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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 gennaio 2023

Cassazione n. 39207/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarare cessata l'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Udine con provvedimento notificato il 25.1.2023, ore 18.23, imponeva a [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni di cui all'art. 6 della

I. n. 401 del 1989; Il P.M., in data 26.1.2023, ore 12.10 chiedeva la convalida del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Udine con ordinanza depositata il 27.01.2023, ore 11.15, convalidava il provvedimento del Questore.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 6, comrni 2, 2-bis, 3 e 5, I 401/1989 per inosservanza del termine di 48 ore riconosciuto all'interessato per presentare memorie prima della pronuncia dei Giudice per le indagini preliminari, con conseguente violazione del diritto di difesa e conseguente nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen.

Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 6, commi 2, 2-bis, 3 e 5, I 401/1989 e degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990 per omesso esame degli atti e documenti del procedimento, nonostante richieste in tal senso al responsabile del procedimento prima ed al Giudice per le indagini preliminari.

Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 6, commi 2, 2-bis, 3 e 5, I 401/1989 e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti applicativi della misura dell'obbligo di presentazione.

Con il quarto motivo lamenta violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, I 401/1989 e vizio di motivazione in ordine alla durata della misura dell'obbligo di presentazione.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente delle ulteriori censure proposte.

2. Costituisce ius receptum che il Giudice, chiamato a convalidare il provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S., ha l'obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da esercitarsi attraverso un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni.

Ne consegue che, Il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, integra violazione di legge e determina una nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen. (ex plurimis, Sez.3, n.2471 del 11/12/2007, dep.17/01/2008, Rv.238537; Sez.3, n.86 del 19/11/2009, dep.07/01/2010, Rv.246004; Sez.3,n.6440 del 27/01/2016, Rv.266223; Sez.3, n.20366 del 02/12/2020, dep.24/05/2021, Rv.281341 - 01). 3.Tanto premesso, risulta dagli atti che il decreto del Questore è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] in data il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alle ore 18..23, la richiesta di convalida del PM è stata presentata in data 26.1.2023, alle ore 12.10 ed il provvedimento di convalida, infine, è stato emesso in data 2:7.01.2023, alle ore 11.15, prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato.

Risulta, pertanto, evidente che è stato limitato temporalmente il diritto del ricorrente di accedere agli atti enunciato dall'art. 6 comma 2 bis della legge n. 401/89 e, conseguentemente, di esercitare in maniera piena il diritto di difesa con la presentazione di memorie o deduzioni.

4. Afferendo il vizio alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio (cfr. Sez.3 n.18244 del 29/01/2013, Rv.255425;Sez. 3 n. 16405 del 10.3.2010; Sez. 3 n. 18530 del 10.3.2010; Sez. 3 n. 21344 del 15.4.2010), con la conseguente declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione.

P.Q.M..

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Udine del 23/1/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarare cessata l'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Udine con provvedimento notificato il 25.1.2023, ore 18.23, imponeva a [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., in data 26.1.2023, ore 12.10 chiedeva la convalida del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Udine con ordinanza depositata il 27.01.2023, ore 11.15, convalidava il provvedimento del Questore. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 6, comrni 2, 2-bis, 3 e 5, I 401/1989 per inosservanza del termine di 48 ore riconosciuto all'interessato per presentare memorie prima della pronuncia dei Giudice per le indagini preliminari, con conseguente violazione del diritto di difesa e conseguente nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 6, commi 2, 2-bis, 3 e 5, I 401/1989 e degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990 per omesso esame degli atti e documenti del procedimento, nonostante richieste in tal senso al responsabile del procedimento prima ed al Giudice per le indagini preliminari. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 6, commi 2, 2-bis, 3 e 5, I 401/1989 e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti applicativi della misura dell'obbligo di presentazione. Con il quarto motivo lamenta violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, I 401/1989 e vizio di motivazione in ordine alla durata della misura dell'obbligo di presentazione. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente delle ulteriori censure proposte. 2. Costituisce ius receptum che il Giudice, chiamato a convalidare il provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S., ha l'obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da esercitarsi attraverso un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni. Ne consegue che, Il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, integra violazione di legge e determina una nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen. (ex plurimis, Sez.3, n.2471 del 11/12/2007, dep.17/01/2008, Rv.238537; Sez.3, n.86 del 19/11/2009, dep.07/01/2010, Rv.246004; Sez.3,n.6440 del 27/01/2016, Rv.266223; Sez.3, n.20366 del 02/12/2020, dep.24/05/2021, Rv.281341 - 01). 3.Tanto premesso, risulta dagli atti che il decreto del Questore è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] in data il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alle ore 18..23, la richiesta di convalida del PM è stata presentata in data 26.1.2023, alle ore 12.10 ed il provvedimento di convalida, infine, è stato emesso in data 2:7.01.2023, alle ore 11.15, prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato. Risulta, pertanto, evidente che è stato limitato temporalmente il diritto del ricorrente di accedere agli atti enunciato dall'art. 6 comma 2 bis della legge n. 401/89 e, conseguentemente, di esercitare in maniera piena il diritto di difesa con la presentazione di memorie o deduzioni. 4. Afferendo il vizio alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio (cfr. Sez.3 n.18244 del 29/01/2013, Rv.255425;Sez. 3 n. 16405 del 10.3.2010; Sez. 3 n. 18530 del 10.3.2010; Sez. 3 n. 21344 del 15.4.2010), con la conseguente declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. P.Q.M.. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Udine del 23/1/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente