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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08392/2023

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2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31146/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 467/2019 depositata in data11/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

C [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 223/2017 in data 28/02/2017 il Tribunale di Matera respinse la domanda proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito: “il [OSCURATO:PERSONA]”, odierna ricorrente) con atto di citazione in data 07/11/2012 avente ad oggetto la condanna del Comune di Matera (di seguito: “il Comune”, odierno resistente) al ripristino dei luoghi e al pagamento del risarcimento del danno per violazione degli obblighi nascenti dal contratto di locazione stipulato tra le partiin data 02/08/2001.

2. Avverso la decisione propose appello il [OSCURATO:PERSONA], deducendo: (1) Violazione e/o falsa applicazione artt. 99 e 112 cod. proc. civ. anche per omesso esame e considerazione; violazione del principio della domanda - Carente e/o i nsufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia.

Omessa valutazione ed esame delle determinati risultanze istruttorie (solenni prove documentali prodotte e richiamate anche dal CTU).

Violazione di legge art. 2697 cod. civ.

Violazione art. 1988 cod. civ.; art. 1590 e 1591 cod. civ. sulla restituzione effettiva del bene e nelle anteatte condizioni e priva di danni; art. 1140 cod. civ. e dei canoni di interpretazione sistematica, complessiva (art. 1363 cod. civ.) ed anche della considerazione del comportamento complessivo delle parti (art. 1362 2° co, cod. civ.).

Violazione del principio di non contestazione. (2) Erroneità dell'interpretazione ed applicazione del materiale processuale, cognitivo ed istruttorio.

Violazione dei principi di responsabilità e legittimazione passiva (anche con riferimento all'assenza di responsabilità comunale, sia esclusiva, sia solidale e gradatamente concorrente).

Violazione e/o falsa applicazione art.166 cod. proc. civ. e art. 2049 cod. civ. - Carente e/o insuffi ciente motivazione su un fatto decisivo della controversia. (3) Carente e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia.

Omessa valutazione ed esame delle determinate risultanze istruttorie.

Violazione artt. 1590 e 1591 cod. civ. sulla restituzione effettiva del bene ed anche nelle anteatte condizioni e priva di danni. (4) Carente e/o motivazione su un fatto decisivo della controversia.

Omessa valutazione ed esame delle determinati risultanze istruttorie.

Violazione dei principi sulla responsabilità per danni.

Violazione di legge sulla restituzione effettiva del bene ed anche nelle anteatte condizioni e privo di danni. (5) Carente e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia.

Omessa valutazione ed esame delle determinati (sic) risultanze istruttorie, ivi compresa CTU ammessa ed espletata secondo principio di utilità.

Violazione dei principi sulla responsabilità per danni.

Violazione di legge sulla restituzione effettiva del bene ed anche nelle anteatte condizionie priva di danni. (6) Violazione e/o falsa applicazione artt.99 e 112 cod. proc. civ., anche per omesso esame e considerazione; violazione del principio della domanda.

Carente e/o insufficiente motivazione su istanza comunque nella controversia. (7) Violazione e/o falsa applicazione artt. 91 e 92 cod. proc. civ. sulle spese di lite.

Il Comune si costituì chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di I° grado, e la condanna alle spese e competenze di II° grado.

3. Con sentenza n. 467/201 9, pubblicata in data 05/09/2019, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l’appello del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna di quest’ultimo alle spese del secondo grado di giudizio.

4. Avverso la predetta senten za la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso articolato su quattro motivi.

Resistecon controricorso il Comune di Matera.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 cod. proc. civ.

6. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.

7. Le parti hanno depositato memoria.

C [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che la farraginosa espositiva del ricorso, che si estende per 40 pagine, frammischiando disordinatamente i motivi di gravame nel giudizio di secondo grado con i motivi di ricorso in Cassazione, ha comportato una non agevole opera ricostruttiva, al fine di individuare i motivi di ricorso, sceverandoli rispetto ai motivi di appello.

2. Il primo mo tivo di ricorso (a p. 14) de nuncia , in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., “Nullità della decisione (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.) anche con riferimento agli artt. 342 e 434 c.p.c.

Nel testo formulato dal d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012.

Nullità della sentenza”.

Nella illustrazione del motivo si legge testualmente quanto segue: “Parte ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell'art. 360 cpc, co 1, n. 4.

I motivi formulati con l'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] depositato in data 3.4.2017 (doc. 1 di 2° grado) non consistono in riproposizione delle doglianze avanzate in primo grado, esprimono articolata rispettosa critica della sentenza, contengono specifica indicazione degli errori e dei parametri probatori o legali di conformità disattesi dal Tribunale, non configurano una esplorativa esposizione che rimetta al Giudicante l'individuazione del motivo di appello e le ragioni dell'appello in fatto o in diritto.

Ai dedotti compiti ha assolto l'appellante.

Si ripercorrono brevemente” (seguono 15 pagine dedicate alla riproduzione dei motivi di appello, con le relative argomentazioni).

