizzando un documento digitale inviatogli da un collega che aveva una ricevuta in originale, per cui egli aveva lasciato inalterata la firma originale, mentre aveva dovuto contraffare la sigla sul documento cartaceo, da lui creato ex novo. Sulla base di tale ricostruzione, deve ribadirsi che la qualificazione giuridica fornita dal Tribunale del riesame, alla luce delle deduzioni difensive, appare corretta, posto che il documento formato dal Leila attestava falsamente la ricezione, da parte del pubblico ufficiale, di documentazione proveniente dal privato (ossia lo stato di servizio nelle FF.AA., che, invece, il Leila non aveva presentato). Nel caso di specie l'attestazione del pubblico ufficiale consiste nell'avere egli ricevuto un documento da un privato; tale atto ha senza alcun dubbio natura fidefacente, posto che risulta compiuto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Dall'accoglimento del primo motivo di ricorso discende anche l'annullamento del provvedimento quanto alle esigenze cautelari, la cui sussistenza e grado non potranno che esser eventualmente rimodulate all'esito della valutazione circa la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 346-bis cod. pen. da parte del giudice del rinvio. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato quanto al delitto di traffico di influenze illecite e quanto alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale del riesame di Roma; nel resto, il ricorso va rigettato. Si dispone l'invio degli atti alla Cancelleria per gli adempimento di cui all'art. 28 del Regolamento di esecuzione del cod. proc. pen. P.Q.M. Annu
Sentenza Cassazione n. 30564/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris