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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 19472/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 17/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 29/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui alli art. 5 DLGS n. 74 del 2000.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p.

Osserva il Collegio: - nel porre in dubbio l'omessa presentazione della dichiarazione annuale, la sussistenza dell'obbligo, la riferibilità dello stesso all'odierno imputato, il ricorso ha un contenuto meramente esplorativo, perplesso e generico che si avvale, oltretutto, di inammissibili deduzioni fattuali che reiterano quelle proposte con l'appello senza alcun reale confronto con le ragioni della decisione impugnata; - tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; - nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi (illustrati a pag. 3 della sentenza) che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (elementi dei quali, peraltro, non è stato nemmeno dedotto il travisamento).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 04/02/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 17/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 29/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui alli art. 5 DLGS n. 74 del 2000. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p. Osserva il Collegio: - nel porre in dubbio l'omessa presentazione della dichiarazione annuale, la sussistenza dell'obbligo, la riferibilità dello stesso all'odierno imputato, il ricorso ha un contenuto meramente esplorativo, perplesso e generico che si avvale, oltretutto, di inammissibili deduzioni fattuali che reiterano quelle proposte con l'appello senza alcun reale confronto con le ragioni della decisione impugnata; - tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; - nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi (illustrati a pag. 3 della sentenza) che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (elementi dei quali, peraltro, non è stato nemmeno dedotto il travisamento). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]