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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46995/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro Roma di in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA].II difensore deposita nomina ex art. 102 c.p.p. e si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto per avergli ridotto la pena e revocato la disposta confisca del denaro rinvenuto nel borsello dell'imputato, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato sollevando due motivi:

2.1. Con il primo, deduce vizio di motivazione in relazione alla commissione del reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90, ribadendosi l'uso personale dello stupefacente ed il conseguente approvvigionamento.

Le valutazioni della Corte di merito sul punto sono del tutto generiche e non rispondenti ai canoni ermeneutici.

L'affermazione della penale responsabilità del Maggi non si basa sulla valutazione di prove rappresentative dalle quali emerga con chiarezza un'attività di cessione di sostanza, ma su meri elementi indiziari.

La ricostruzione fornita dal Giudice di merito, che ha unicamente valorizzato il dato quantitativo, non tiene conto della circostanza che, nel domicilio dell'imputato, non sono stati rinvenuti materiale atto al confezionamento, bilancini o quanto apparisse funzionale allo spaccio.

Il fatto che il quantitativo di sostanza fosse comunque superiore rispetto al minimo consentito e fosse suddiviso in dosi non costituisce di per sé dimostrazione certa di un'attività di cessione potendosi, in maniera alternativa, ritenere che le dosi costituiscano un recente acquisto da parte dell'imputato e che la sostanza potesse essere consumata con più condotte, dilazionate nel tempo, ed in una logica di gruppo

2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione della Corte di merito è sintetica nonché illogica, tale da non rendere intellegibile la ratio decidendi della sentenza.

Inoltre, la Corte adduce, quale unico argomento volto al dinego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il fatto che il Maggi sia gravato da precedenti penali.

3. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché si articola in censure manifestamente infondate e del tutto generiche che, pedissequamente, ripropongono le medesime doglianze, afferenti alla valutazione della prova, già illustrate nell'atto di appello e correttamente confutate dalla Corte di merito.

1.2. È necessario ricordare che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01).

2. In particolare, la Corte di appello ha evidenziato come si appalesi indubitabile che il non esiguo quantitativo di droga fosse destinato all'attività di spaccio, non essendovi alcuna plausibile ragione che ne motivasse altrimenti il trasporto e la custodia in spiaggia, laddove si svolgeva l'attività di noleggio dei pedalò, da parte del prevenuto.

L'imputato, peraltro, non forniva, si legge nell'impugnata sentenza, alcuna razionale giustificazione a siffatta scelta, limitandosi ad allegare il mero uso personale della sostanza il quale, tuttavia, non è compatibile con la quantità rinvenuta, tant'e che lo stesso difensore ha parlato espressamente di una "provvista".

Osserva congruamente la Corte che non si comprende, sul piano logico, perché una siffatta scorta, evidentemente eccedente l'uso giornaliero, sia stata portata sulla spiaggia dove il Maggi lavorava, essendo peraltro tenuta (in un semplice borsello, sotto un ombrellone, in un assolato giorno di agosto) in condizioni tali da non garantirne a lungo la conservazione ottimale e a rischio di controllo delle forze dell'ordine; senza poi considerare la suddivisione della cocaina in tre dosi pronte all'uso.

Osserva sul punto la Corte che non è, quindi, il solo dato ponderale ad aver fondato il giudizio dì responsabilità, ma sono proprio le testé ricordate circostanze del caso concreto, unitariamente considerate, a far propendere per la detenzione finalizzata allo spaccio.

2.1. Quanto alla censura relativa al trattamento sanzionatorio, in specie sotto il profilo del diniego delle attenuanti generiche, diversamente da quanto dedotto, la Corte territoriale argomenta non solo sulla base dei precedenti, anche specifici, ma anche sull'assenza di elementi favorevolmente valutabili, neanche allegati, correttamente richiamando la giurisprudenza di legittimità, a mente della quale il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro Roma di in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA].II difensore deposita nomina ex art. 102 c.p.p. e si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto per avergli ridotto la pena e revocato la disposta confisca del denaro rinvenuto nel borsello dell'imputato, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato sollevando due motivi: 2.1. Con il primo, deduce vizio di motivazione in relazione alla commissione del reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90, ribadendosi l'uso personale dello stupefacente ed il conseguente approvvigionamento. Le valutazioni della Corte di merito sul punto sono del tutto generiche e non rispondenti ai canoni ermeneutici. L'affermazione della penale responsabilità del Maggi non si basa sulla valutazione di prove rappresentative dalle quali emerga con chiarezza un'attività di cessione di sostanza, ma su meri elementi indiziari. La ricostruzione fornita dal Giudice di merito, che ha unicamente valorizzato il dato quantitativo, non tiene conto della circostanza che, nel domicilio dell'imputato, non sono stati rinvenuti materiale atto al confezionamento, bilancini o quanto apparisse funzionale allo spaccio. Il fatto che il quantitativo di sostanza fosse comunque superiore rispetto al minimo consentito e fosse suddiviso in dosi non costituisce di per sé dimostrazione certa di un'attività di cessione potendosi, in maniera alternativa, ritenere che le dosi costituiscano un recente acquisto da parte dell'imputato e che la sostanza potesse essere consumata con più condotte, dilazionate nel tempo, ed in una logica di gruppo 2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La decisione della Corte di merito è sintetica nonché illogica, tale da non rendere intellegibile la ratio decidendi della sentenza. Inoltre, la Corte adduce, quale unico argomento volto al dinego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il fatto che il Maggi sia gravato da precedenti penali. 3. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché si articola in censure manifestamente infondate e del tutto generiche che, pedissequamente, ripropongono le medesime doglianze, afferenti alla valutazione della prova, già illustrate nell'atto di appello e correttamente confutate dalla Corte di merito. 1.2. È necessario ricordare che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01). 2. In particolare, la Corte di appello ha evidenziato come si appalesi indubitabile che il non esiguo quantitativo di droga fosse destinato all'attività di spaccio, non essendovi alcuna plausibile ragione che ne motivasse altrimenti il trasporto e la custodia in spiaggia, laddove si svolgeva l'attività di noleggio dei pedalò, da parte del prevenuto. L'imputato, peraltro, non forniva, si legge nell'impugnata sentenza, alcuna razionale giustificazione a siffatta scelta, limitandosi ad allegare il mero uso personale della sostanza il quale, tuttavia, non è compatibile con la quantità rinvenuta, tant'e che lo stesso difensore ha parlato espressamente di una "provvista". Osserva congruamente la Corte che non si comprende, sul piano logico, perché una siffatta scorta, evidentemente eccedente l'uso giornaliero, sia stata portata sulla spiaggia dove il Maggi lavorava, essendo peraltro tenuta (in un semplice borsello, sotto un ombrellone, in un assolato giorno di agosto) in condizioni tali da non garantirne a lungo la conservazione ottimale e a rischio di controllo delle forze dell'ordine; senza poi considerare la suddivisione della cocaina in tre dosi pronte all'uso. Osserva sul punto la Corte che non è, quindi, il solo dato ponderale ad aver fondato il giudizio dì responsabilità, ma sono proprio le testé ricordate circostanze del caso concreto, unitariamente considerate, a far propendere per la detenzione finalizzata allo spaccio. 2.1. Quanto alla censura relativa al trattamento sanzionatorio, in specie sotto il profilo del diniego delle attenuanti generiche, diversamente da quanto dedotto, la Corte territoriale argomenta non solo sulla base dei precedenti, anche specifici, ma anche sull'assenza di elementi favorevolmente valutabili, neanche allegati, correttamente richiamando la giurisprudenza di legittimità, a mente della quale il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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