3. Il secondo motivo di ricorso (p. 29) de nuncia , in relazione all’art. 360, n. 4,cod. proc. civ.

“Nullità della decisione (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.) anche con riferimento all'art. 347 cpc (riferimento alla tutela ex art. 2049 c.c.)”.

Anche in questo caso, è necessario riportare testualmente (comprese le enfasi e la punteggiatura) quanto dedotto dal ricorrente ad illustrazione del motivo in esame: “Assume la decisione gravata che nella fattispecie la prospettazione ex art. 2049 c.c. configuri nuova domanda in appello, assente in primo grado.

Si configura una non ortodossa applicazione del referente codicistico (art. 347 cpc), obliandosi gli atti presenti e che qui si richiamano, correttamente applicativi dell'introduzione in primo grado.

La prospettazione ai sensi dell'art. 2049 c.c. ovvero la responsabilità del datore di lavoro per i dipendenti è stata introdotta in primo grado.

L'atto di citazione reca puntuale richiamo al presupposto che gli agenti di polizia locale di Matera abbiano continuato a utilizzare l'autorimessa per il ricovero delle proprie autovetture, chiede analitica prova testimoniale ivi compresa la loro condizione di agenti in servizio presso il comando della polizia locale di Matera ubicato alla [OSCURATO:PERSONA] (stesso complesso edilizio nel quale si insedia la superficie locata nel 2001 per mq. 925 oggetto del giudizio).

Nella memoria 183, n. 1 parte attrice conferma che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vengono indicati quali propri dipendenti agenti della Polizia municipale dallo stesso comune e recita la detta memoria di parte attorea: ‘è sufficiente ricordare che a termini del disposto di cui all'articolo 2049 CC detto ente non resterebbe comunque sottratto alle proprie indiscutibili responsabilità’.

Al termine della memoria ex art. 183, n. 1 l'attrice conferma: ‘ PTM sulla scorta di tutte le dedotte motivazioni a tutto concedere il comune convenuto comunque sarebbe tenuto a rispondere dell'operato dei propri dipendenti’.

Nella memoria ex art. 183 cpc n. 3 l'attrice ribadisce che le prove richieste sono pertinenti in quanto finalizzate anche alla riferibil ità all'amministrazione convenuta della condotta illecita denunciata nell'atto di citazione (quod est l'impiego da parte di propri dipendenti).

I fatti costitutivi sono stati introdotti in atto di citazione, la parte rappresenta i fatti, le conseguenze, il bene giuridico rivendicato, i presupposti: la qualificazione giuridica dell'azione compete al Giudice.

Il profilo di responsabilità è già introdotto ai sensi dell'art. 2049 cc in primo grado.

Il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto (tra le molte conformi, Cass. 3041/2007; 18653/2004; 10840/2003) indagare e motivatamente valutare il contenuto sostanziale della domanda (Cass., 23.6.2016, n. 13049; Cass., 6.11.2014, n. 23669; Cass., 13.12.2013, n. 27940), desumendolo dalla situazione dedotta in giudizio, dalle eventuali precisazioni nel corso dello stesso, dal provvedimento in concreto richiesto (Cass., Sez.

Un., 21.2.2000, n. 27; Cass., 21.7.2006, n. 16783; Cass., 3.7.2000, n. 8879), dallo scopo che la parte vuole raggiungere (Cass., 4.8.2006, n. 17760; Cass., 6.4.2006, n. 8107) e dal comportamento processuale della parte (Cass., 7.2.1996, n. 969).

Così non sussiste violazione né del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, stabilito dall'art. 112 cod. proc. civ., né del principio del divieto del ius novorum in appello, stabilito dall'art. 345 dello stesso codice, nell'ipotesi in cui il giudice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo (ordinanza Cass. n. 1244/2019 Sez.

VI).

Né la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 innova i fatti costitutivi già introdotti in atto di citazione, permanendo la vicenda sostanziale dedotta in giudizio ed il nucleo fattuale comune.

Giurisprudenza àncora la responsabilità per occupazione sine titulo (anche oltre la scadenza) anche a responsabilità extracontrattuale, genus al quale appartiene l'art. 2049 c.c. in giudizio nel quale si sono chiesti danni.

L'occupazione abusiva di un immobile di proprietà altrui, infatti, come ribadito da diverse sentenze della Cassazione (10498/2006, 827/2006) costituisce un illecito aquiliano dal quale consegue il diritto del proprietario al risarcimento danni.

E per quanto riguarda, la quantificazione del risarcimento del danno, questo può essere determinato dal Giudice anche in via equitativa, avuto riguardo al valore locativo del bene usurpato (Cfr. Cass. 26610/2008), al la tipologia dell'immobile, senza che sia necessaria "la dimostrazione del concreto pregiudizio subito, in termini di perdita dell'opportunità di locare l'immobile, con riferimento a concrete proposte ricevute da potenziali locatari".

Nell'odierna fattispecie la voce dovuta è anche solennizzata nel contratto ed è anche offerta la prova del pregiudizio sofferto con altro contratto ineseguito per responsabilità comunale”.

