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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 29513/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 27/03/2025 dal Tribunale di Modena, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato condannato a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/90 e al reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione dell'art. 601, comma 5, cod. proc. perì. in relazione alla tardività - dedotta all'udienza del 28 novembre 2025 - della notifica del decreto di citazione in appello al difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], avvenuta solo in data 22 ottobre 2025.

Erroneamente la Corte di appello ha rigettato la deduzione difensiva sulla base del rilievo che il decreto di citazione era stato regolarmente notificato il 9/9/2025 alla avvocata dell'imputato, non rilevando la successiva nomina di altro difensore, posto che in data 8/8/2025 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato mediante PDP la nomina conferitagli, contenente la espressa revoca della Collega alla quale era subentrato.

Di qui la tardiva notifica - 36 giorni liberi - del decreto di citazione all'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. La Corte di appello ha rigettato la eccezione difensiva della tardività della notifica del decreto di citazione in appello all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] solo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], mossa nella udienza di appello del 28/11/2025, in cui la causa è stata decisa, sul rilievo che il decreto di citazione emesso il 5/9/2025, era stato notificato in data 9/9/2025 all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca difensore dell'imputato, non rilevando il successivo mutamento del difensore.

3. Ritiene questa Corte che l'assunto difensivo è provato dal rinvenimento in atti - il cui accesso consentito dalla natura processuale della deduzione difensiva - del deposito, in data 8/8/2025 a mezzo del portale deposito atti penali, presso 2la Corte di appello, dell'atto di nomina da parte dell'imputato dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con contestuale revoca dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella stessa data [OSCURATO:DATA_NASCITA], come allegato al ricorso (all. 3).

Cosicché erroneamente è stata ritenuta, da parte della Corte di appello, la sopravvenienza della nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla emissione del decreto di citazione in appello (in data 5/9/2025) e alla sua notifica al precedente difensore (in data 9/9/2025), escludendo la rilevanza di tale nomina ai fini dedotti.

4. Pertanto, sussiste la eccepita nullità della notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero a 36 gg. dalla udienza in appello, nel mancato rispetto del termine fissato dall'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., essendo nota, sin dal 8/8/2025, alla Corte di appello la nomina del predetto difensore e la revoca dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], così non rilevando la notifica, in data 09/09/2025, a quest'ultima.

5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 27/03/2025 dal Tribunale di Modena, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato condannato a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/90 e al reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione dell'art. 601, comma 5, cod. proc. perì. in relazione alla tardività - dedotta all'udienza del 28 novembre 2025 - della notifica del decreto di citazione in appello al difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], avvenuta solo in data 22 ottobre 2025. Erroneamente la Corte di appello ha rigettato la deduzione difensiva sulla base del rilievo che il decreto di citazione era stato regolarmente notificato il 9/9/2025 alla avvocata dell'imputato, non rilevando la successiva nomina di altro difensore, posto che in data 8/8/2025 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato mediante PDP la nomina conferitagli, contenente la espressa revoca della Collega alla quale era subentrato. Di qui la tardiva notifica - 36 giorni liberi - del decreto di citazione all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. La Corte di appello ha rigettato la eccezione difensiva della tardività della notifica del decreto di citazione in appello all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] solo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], mossa nella udienza di appello del 28/11/2025, in cui la causa è stata decisa, sul rilievo che il decreto di citazione emesso il 5/9/2025, era stato notificato in data 9/9/2025 all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca difensore dell'imputato, non rilevando il successivo mutamento del difensore. 3. Ritiene questa Corte che l'assunto difensivo è provato dal rinvenimento in atti - il cui accesso consentito dalla natura processuale della deduzione difensiva - del deposito, in data 8/8/2025 a mezzo del portale deposito atti penali, presso 2la Corte di appello, dell'atto di nomina da parte dell'imputato dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con contestuale revoca dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella stessa data [OSCURATO:DATA_NASCITA], come allegato al ricorso (all. 3). Cosicché erroneamente è stata ritenuta, da parte della Corte di appello, la sopravvenienza della nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla emissione del decreto di citazione in appello (in data 5/9/2025) e alla sua notifica al precedente difensore (in data 9/9/2025), escludendo la rilevanza di tale nomina ai fini dedotti. 4. Pertanto, sussiste la eccepita nullità della notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero a 36 gg. dalla udienza in appello, nel mancato rispetto del termine fissato dall'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., essendo nota, sin dal 8/8/2025, alla Corte di appello la nomina del predetto difensore e la revoca dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], così non rilevando la notifica, in data 09/09/2025, a quest'ultima. 5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna P. P.Q.M
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