4. Il terzo motivo di ricorso (p. 31) de nuncia , in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., “Nullità della decisione (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.).

Violazione di giudicato interno (art. 2909 cc anche con riferimento all'art. 347 cpc (riferimento alla tutela ex art. 2049 c.c.)”.

Illustrazione del motivo fornita del ricorrente: “ Quanto è nel precedente motivo, una condotta illecita e riprovevole espressiva degli effetti, anche solidali e concorrenti, ex art. 2049 c.c., per come già stigmatizzata e descritta fin dall'atto di citazione e già appartenente al thema decidendum del primo giudizio, ha visto già pronunciarsi il Tribunale (che ha escluso che per mezzi di dipendenti risponda l'Amministrazione) e trattasi di ingresso e tema sul quale non ricorre appello incidentale del Comune. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure non può negare, in assenza di appello incidentale, quanto già si appartiene al giudizio.

Presupposti logici e necessari s'intendono implicitamente decisi (Cass. Sez. 3, sent. n. 11356 del 19/01/2006) e tale permane quali l'appartenenza al giudizio del descritto tema”.

5. Il quarto motivo di ricorso (p. 31) de nuncia , in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., “Violazione di legge (art. 91 e 92 c.p.c.) e dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 in relazione all'art. 360, co.1, n. 4”.

Così motiva il ricorrente “Si invoca vittoria delle spese di lite e di CTU (dalla ricorrente sopportate) e comunque compensazione, sussistendone le ragioni giustificative.

E ciò ora per entrambi giudizio e senza l'accessorietà di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002”.

6. Il ricorso è inammissibile , in primo luogo , perché, nel dolersi della valutazione di inammissibilità cui è pervenuta la Corte territoriale , viola l’art. 366,n. 6 , cod. proc. civ. , in quanto omette di riprodurre il contenuto dell’atto di appello sia direttamente, sia indirettamente, precisando la parte corrispondente nell’atto che avrebbe rispettato l’art. 342 cod. proc. civ.

Infatti, alle pagg. 14 e ss., dopo avere indicato come prodotto l’atto di appello, procede all’indicazione di quelli che sarebbero stati i motivi di appello, ma non solo omette di indicare la sentenza di primo grado e di localizzarlain questo giudizio di legittimità, m a, inoltre, e soprattutto , il motivo indica in modo assolutamente generico sia il tenore dell’atto di appello svolgente la critica, sia il tenore della sentenza di primo grado che sarebbe stato criticato.

Infatti, tale tenore viene indicato genericamente a proposito del primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo in non meglio precisati “luoghi della sentenza” o comunque genericamente. 6.2 Va ramment at o al riguardo che l 'esercizio del potere di diretto esame degli attidel giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della criticamossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.

Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello (Cass., Sez.

I, ord.6/9/2021, n. 24048; Cass., Sez.

I, ord. 23/12/2020, n. 29495; Cass., Sez.

V, ord.29/9/2017, n. 22880). 6.3 D’altro canto, nel ricorso non si spende nemmeno alcun argomento per criticare i vari passaggi motivazionali con cui la Corte di merito ha dato conto dell’applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ.

La motivazione non viene in alcun modo commentata.

Sicché il motivo risulta inammissibile anche alla stregua del principio di diritto consolidato che esige la correlazione del ricorso alla motivazione della sentenza gravata.

Il motivo d'impugnazione è infatti rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea.

Con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4,cod. proc. civ. (Cass., Sez.

III, sent. 11/01/2005, n. 359 ) . 6.4 Princi pio , questo, ribadito da Cass., Sez.

Un., n. 7074 del 2017 in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto.

Né tale principio può dirsi irrilevante nel caso di specie, alla stregua del dictumdi cui a Cass., Sez.

V, sentenza 01/12/2020, n. 27368: “ In tema di giudizio di cassazione, ove la parte censuri la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l’inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l’invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto.” Tale principio non vuole, infatti, in alcun modo escludere che il motivo debba criticare la motivazione. 6.5 Orbene, n ella motivazione della sentenza gravata , da p. 7 e fino al primo rigo della successiva, si riferisce delle ragioni della decisione di primo grado su ogni domanda.

N elle successive pagine 8 - 11, la sentenza così motiva: « La stessa parte attrice in primo grado ha dedotto, con atto depositato in data 12 novembre 2012, che dopo la consegna dell'immobile nel gennaio 2010, aveva stipulato con altro contraente, in data 25 marzo 2012, un contratto di locazione dei medesimi immobili e che "quindi, in epoca successiva rispetto alle operazioni innanzi descritte (effettuate, è bene sottolineare, non in loco bensì negli uffici della polizia Locale) il signor a TADDEO dovendo dare esecuzione al contrato di affitto di cui al precedente punto n°7) si portava all’ingresso del locale garage in parola.

E, con sorpresa, constatava non solo che il portone di accesso allo stesso non presentava alcuna serratura in quanto, come innanzi detto apertura e chiusura dello stesso era garantita esclusivamente da un congegno telecomandato, ma che lo stesso immobile veniva ancor utilizzato dagli agenti della polizia Locale di Matera per parcheggiarvi le proprie autovetture", così confessando: a) di aver ricevuto la consegna dell'immobile in data 19 gennaio 2010. b) di aver provveduto a mettere sul mercato il bene. c) di aver avviato trattative che due anni dopo il rilascio nel marzo 2012, si avviavano alla conclusione con il signor [OSCURATO:PERSONA]. d) diaver avuto acceso all'immobile attraverso un telecomando di cui era evidentemente in possesso. e) di aver constatato che i locali non erano impegnati dall'Amministrazione ma dai vigili urbani, che singolarmente ed autonomamente avevano continuato a parcheggiarvi le proprie autovetture personali.

Tali premesse di fatto hanno fondato la decisione del primo giudice, che ha ritenuto non solo avvenuto il rilascio con la consegna delle chiavi (o dei dispositivi di apertura automatica) in data 19 gennaio 2010, quanto non consentito dalla P.A. datrice di lavoro, che non aveva stipulato alcun nuovo contratto con la società, l'uso dell'immobile per la rimessa delle autovetture private dei dipendenti vigili urbani sosta privata ed infine non provati i danni lamentati alla data del 19 gennaio 2010, non imputabili al Comune i danni verificatisi successivamente.

La novella legislativa nr. 134/2012 impone all'appellante “l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata", e gli richiede uno sforzo di formulazione che, lungi dal prescrivere l'adozione di formule specifiche o la redazione di una bozza di decisione, deve contenere però la specifica indicazione dell’errore ed il parametro probatorio o legale di conformità disatteso dal Tribunale, in modo tale che non sia la Corte a ricercare il motivo di appello e le ragioni dell'appello in fatto o in diritto (nel caso di specie, prima in fatto e poi in diritto) ovverosia “in modo tale che il giudice siamesso in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica".Nel suo atto di appello la parte non confuta la ritenuta circostanza dell'avvenuta consegna in data 19 gennaio 2010 né la parte dimostra perché l'occupazione da parte del Comune non doveva ritenersi cessata al gennaio 2010, ma allega la prosecuzione dell'occupazione al giugno 2015 senza in alcun modo argomentare perché l'utilizzo da parte dei vigili urbani a fini di rimessa privata dovesse ritenersi avvenuto con piena consapevolezza del datore di lavoro e quindi fosse riconducibile nell'ambito della responsabilità non contrattuale ma di quella extracontrattuale ex art. 2049 cod. civ.Dall'esame del ricorso di primo grado emerge come la società ricorrente neppure abbia dedotto "la responsabilità dei padroni e dei committenti", poiché l'uso da parte dei vigili urbani in servizio era ricondotto alla prosecuzione, nel marzo 2012 e cioè a due anni dal rilascio, del contratto di locazione "lo stesso immobile veniva ancora utilizzato dagli agenti della polizia Locale" di talché la deduzione in appello costituisce domanda nuova -per mutamento della causa petendi - e come tale non consentita ex art. 437c.p.c.

"Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).

La natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, già posta dal legislatore del 1942 e fortemente ribadita prima con la novella 1990 e poi con la riforma del 2012, impone la indicazione dei vizi del ragionamento del giudice e degli errori della sua valutazione in modo evidente "secco", mentre nella fattispecie l'appellante società ha dedotto capi di censura articolati, anche con l'introduzione di circostanze nuove, complessi in modo tale che dovesse essere la Corte ad individuare tra le argomentazioni quella che colpisse la motivazione - sostanziale o processuale-che punto per punto ha sviluppato il Tribunale.

Manca nell'atto "una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addottedal primo giudice".

L'effetto devolutivo non è automatico e pieno, ma connesso ai motivi di doglianza che ne costituiscono il limite legale, per cui se da un lato l'appello è un gravame a critica libera, questa non può prescindere dalla motivazione della decisione di primo grado, e quindi dalla censura degli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento(…).

Questo accertamento non può essere genericamente devoluto al secondo giudice, ma deve assumere la forma di "argomentazioni, contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico- giuridico ".

Nel momento in cui il primo giudice rileva il difetto di prova sull'inadempimento del conduttore nell'obbligazione di riconsegna dell'immobile nelle condizioni in cui l'ha ricevuto, non costituisce specifico motivo di appello la doglianza "sulle impegnative lavorazioni" cui sarebbe costretto il locatore.

Nel momento in cui il primo giudice ritiene avvenuto il rilascio al gennaio 2010 e consegnate le chiavi di accesso sulla base del verbale sottoscritto anche dal locatore (che provvide a mettere sul mercato immobiliare il bene ed ad avviare trattative con [OSCURATO:PERSONA] per la locazione), non costituisce specifica censura la doglianza sull'uso dei telecomandi da parte del personale che usava lo spazio come rimessa privata, ove non si voglia ricordare che è norma di comune prudenza la sostituzione dopo la riconsegna delle chiavi di accesso.L'appello è quindi inammissibile » .

7. Il tenore di q uanto appena riprodotto della sentenza impugnata, giustifica ampiamente le considerazioni che si sono svolte in precedenza perevidenziare le ragioni di inammissibilità del ricorso .

8. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014.

9. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro8.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31146/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 467/2019 depositata in data11/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. C [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 223/2017 in data 28/02/2017 il Tribunale di Matera respinse la domanda proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito: “il [OSCURATO:PERSONA]”, odierna ricorrente) con atto di citazione in data 07/11/2012 avente ad oggetto la condanna del Comune di Matera (di seguito: “il Comune”, odierno resistente) al ripristino dei luoghi e al pagamento del risarcimento del danno per violazione degli obblighi nascenti dal contratto di locazione stipulato tra le partiin data 02/08/2001. 2. Avverso la decisione propose appello il [OSCURATO:PERSONA], deducendo: (1) Violazione e/o falsa applicazione artt. 99 e 112 cod. proc. civ. anche per omesso esame e considerazione; violazione del principio della domanda - Carente e/o i nsufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia. Omessa valutazione ed esame delle determinati risultanze istruttorie (solenni prove documentali prodotte e richiamate anche dal CTU). Violazione di legge art. 2697 cod. civ. Violazione art. 1988 cod. civ.; art. 1590 e 1591 cod. civ. sulla restituzione effettiva del bene e nelle anteatte condizioni e priva di danni; art. 1140 cod. civ. e dei canoni di interpretazione sistematica, complessiva (art. 1363 cod. civ.) ed anche della considerazione del comportamento complessivo delle parti (art. 1362 2° co, cod. civ.). Violazione del principio di non contestazione. (2) Erroneità dell'interpretazione ed applicazione del materiale processuale, cognitivo ed istruttorio. Violazione dei principi di responsabilità e legittimazione passiva (anche con riferimento all'assenza di responsabilità comunale, sia esclusiva, sia solidale e gradatamente concorrente). Violazione e/o falsa applicazione art.166 cod. proc. civ. e art. 2049 cod. civ. - Carente e/o insuffi ciente motivazione su un fatto decisivo della controversia. (3) Carente e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia. Omessa valutazione ed esame delle determinate risultanze istruttorie. Violazione artt. 1590 e 1591 cod. civ. sulla restituzione effettiva del bene ed anche nelle anteatte condizioni e priva di danni. (4) Carente e/o motivazione su un fatto decisivo della controversia. Omessa valutazione ed esame delle determinati risultanze istruttorie. Violazione dei principi sulla responsabilità per danni. Violazione di legge sulla restituzione effettiva del bene ed anche nelle anteatte condizioni e privo di danni. (5) Carente e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia. Omessa valutazione ed esame delle determinati (sic) risultanze istruttorie, ivi compresa CTU ammessa ed espletata secondo principio di utilità. Violazione dei principi sulla responsabilità per danni. Violazione di legge sulla restituzione effettiva del bene ed anche nelle anteatte condizionie priva di danni. (6) Violazione e/o falsa applicazione artt.99 e 112 cod. proc. civ., anche per omesso esame e considerazione; violazione del principio della domanda. Carente e/o insufficiente motivazione su istanza comunque nella controversia. (7) Violazione e/o falsa applicazione artt. 91 e 92 cod. proc. civ. sulle spese di lite. Il Comune si costituì chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di I° grado, e la condanna alle spese e competenze di II° grado. 3. Con sentenza n. 467/201 9, pubblicata in data 05/09/2019, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l’appello del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna di quest’ultimo alle spese del secondo grado di giudizio. 4. Avverso la predetta senten za la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso articolato su quattro motivi. Resistecon controricorso il Comune di Matera. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. 6. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. 7. Le parti hanno depositato memoria. C [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che la farraginosa espositiva del ricorso, che si estende per 40 pagine, frammischiando disordinatamente i motivi di gravame nel giudizio di secondo grado con i motivi di ricorso in Cassazione, ha comportato una non agevole opera ricostruttiva, al fine di individuare i motivi di ricorso, sceverandoli rispetto ai motivi di appello. 2. Il primo mo tivo di ricorso (a p. 14) de nuncia , in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., “Nullità della decisione (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.) anche con riferimento agli artt. 342 e 434 c.p.c. Nel testo formulato dal d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012. Nullità della sentenza”. Nella illustrazione del motivo si legge testualmente quanto segue: “Parte ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell'art. 360 cpc, co 1, n. 4. I motivi formulati con l'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] depositato in data 3.4.2017 (doc. 1 di 2° grado) non consistono in riproposizione delle doglianze avanzate in primo grado, esprimono articolata rispettosa critica della sentenza, contengono specifica indicazione degli errori e dei parametri probatori o legali di conformità disattesi dal Tribunale, non configurano una esplorativa esposizione che rimetta al Giudicante l'individuazione del motivo di appello e le ragioni dell'appello in fatto o in diritto. Ai dedotti compiti ha assolto l'appellante. Si ripercorrono brevemente” (seguono 15 pagine dedicate alla riproduzione dei motivi di appello, con le relative argomentazioni). 3. Il secondo motivo di ricorso (p. 29) de nuncia , in relazione all’art. 360, n. 4,cod. proc. civ. “Nullità della decisione (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.) anche con riferimento all'art. 347 cpc (riferimento alla tutela ex art. 2049 c.c.)”. Anche in questo caso, è necessario riportare testualmente (comprese le enfasi e la punteggiatura) quanto dedotto dal ricorrente ad illustrazione del motivo in esame: “Assume la decisione gravata che nella fattispecie la prospettazione ex art. 2049 c.c. configuri nuova domanda in appello, assente in primo grado. Si configura una non ortodossa applicazione del referente codicistico (art. 347 cpc), obliandosi gli atti presenti e che qui si richiamano, correttamente applicativi dell'introduzione in primo grado. La prospettazione ai sensi dell'art. 2049 c.c. ovvero la responsabilità del datore di lavoro per i dipendenti è stata introdotta in primo grado. L'atto di citazione reca puntuale richiamo al presupposto che gli agenti di polizia locale di Matera abbiano continuato a utilizzare l'autorimessa per il ricovero delle proprie autovetture, chiede analitica prova testimoniale ivi compresa la loro condizione di agenti in servizio presso il comando della polizia locale di Matera ubicato alla [OSCURATO:PERSONA] (stesso complesso edilizio nel quale si insedia la superficie locata nel 2001 per mq. 925 oggetto del giudizio). Nella memoria 183, n. 1 parte attrice conferma che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vengono indicati quali propri dipendenti agenti della Polizia municipale dallo stesso comune e recita la detta memoria di parte attorea: ‘è sufficiente ricordare che a termini del disposto di cui all'articolo 2049 CC detto ente non resterebbe comunque sottratto alle proprie indiscutibili responsabilità’. Al termine della memoria ex art. 183, n. 1 l'attrice conferma: ‘ PTM sulla scorta di tutte le dedotte motivazioni a tutto concedere il comune convenuto comunque sarebbe tenuto a rispondere dell'operato dei propri dipendenti’. Nella memoria ex art. 183 cpc n. 3 l'attrice ribadisce che le prove richieste sono pertinenti in quanto finalizzate anche alla riferibil ità all'amministrazione convenuta della condotta illecita denunciata nell'atto di citazione (quod est l'impiego da parte di propri dipendenti). I fatti costitutivi sono stati introdotti in atto di citazione, la parte rappresenta i fatti, le conseguenze, il bene giuridico rivendicato, i presupposti: la qualificazione giuridica dell'azione compete al Giudice. Il profilo di responsabilità è già introdotto ai sensi dell'art. 2049 cc in primo grado. Il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto (tra le molte conformi, Cass. 3041/2007; 18653/2004; 10840/2003) indagare e motivatamente valutare il contenuto sostanziale della domanda (Cass., 23.6.2016, n. 13049; Cass., 6.11.2014, n. 23669; Cass., 13.12.2013, n. 27940), desumendolo dalla situazione dedotta in giudizio, dalle eventuali precisazioni nel corso dello stesso, dal provvedimento in concreto richiesto (Cass., Sez. Un., 21.2.2000, n. 27; Cass., 21.7.2006, n. 16783; Cass., 3.7.2000, n. 8879), dallo scopo che la parte vuole raggiungere (Cass., 4.8.2006, n. 17760; Cass., 6.4.2006, n. 8107) e dal comportamento processuale della parte (Cass., 7.2.1996, n. 969). Così non sussiste violazione né del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, stabilito dall'art. 112 cod. proc. civ., né del principio del divieto del ius novorum in appello, stabilito dall'art. 345 dello stesso codice, nell'ipotesi in cui il giudice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo (ordinanza Cass. n. 1244/2019 Sez. VI). Né la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 innova i fatti costitutivi già introdotti in atto di citazione, permanendo la vicenda sostanziale dedotta in giudizio ed il nucleo fattuale comune. Giurisprudenza àncora la responsabilità per occupazione sine titulo (anche oltre la scadenza) anche a responsabilità extracontrattuale, genus al quale appartiene l'art. 2049 c.c. in giudizio nel quale si sono chiesti danni. L'occupazione abusiva di un immobile di proprietà altrui, infatti, come ribadito da diverse sentenze della Cassazione (10498/2006, 827/2006) costituisce un illecito aquiliano dal quale consegue il diritto del proprietario al risarcimento danni. E per quanto riguarda, la quantificazione del risarcimento del danno, questo può essere determinato dal Giudice anche in via equitativa, avuto riguardo al valore locativo del bene usurpato (Cfr. Cass. 26610/2008), al la tipologia dell'immobile, senza che sia necessaria "la dimostrazione del concreto pregiudizio subito, in termini di perdita dell'opportunità di locare l'immobile, con riferimento a concrete proposte ricevute da potenziali locatari". Nell'odierna fattispecie la voce dovuta è anche solennizzata nel contratto ed è anche offerta la prova del pregiudizio sofferto con altro contratto ineseguito per responsabilità comunale”. 4. Il terzo motivo di ricorso (p. 31) de nuncia , in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., “Nullità della decisione (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.). Violazione di giudicato interno (art. 2909 cc anche con riferimento all'art. 347 cpc (riferimento alla tutela ex art. 2049 c.c.)”. Illustrazione del motivo fornita del ricorrente: “ Quanto è nel precedente motivo, una condotta illecita e riprovevole espressiva degli effetti, anche solidali e concorrenti, ex art. 2049 c.c., per come già stigmatizzata e descritta fin dall'atto di citazione e già appartenente al thema decidendum del primo giudizio, ha visto già pronunciarsi il Tribunale (che ha escluso che per mezzi di dipendenti risponda l'Amministrazione) e trattasi di ingresso e tema sul quale non ricorre appello incidentale del Comune. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure non può negare, in assenza di appello incidentale, quanto già si appartiene al giudizio. Presupposti logici e necessari s'intendono implicitamente decisi (Cass. Sez. 3, sent. n. 11356 del 19/01/2006) e tale permane quali l'appartenenza al giudizio del descritto tema”. 5. Il quarto motivo di ricorso (p. 31) de nuncia , in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., “Violazione di legge (art. 91 e 92 c.p.c.) e dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 in relazione all'art. 360, co.1, n. 4”. Così motiva il ricorrente “Si invoca vittoria delle spese di lite e di CTU (dalla ricorrente sopportate) e comunque compensazione, sussistendone le ragioni giustificative. E ciò ora per entrambi giudizio e senza l'accessorietà di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002”. 6. Il ricorso è inammissibile , in primo luogo , perché, nel dolersi della valutazione di inammissibilità cui è pervenuta la Corte territoriale , viola l’art. 366,n. 6 , cod. proc. civ. , in quanto omette di riprodurre il contenuto dell’atto di appello sia direttamente, sia indirettamente, precisando la parte corrispondente nell’atto che avrebbe rispettato l’art. 342 cod. proc. civ. Infatti, alle pagg. 14 e ss., dopo avere indicato come prodotto l’atto di appello, procede all’indicazione di quelli che sarebbero stati i motivi di appello, ma non solo omette di indicare la sentenza di primo grado e di localizzarlain questo giudizio di legittimità, m a, inoltre, e soprattutto , il motivo indica in modo assolutamente generico sia il tenore dell’atto di appello svolgente la critica, sia il tenore della sentenza di primo grado che sarebbe stato criticato. Infatti, tale tenore viene indicato genericamente a proposito del primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo in non meglio precisati “luoghi della sentenza” o comunque genericamente. 6.2 Va ramment at o al riguardo che l 'esercizio del potere di diretto esame degli attidel giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della criticamossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello (Cass., Sez. I, ord.6/9/2021, n. 24048; Cass., Sez. I, ord. 23/12/2020, n. 29495; Cass., Sez. V, ord.29/9/2017, n. 22880). 6.3 D’altro canto, nel ricorso non si spende nemmeno alcun argomento per criticare i vari passaggi motivazionali con cui la Corte di merito ha dato conto dell’applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. La motivazione non viene in alcun modo commentata. Sicché il motivo risulta inammissibile anche alla stregua del principio di diritto consolidato che esige la correlazione del ricorso alla motivazione della sentenza gravata. Il motivo d'impugnazione è infatti rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea. Con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4,cod. proc. civ. (Cass., Sez. III, sent. 11/01/2005, n. 359 ) . 6.4 Princi pio , questo, ribadito da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017 in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto. Né tale principio può dirsi irrilevante nel caso di specie, alla stregua del dictumdi cui a Cass., Sez. V, sentenza 01/12/2020, n. 27368: “ In tema di giudizio di cassazione, ove la parte censuri la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l’inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l’invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto.” Tale principio non vuole, infatti, in alcun modo escludere che il motivo debba criticare la motivazione. 6.5 Orbene, n ella motivazione della sentenza gravata , da p. 7 e fino al primo rigo della successiva, si riferisce delle ragioni della decisione di primo grado su ogni domanda. N elle successive pagine 8 - 11, la sentenza così motiva: « La stessa parte attrice in primo grado ha dedotto, con atto depositato in data 12 novembre 2012, che dopo la consegna dell'immobile nel gennaio 2010, aveva stipulato con altro contraente, in data 25 marzo 2012, un contratto di locazione dei medesimi immobili e che "quindi, in epoca successiva rispetto alle operazioni innanzi descritte (effettuate, è bene sottolineare, non in loco bensì negli uffici della polizia Locale) il signor a TADDEO dovendo dare esecuzione al contrato di affitto di cui al precedente punto n°7) si portava all’ingresso del locale garage in parola. E, con sorpresa, constatava non solo che il portone di accesso allo stesso non presentava alcuna serratura in quanto, come innanzi detto apertura e chiusura dello stesso era garantita esclusivamente da un congegno telecomandato, ma che lo stesso immobile veniva ancor utilizzato dagli agenti della polizia Locale di Matera per parcheggiarvi le proprie autovetture", così confessando: a) di aver ricevuto la consegna dell'immobile in data 19 gennaio 2010. b) di aver provveduto a mettere sul mercato il bene. c) di aver avviato trattative che due anni dopo il rilascio nel marzo 2012, si avviavano alla conclusione con il signor [OSCURATO:PERSONA]. d) diaver avuto acceso all'immobile attraverso un telecomando di cui era evidentemente in possesso. e) di aver constatato che i locali non erano impegnati dall'Amministrazione ma dai vigili urbani, che singolarmente ed autonomamente avevano continuato a parcheggiarvi le proprie autovetture personali. Tali premesse di fatto hanno fondato la decisione del primo giudice, che ha ritenuto non solo avvenuto il rilascio con la consegna delle chiavi (o dei dispositivi di apertura automatica) in data 19 gennaio 2010, quanto non consentito dalla P.A. datrice di lavoro, che non aveva stipulato alcun nuovo contratto con la società, l'uso dell'immobile per la rimessa delle autovetture private dei dipendenti vigili urbani sosta privata ed infine non provati i danni lamentati alla data del 19 gennaio 2010, non imputabili al Comune i danni verificatisi successivamente. La novella legislativa nr. 134/2012 impone all'appellante “l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata", e gli richiede uno sforzo di formulazione che, lungi dal prescrivere l'adozione di formule specifiche o la redazione di una bozza di decisione, deve contenere però la specifica indicazione dell’errore ed il parametro probatorio o legale di conformità disatteso dal Tribunale, in modo tale che non sia la Corte a ricercare il motivo di appello e le ragioni dell'appello in fatto o in diritto (nel caso di specie, prima in fatto e poi in diritto) ovverosia “in modo tale che il giudice siamesso in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica".Nel suo atto di appello la parte non confuta la ritenuta circostanza dell'avvenuta consegna in data 19 gennaio 2010 né la parte dimostra perché l'occupazione da parte del Comune non doveva ritenersi cessata al gennaio 2010, ma allega la prosecuzione dell'occupazione al giugno 2015 senza in alcun modo argomentare perché l'utilizzo da parte dei vigili urbani a fini di rimessa privata dovesse ritenersi avvenuto con piena consapevolezza del datore di lavoro e quindi fosse riconducibile nell'ambito della responsabilità non contrattuale ma di quella extracontrattuale ex art. 2049 cod. civ.Dall'esame del ricorso di primo grado emerge come la società ricorrente neppure abbia dedotto "la responsabilità dei padroni e dei committenti", poiché l'uso da parte dei vigili urbani in servizio era ricondotto alla prosecuzione, nel marzo 2012 e cioè a due anni dal rilascio, del contratto di locazione "lo stesso immobile veniva ancora utilizzato dagli agenti della polizia Locale" di talché la deduzione in appello costituisce domanda nuova -per mutamento della causa petendi - e come tale non consentita ex art. 437c.p.c. "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). La natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, già posta dal legislatore del 1942 e fortemente ribadita prima con la novella 1990 e poi con la riforma del 2012, impone la indicazione dei vizi del ragionamento del giudice e degli errori della sua valutazione in modo evidente "secco", mentre nella fattispecie l'appellante società ha dedotto capi di censura articolati, anche con l'introduzione di circostanze nuove, complessi in modo tale che dovesse essere la Corte ad individuare tra le argomentazioni quella che colpisse la motivazione - sostanziale o processuale-che punto per punto ha sviluppato il Tribunale. Manca nell'atto "una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addottedal primo giudice". L'effetto devolutivo non è automatico e pieno, ma connesso ai motivi di doglianza che ne costituiscono il limite legale, per cui se da un lato l'appello è un gravame a critica libera, questa non può prescindere dalla motivazione della decisione di primo grado, e quindi dalla censura degli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento(…). Questo accertamento non può essere genericamente devoluto al secondo giudice, ma deve assumere la forma di "argomentazioni, contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico- giuridico ". Nel momento in cui il primo giudice rileva il difetto di prova sull'inadempimento del conduttore nell'obbligazione di riconsegna dell'immobile nelle condizioni in cui l'ha ricevuto, non costituisce specifico motivo di appello la doglianza "sulle impegnative lavorazioni" cui sarebbe costretto il locatore. Nel momento in cui il primo giudice ritiene avvenuto il rilascio al gennaio 2010 e consegnate le chiavi di accesso sulla base del verbale sottoscritto anche dal locatore (che provvide a mettere sul mercato immobiliare il bene ed ad avviare trattative con [OSCURATO:PERSONA] per la locazione), non costituisce specifica censura la doglianza sull'uso dei telecomandi da parte del personale che usava lo spazio come rimessa privata, ove non si voglia ricordare che è norma di comune prudenza la sostituzione dopo la riconsegna delle chiavi di accesso.L'appello è quindi inammissibile » . 7. Il tenore di q uanto appena riprodotto della sentenza impugnata, giustifica ampiamente le considerazioni che si sono svolte in precedenza perevidenziare le ragioni di inammissibilità del ricorso . 8. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014. 9. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro8.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P
Sentenza Cassazione n. 08392/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris